CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 01 febbraio 2022, n. 2980
Tributi – Imposte di registro e ipocatastali – Compravendita terreni – Rettifica valore – Imposta supplementare – Base di calcolo – Definizione agevolata liti pendenti ex art. 6 del D.L. n. 119 del 2018 – Estinzione del giudizio
Fatti di causa
1. Quanto al ricorso n. 11841/2013, con sentenza n. 116/5/12, depositata in data 6 novembre 2012, non notificata, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, confermava la sentenza n. 145/2/11 della Commissione Tributaria Provinciale di Lodi, con condanna al pagamento delle spese di lite.
Il giudizio aveva ad oggetto l’impugnazione di un avviso di rettifica e liquidazione, notificato in data 26-4-2010, dell’imposta di registro ed ipocatastale, richiesta dall’Agenzia delle Entrate rispetto ad un atto dì compravendita di terreni siti nel Comune di Massalengo, il cui valore dichiarato pari ad € 3.399.188,00, era stato elevato ad € 8.164.809,00, nonché l’impugnazione della cartella di pagamento ad esso relativa, notificata ai soli venditori.
2. La Commissione di primo grado aveva dichiarato inammissibile, perche tardivo, il ricorso dei venditori avverso la cartella di pagamento, ed accolto parzialmente il ricorso avverso l’avviso proposto dalla società acquirente, con l’intervento dei venditori, riducendo ad € 64.75 al mq. rispetto a quello accertato pari ad € 71,45 al mq., il valore dei terreni; la CTR, dichiarato inammissibile l’appello dei venditori, aveva confermato la rideterminazione di valore operata con la pronuncia di primo grado.
3. Avverso la sentenza di appello la società F. s.r.l. proponeva ricorso per cassazione, consegnato per la notifica il 29 aprile 2013, affidato a cinque motivi, e depositava memoria ex art. 378 c.p.c.; anche i venditori proponevano ricorso, consegnato per la notifica il 3 maggio 2013, fondato su due motivi, e depositavano memoria ex art. 378 c.p.c.;
L’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso.
4. Quanto al ricorso n. 10868/2014, con sentenza n. 140/35/13, depositata in data 23 ottobre 2013, non notificata, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, confermava la sentenza n. 35/1/12 della Commissione Tributaria Provinciale di Lodi, con compensazione delle spese di lite.
Il giudizio aveva ad oggetto l’impugnazione di un successivo avviso di liquidazione, notificato in data 3-3-2011, dell’imposta di registro ed ipocatastale suppletiva, richiesta dall’Agenzia delle Entrate rispetto al medesimo atto di compravendita di terreni siti nel Comune di Massalengo a cui, al momento della registrazione, era stata applicata per errore la tariffa agevolata per le aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, pur avendo i terreni destinazione industriale; l’imposta era stata rideterminata non sulla base del valore dichiarato dalle parti nell’atto sottoposto a registrazione, bensì sul valore accertato dalla stessa Agenzia con il precedente avviso di rettifica e liquidazione comunicato alle parti e dalle stesse già impugnato.
5. La Commissione di primo grado aveva accolto il ricorso sul presupposto che l’imposta suppletiva dovesse essere calcolata sulla base del valore dichiarato dalle parti all’atto della registrazione e non di quello successivamente accertato.
La CTR confermava la pronuncia di primo grado, rilevando che l’imposta suppletiva è per definizione legata all’atto di cui si chiede la registrazione ed al valore ivi dichiarato, mentre per i valori diversi, quale quello risultante dalla rettifica, sarebbe stato necessario intervenire con l’imposta complementare; osservava altresì che l’Agenzia non aveva dimostrato, né dedotto, quale aliquota fosse stata applicata per determinare l’imposta complementare liquidata nell’avviso di rettifica.
6. Avverso la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, consegnato per la notifica il 15 aprile 2014, affidato a due motivi; i contribuenti, nelle rispettive qualità di venditori e acquirenti, resistevano con controricorso, i venditori depositavano altresì memoria ex art. 378 c.p.c.
Ragioni della decisione
1. Preliminarmente, per esigenze di economia processuale ed uniformità di giudizio, va disposta la riunione al giudizio recante R.G. n. 11841/2013 – avente ad oggetto il primo avviso di accertamento, notificato il 26-4-2010, con cui l’Ufficio aveva elevato il valore dei terreni oggetto di compravendita, ai fini della determinazione dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale – di quello recante R.G. n. 10868/2014, pendente tra le stesse parti, e avente ad oggetto un secondo avviso, notificato il 3-3-2011, che ha integrato il precedente rideterminando, in riferimento al medesimo atto di compravendita, le stesse imposte calcolate secondo l’aliquota ordinaria anziché di quella agevolata erroneamente applicata.
La riunione delle impugnazioni, che è obbligatoria, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., ove investano lo stesso provvedimento, può altresì essere facoltativamente disposta, anche in sede di legittimità, ove esse siano proposte contro provvedimenti diversi ma fra loro connessi, quando la loro trattazione separata prospetti l’eventualità di soluzioni contrastanti, siano ravvisabili ragioni di economia processuale ovvero siano configurabili profili di unitarietà sostanziale e processuale delle controversie. (Cass. SU n. 1521 del 2013; Cass. n. 27880 del 2018).
2. Ciò posto, rileva che con nota del 5-6-2019, erroneamente depositata nel giudizio R.G. n. 11841/2013, anziché in quello R.G. n. 10868/2014, la società F. s.r.l. comunicava di aver formulato istanza per la definizione del giudizio ex art. 6, comma 10, del d.l. 23 ottobre 2018 n. 119, pubblicato in G.U. in pari data ed entrato in vigore in data 24.10.2018, con pagamento della prima rata, per l’atto impositivo oggetto del relativo contenzioso, chiedendo che venisse dichiarata l’estinzione del giudizio.
Tale istanza, riferita al secondo avviso con cui l’Agenzia delle Entrate aveva ricalcolato le imposte complessivamente dovute in riferimento all’atto di compravendita oggetto di entrambi i giudizi, previa rideterminazione del valore dei terreni ed applicazione dell’aliquota ordinaria, in luogo di quella agevolata applicata per errore nel primo avviso, risulta idonea al perfezionamento della definizione richiesta in riferimento ad entrambi i giudizi, in quanto nel secondo avviso è incluso quanto già preteso con la notifica del primo.
3. Rilevato che nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, entro il 31 dicembre 2020, né è intervenuto diniego della definizione, poi impugnato, ai sensi di tale comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, che fa salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del comma 3 dell’art. 391 c.p.c.;
4. Su tale premessa va dichiarata l’estinzione di entrambi i giudizi riuniti per essere cessata la materia del contendere, a seguito dell’avvenuta definizione della controversia ai sensi della suindicata procedura.
5. Alla declaratoria di estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, segue che le spese dei giudizi estinti restano a carico della parte che le ha anticipate, come espressamente disposto dall’art. 6, comma 13, del d.l. 119 del 2018. (Vedi Cass. n. 21826 del 2020)
5.1 Non sussistono i presupposti per l’applicazione del “doppio contributo” come già statuito da questa Corte (vedi Cass. n. 25485 del 2018; in caso di rinuncia vedi Cass. n. 14782 e n. 31732 del 2018).
P.Q.M.
Dichiara estinti i giudizi riuniti, spese a carico della parte che le ha anticipate.
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