CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 01 febbraio 2019, n. 3107
Accertamento – Rendita catastale – Immobili – Rettifica – Procedimento – Contenzioso tributario
Fatti rilevanti e ragioni della decisione
1. M.I. insta per la revocazione – ex artt.395 n.4) e 391 bis cpc – della sentenza n. 988 del 21 gennaio 2015 (allegata in copia autentica) con cui la corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso da lui proposto avverso la sentenza n. 317/15/11 del 26 settembre 2011, con la quale la commissione tributaria regionale della Campania, in accoglimento dell’appello dell’agenzia delle entrate, ritenne legittimo l’avviso di accertamento dell’agenzia del territorio che aveva aumentato la rendita catastale di un immobile di proprietà di esso ricorrente, all’esito di riqualificazione da categoria A/2 di classe seconda a categoria A/1 di classe prima.
A sostegno dell’istanza di revocazione, il contribuente deduce che:
la sentenza della corte di cassazione in oggetto ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione da lui proposto per difetto di autosufficienza ex art. 366 n.6) cod.proc.civ., sull’erroneo presupposto che in tale ricorso non fosse stata testualmente riprodotta la motivazione dell’avviso di accertamento catastale opposto, con conseguente reputata preclusione sia a valutare la fondatezza delle censure contro tale accertamento dedotte (carenza di motivazione nonché violazione dei criteri legislativi di riferimento), sia ad individuare la fonte normativa della rettifica catastale con esso operata (ex art. 3, co. 58, I. 662/96, ovvero art. 1, co.335-336, l. 311/04);
contrariamente a tale assunto, il ricorso per cassazione (allegato sub doc.1 al ricorso per revocazione) riportava letteralmente e per intero il testo della motivazione dell’avviso di accertamento catastale (allegato sub doc.2 al ricorso per revocazione), secondo cui (questo il testo appunto trascritto nelle pagine 2 e 3 del ricorso per cassazione): “tenendo conto dei caratteri tipologici ricostruttivi specifici dell’immobile, delle sue caratteristiche edilizie e del fabbricato che Io comprende, anche attraverso un dettagliato esame delle mutate capacità reddituali degli immobili ricadenti nella stessa zona aventi analoghe caratteristiche tipologiche, costruttive e funzionali nonché della qualità urbana e ambientale del contesto insediativo, che ha subito significativi miglioramenti a seguito dell’incremento delle infrastrutture urbane”;
nel ricorso per cassazione era stato altresì esplicitato che l’avviso di accertamento in questione si fondava sul disposto dell’articolo 3, comma 58, legge 662/96 (anch’esso letteralmente riprodotto nel ricorso stesso), così che non poteva sussistere alcun dubbio sulla fonte legislativa del potere di accertamento catastale in concreto esercitato dall’ufficio;
posto che, in tal modo, la corte di cassazione “era stata messa nella condizione di conoscere pienamente gli elementi sulla base dei quali veniva proposta l’impugnazione della sentenza della CTR che affermava la legittimità dell’avviso di accertamento confermando la congruità motivazionale di quest’ultimo”, emergeva in tutta evidenza l’errore di fatto nel quale era incorso il giudice di legittimità.
In ragione di ciò, il ricorrente ha chiesto la revoca della sentenza n. 988/15 in esame, con i conseguenti provvedimenti ex articolo 384, secondo comma, cod. proc.civ..
Resiste con controricorso l’agenzia delle entrate.
2. Il ricorso per revocazione, recante adeguata ricostruzione dei fatti di causa secondo quanto stabilito da Cass. SS.UU. 13863/15, è fondato.
La sentenza della corte di legittimità ha dichiarato inammissibile il ricorso dello I.: “per violazione del principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione; infatti non viene riprodotta testualmente la motivazione dell’avviso di accertamento, documento non allegato al ricorso, al quale questa Corte non può accedere direttamente e la cui conoscenza è necessaria per valutare la fondatezza delle censure proposte in questa sede. Non è possibile, inoltre, rilevare il fondamento normativo dell’accertamento effettuato d’ufficio in quanto il classamento può avvenire alternativamente o in forza della L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 58, oppure ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, commi 335 e 336, essendo diversi i presupposti e i relativi criteri di legittimità fondanti l’accertamento catastale. Va, conseguentemente, dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.”
Contrariamente a tale assunto, il ricorso per cassazione riportava testualmente – nella ricostruzione dei fatti di causa: pagg.2-3 – la motivazione dell’avviso di classamento catastale opposto.
