CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 01 febbraio 2019, n. 3117
Tributi – ICI – Impianti di risalita – Base imponibile – Rendita attribuita con procedura Docfa – Definitiva dopo un anno dalla presentazione – Dichiarazione rettificativa – Esclusa l’efficacia retroattiva
Rilevato che
1. S.V. s.p.a. impugnava gli avvisi di accertamento emessi dal comune di Campodolcino per l’Ici relativa agli anni 2007 e 2008 in relazione ad immobili costituenti impianti di risalita. Sosteneva la ricorrente di aver proposto, con procedura Docfa, l’attribuzione della rendita per gli immobili di cui si tratta nel 2008 e di aver modificato la dichiarazione proposta in data 11 maggio 2011 sul presupposto che le componenti da includere nella stima, a differenza di quanto esposto nella prima dichiarazione Docfa, erano unicamente quelle fisse, ovverosia le stazioni di partenza e di arrivo degli impianti di risalita, con esclusione dei piloni, dei tralicci, dei ricavi, delle linee e delle vetture. L’agenzia del territorio, con avvisi di accertamento del 16 maggio 2012, aveva rettificato i valori che la contribuente aveva comunicato mediante la dichiarazione rettificativa presentata l’11 maggio 2011 ed avverso tali avvisi è stato proposto ricorso che la commissione tributaria provinciale di Sondrio ha rigettato con sentenza che è stata confermata dalla commissione tributaria regionale della Lombardia sul rilievo che il Comune aveva applicato l’Ici sulla base della rendita dichiarata con procedura Docfa dalla contribuente nel 2008; tale rendita era divenuta definitiva con il decorso di un anno dalla presentazione sicché la nuova rendita proposta dalla contribuente nel 2011, e rettificata dall’agenzia del territorio, non poteva costituire la base per il calcolo dell’Ici in relazione agli anni di imposta 2007 e 2008.
2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione la contribuente affidato a quattro motivi. Il comune di Campodolcino si è costituito in giudizio con controricorso.
Considerato che
Osserva la Corte che le parti, con istanza congiunta del 18 dicembre 2018 hanno chiesto sia dichiarata l’intervenuta estinzione del giudizio per l’intervenuta conciliazione della lite.
Va, pertanto dichiarato estinto il giudizio con compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.