CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 01 febbraio 2019, n. 3150 – Nonostante la devoluzione dell’accertamento del credito nei confronti del fallimento alla competenza esclusiva del giudice delegato, ai sensi degli artt. 52 e 93 I. fall., l’improponibilità della domanda in sede extrafallimentare e la sua rilevabilità d’ufficio in ogni stato e grado devono essere coordinate con il sistema delle impugnazioni e la disciplina del giudicato: con la conseguenza che il vizio procedimentale, ove non dedotto come motivo di gravame, resta superato dall’intervenuto giudicato