Il mancato rilievo di quest’ultima circostanza, concretante svista di ordine percettivo-sensoriale relativa ad un atto dello stesso giudizio di cassazione, integra in effetti il denunciato errore revocatorio ex articoli 395 n. 4) e 391 bis cod.proc.civ., posto che esso:
ha natura tipica di errore di fatto relativamente ad una risultanza interna allo stesso giudizio di legittimità;
muove dalla supposizione dell’inesistenza di un fatto processuale (mancata trascrizione, nel ricorso per cassazione, della motivazione dell’avviso di classamento catastale) la cui verità è invece positivamente stabilita;
ha sortito effetto decisorio, posto che è proprio da tale ritenuta mancata trascrizione dell’atto impositivo che la sentenza in oggetto ha tratto il convincimento di inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza ex articolo 366 n.6) cod.proc.civ..
Ricorre, in proposito, il consolidato orientamento di legittimità (tra le molte, più di recente, Cass. 442/18) secondo cui: “L’istanza di revocazIone di una pronuncia della Corte di cassazione, proponibile ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all’art. 395, n. 4, c.p.c., che consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza (o l’inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso, su cui il giudice si sia pronunciato. L’errore in questione presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l’altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio, formatosi sulla base di una valutazione.” Si è inoltre precisato (da ultimo, Cass. ord.26643/18) che: “L’errore di fatto idoneo a legittimare la re vocazione della sentenza di cassazione, ex artt. 391- bis e 395, n. 4 c.p.c., deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, che la S.C. può esaminare direttamente, con propria indagine di fatto, nell’ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili d’ufficio, e deve avere carattere autonomo, nel senso di incidere esclusivamente sulla sentenza di legittimità; diversamente, ove l’errore sia stato causa determinante della sentenza di merito, in relazione ad atti o documenti che sono stati o avrebbero dovuto essere esaminati in quella sede, il vizio della sentenza deve essere fatto valere con gli ordinari mezzi di impugnazione.”
La sentenza n. 988/15 va pertanto revocata.
3.1 In sede di decisione rescissoria, rilevano i motivi del ricorso per cassazione dallo I. proposti contro la citata sentenza CTR Campania n. 317/15/11, così riassumibili (circa la diretta attingibilità, nel giudizio di revocazione, dei motivi del ricorso per cassazione e degli altri atti a questo relativi, come contenuti nel fascicolo d’ufficio riunito al presente, si rinvia a quanto stabilito da Cass. SSUU 17631/03):
— primo motivo: violazione e falsa applicazione, ex art. 360, 1 co. n. 3 cod.proc.civ., dell’articolo 3, co.58, l. 662/96; per non avere la CTR rilevato che l’agenzia del territorio aveva illegittimamente modificato il classamento per tutte le unità immobiliari presenti nel comprensorio cittadino sulla base della sola collocazione topografica, e non invece sulla base dell’esigenza di adeguare il classamento delle singole unità immobiliari urbane che fossero risultate precedentemente accatastate in maniera incongrua o abnorme;
— secondo motivo: violazione e falsa applicazione, ex art. 360, 1 co. n. 3 cod.proc.civ., degli articoli 3 I. 241/90 e 7 legge 212/00; per non avere la commissione tributaria regionale rilevato l’insufficiente motivazione dell’avviso di accertamento catastale, in quanto basato su elementi generici ed indistintamente relativi ad unità immobiliari con diverse caratteristiche; comunque senza l’indicazione, in concreto, dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche determinanti la rettifica;
— terzo motivo: vizio di motivazione, ex art. 360, 1 co. n. 5 cod.proc.civ., per non avere la commissione tributaria regionale esplicitato adeguatamente le ragioni che l’avevano indotta ad esprimere la valutazione di congruità motivazionale dell’avviso di accertamento.
3.2 Si ritiene fondato, con assorbimento delle altre censure, il secondo motivo di ricorso.
La giurisprudenza è andata consolidandosi nel senso della necessità – in materia di accertamento, rettifica ed aggiornamento catastale – di adeguata e specifica motivazione da parte dell’amministrazione finanziaria; e ciò non soltanto nei casi di revisione per microzona ex art. 1 co.335-336 l. 311/04 (v. Cass. ord.23129/18; Cass. 3156/15, nonché C.Cost. 246/17 in motivazione), ma anche in quelli nei quali il potere di rettifica sia esercitato – come nella specie – su sollecitazione mirata dell’autorità comunale ex art. 3 co.58 I. 662/96.
