CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 01 febbraio 2019, n. 3057
Tributi locali – TIA – Accertamento – Riscossione – Ingiunzione di pagamento – Notificazione
MASSIMA
La partecipazione di un Comune ad un Consorzio non dimostra la natura di ente pubblico di quest’ultimo e la conseguente sussistenza della sua potestà impositiva
Fatto
1. – La Commissione Tributaria Regionale del Veneto ha respinto l’appello proposto da O.Z. avverso la sentenza di primo grado, che aveva a sua volta respinto il ricorso dell’appellante contro l’ingiunzione di pagamento della TIA da lui dovuta per gli anni 2006, 2007, 2008, notificatagli, sulla base di fatture precedentemente emesse, da SAV.NO s.r.l., società incaricata del servizio integrato di gestione dei rifiuti dei Comuni appartenenti al Consorzio C.I.T., fra cui il Comune, nel quale risiede Z., di Motta di Livenza.
2. -La CTR, per ciò che nella presente sede ancora interessa, ha ritenuto infondato l’assunto dell’appellante, secondo il quale l’atto impugnato era illegittimo in quanto basato su una tariffa TIA approvata dal Consorzio – non avente natura di ente pubblico e privo di potestà impositiva – anziché dal Comune di Motta di Livenza, rilevando, testualmente, che “tenuto conto di quanto può non condividere quanto dichiarato dalla parte resistente circa la possibilità da parte del Consorzio di assumere decisioni, essendo composto anche dal Comune in causa”.
6. La sentenza, depositata il 21.9.2012, è stata impugnata da O.Z. con ricorso per cassazione affidato a due motivi.
S. s.r.l. ha resistito con controricorso, con il quale ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza (recte: del requisito di specificità richiesto dall’art. 366 c.p.c.)
Diritto
1. – Con il primo motivo di ricorso Z. lamenta la nullità della sentenza impugnata, per violazione degli artt. 36 d. Igs. n. 546/92 e 132 n. 4 c.p.c., assumendo che la CTR é venuta meno al suo dovere di esporre i fatti rilevanti della controversia e i motivi della decisione, essendosi limitata a confermare la pronuncia di primo grado senza illustrare l’iter logico-giuridico seguito per giungere a tale conclusione.
2. La censura non si fonda su atti o documenti di causa, ma attiene ad un vizio proprio della sentenza, la cui rilevabilità prescinde dalla più o meno completa esposizione delle vicende processuali e dei fatti che hanno originato la controversia: riguardo ad essa, l’eccezione di inammissibilità sollevata in via pregiudiziale da S., da esaminare con riferimento ad ogni singolo motivo (Cass. S.U. n. 16887/013) è pertanto manifestamente infondata.
3. Ciò precisato, il motivo deve essere accolto.
3.1.Questa Corte ha ripetutamente affermato che la motivazione della sentenza “per relationem” è ammissibile, purché il rinvio venga operato in modo tale da rendere possibile ed agevole il controllo della motivazione stessa, essendo necessario che si dia conto delle argomentazioni delle parti e dell’identità di tali argomentazioni con quelle esaminate nella pronuncia oggetto del rinvio, «mentre va cassata la decisione con cui il giudice si sia limitato ad aderire alla decisione di primo grado senza che emerga, in alcun modo, che a tale risultato sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame» (fra molte, da ultimo, Cass. n. 21978 del 2018, n. 22022 del 2017, n. 14786 del 2016).
3.1 La sentenza impugnata è affetta dal vizio denunciato perché la CTR si é limitata a richiamare “quanto motivato e deciso dai giudici di prima istanza”, senza indicare le ragioni della propria adesione alla sentenza della CTP, ed ha poi concluso con un rilievo, del tutto generico, circa il fatto che il Consorzio è composto “anche” dal Comune in causa, che non vale certo a chiarire quale sia la natura di detto Consorzio e quali siano le sue finalità. In particolare, il giudice d’appello non ha esaminato le questioni decisive devolute al suo esame con l’atto di gravame, concernenti la natura di ente pubblico del Consorzio e la sussistenza della sua potestà impositiva (evidentemente desumibili solo dal suo statuto e dagli atti deliberativi con i quali i singoli Comuni hanno deciso di aderirvi e previa valutazione della compatibilità di tali atti con quanto previsto dall’art 23 Cost. nonché dagli artt. 49 e 22 del d.lgs. n. 22/1997 e 172 lett. c) del TUEL).
3. – L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l’assorbimento del secondo.
La sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa, per un nuovo esame, alla CTR del Veneto in diversa composizione che liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla CTR del Veneto in diversa composizione, anche per le spese.
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