Si è in proposito affermato (Cass. Sez. 6-5, ord. 5784/13) che: “ In tema di estimo catastale, la motivazione del provvedimento di riclassamento di un immobile, già munito di rendita catastale, deve esplicitare se il nuovo classamento sia adottato, ai sensi del comma 336 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in ragione di trasformazioni edilizie subite dall’unità immobiliare, recando, in tal caso, l’analitica indicazione di esse; oppure se questo sia stato adottato, ai sensi del comma 335 del medesimo art. 1, nell’ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona in cui l’immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra valore di mercato e valore catastale di questa rispetto all’analogo rapporto nell’insieme delle microzone comunali, recando allora la specifica menzione dei suddetti rapporti e del relativo scostamento; oppure, ancora, se l’atto sia stato emesso ai sensi del comma 58 dell’art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (conseguente alla richiesta del Comune, formulata all’Agenzia del territorio, di verifica del classamento in essere), in ragione della constatata manifesta incongruenza tra il precedente classamento dell’unità immobiliare e quello di fabbricati similari aventi caratteristiche analoghe, indicando la specifica individuazione di tali fabbricati, del loro classamento e delle caratteristiche analoghe, che li renderebbero similari all’unità immobiliare oggetto di riclassamento.“.
Nello stesso senso si è espressa Cass. 2184/15, secondo la quale: “In tema di revisione del classamento catastale di immobili urbani, la motivazione dell’atto, in conformità all’art. 3, comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non può limitarsi a contenere l’indicazione della consistenza, della categoria e della classe attribuita dall’agenzia del territorio, bensì deve specificare, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, a quale presupposto la modifica debba essere associata, se al non aggiornamento del classamento o, invece, alla palese incongruità rispetto a fabbricati similari, ed, in questa seconda ipotesi, l’atto impositivo dovrà indicare la specifica individuazione di tali fabbricati, del loro classamento e delle caratteristiche analoghe che li renderebbero similari all’unità immobiliare oggetto di riclassamento, consentendo in tal modo al contribuente il pieno esercizio del diritto di difesa nella successiva fase contenziosa conseguente alla richiesta di verifica dell’effettiva correttezza della riclassificazione.”
Orientamento analogo è stato manifestato, più recentemente, da Cass. 6-5 ord. 25037/17. Orbene, non può dirsi – in diversa opinione dalla commissione tributaria regionale – che l’avviso di accertamento dell’agenzia del territorio oggetto del presente giudizio, ed il cui tenore testuale è stato su riportato, integri il requisito motivazionale di legge così delineato.
In esso l’amministrazione si limita a citare dei parametri riclassificatori di carattere astratto e generale (come tali, valevoli per ogni ipotesi); mentre, là dove apparentemente finalizza l’accertamento alla concretezza della fattispecie mediante richiamo ad ‘immobili ricadenti nella stessa zona aventi analoghe caratteristiche tipologiche, costruttive e funzionali’, omette poi di specificamente indicare tali immobili, il loro classamento e le caratteristiche che li renderebbero concretamente assimilabili a quello accertato. Neppure viene esplicitato, nella motivazione dell’avviso, in che cosa consistessero “i significativi miglioramenti a seguito dell’incremento delle infrastrutture urbane”, in correlazione con la affermata “qualità urbana ed ambientale del contesto insediativo”. Si riproduce, in sostanza, una fattispecie tipica di carenza motivazionale suscettibile di invalidare l’avviso per sua contrarietà al modello legale; in quanto inidoneo a consentire al contribuente il pieno e consapevole esercizio del proprio diritto di difesa.
Né l’amministrazione finanziaria ha allegato altri elementi idonei a sopperire – non in corso di causa, ma ab initio – tale oggettiva lacuna. Sussistono dunque i presupposti per la cassazione della sentenza della commissione tributaria regionale impugnata, con decisione nel merito di accoglimento del ricorso introduttivo dello I. ed annullamento dell’avviso opposto.
Le spese del procedimento di revocazione e di quello di cassazione vengono poste a carico dell’amministrazione finanziaria; con compensazione – stante il progressivo consolidarsi soltanto in corso di causa del su riportato indirizzo giurisprudenziale – delle spese dei gradi di merito.
P.Q.M.
decidendo in fase rescindente, revoca la sentenza della corte di cassazione n. 988/15;
decidendo in fase rescissoria, accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza CTR impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della parte contribuente I. con conseguente annullamento dell’avviso opposto; pone le spese del giudizio di legittimità a carico dell’amministrazione finanziaria, unitariamente liquidandole in complessivi euro 7.500,00 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge; compensa il merito.
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