CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 01 giugno 2018, n. 14100
Licenziamento – Reintegrazione nel posto di lavoro – Risarcimento danni – Attività prestata in favore delle società del Gruppo – Unica struttura organizzativa e produttiva
Fatti di causa
1. Con la sentenza n. 1682/2014 la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Patti n. 28/2011, ordinava alle B.V. spa, C.S. e G. spa, F. spa, I. spa, I. spa, V. srl, V. srl, V. srl e G. spa, la reintegra di L.C. nel posto di lavoro, con la qualifica e le mansioni già possedute nell’attività lavorativa espletata per le suddette società che facevano parte dell’unico gruppo imprenditoriale facente capo alla famiglia V., e le condannava in solido al risarcimento dei danni in misura corrispondente alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegra, oltre accessori e provvedimenti conseguenziali.
2. A fondamento della decisione la Corte rilevava che tra le parti in causa esisteva un accertamento giudiziale (sentenza n. 1193/2011), prodotto in giudizio, in cui era stato accertato che l’attività di lavoro svolta dal C. per l’intero periodo dall’assunzione sino al licenziamento, era stata effettivamente prestata in favore indistintamente di tutte le società del Gruppo, aventi unicità di struttura organizzativa e produttiva.
3. Avverso la decisione hanno proposto ricorso per cassazione la I. srl, la F. spa, la C.S. e G. spa, la V. srl e la I. spa, affidato a tre motivi.
4. L.C. ha resistito con controricorso.
5. V. srl e V. srl, resistendo al ricorso, hanno a loro volta proposto ricorso incidentale affidato a quattro motivi, cui ha resistito il solo C. L. In relazione a detto ricorso è stato depositato successivamente atto di rinuncia accettato solo dal predetto C.
6. Ha proposto, altresì, sempre contro la sentenza della Corte di Messina, autonomo ricorso anche la B.V. spa affidato a cinque motivi.
7. Ha resistito con controricorso C. L.
8. Le altre società sono rimaste intimate.
9. Sono state depositate memorie dalla B.V. spa, da C. L., dalla I. sla, I. spa, C.S. e G. spa e V. srl.
10. Sono stati, infine, acquisiti i fascicoli di ufficio dei gradi di merito.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo la I. srl, la F. spa, la C.S. e G. spa, la V. spa e la I. spa lamentano la nullità della sentenza per violazione del procedimento; la nullità del giudizio di primo grado e del giudizio di appello e la mancata integrazione del contraddittorio, per non avere rilevato la Corte territoriale la mancata notifica dell’appello alla società B.V. spa nonché la mancata instaurazione del contraddittorio nei loro confronti in quanto la notificazione a mezzo del servizio postale alle persone giuridiche, in mancanza delle persone addette alla ricezione, non poteva avvenire con il deposito del piego all’ufficio postale e con l’invio della successiva raccomandata di avvenuto deposito, essendo invece necessario perseguire un tipo diverso di procedimento notificatorio.
2. Con il secondo motivo si censura la nullità della sentenza impugnata per mancata notifica dell’appello alla società B.V. spa e alle altre società appellate entro il termine dell’art. 435 cpc; l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia; la nullità della sentenza per violazione del procedimento ed il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. Le ricorrenti deducono che l’appello non risulta essere stato notificato alla B.V. spa in quanto il gravame era stato consegnato ad un indirizzo fuori dal circondario di Patti e che nulla aveva a che vedere con quello eletto in primo grado; inoltre, quanto alla loro posizione, evidenziano che: a) le notifiche a mezzo posta partite dall’UNEP di Messina il 2.3.2012 per l’udienza del 24.2.2012 non erano andate a buon fine, b) l’allora appellante aveva richiesto termine per procedere a nuova notifica con rinvio dell’udienza all’1.10.2013; c) l’Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Patti aveva attestato, in data 13.9.2012, che l’indirizzo per la C.S. e G. spa e per le altre tre società era insufficiente; d) la successiva notifica al legale rappresentante delle tre società (Valeria V.) neanche era andata a buon fine e si era proceduto, pertanto, ex art. 140 cpc:
3. Con il terzo motivo le ricorrenti si dolgono della nullità della sentenza di appello nonché della erroneità della motivazione perché la decisione della Corte territoriale era fondata su una sentenza cui era stata conferita efficacia di giudicato ma anche nel giudizio nell’ambito del quale era stata emessa, erano state violate le norme in tema di notificazione degli atti alle persone giuridiche.
4. Con il ricorso incidentale, articolato sulla base di quattro motivi, anche le società V. srl e V. srl chiedono, in sostanza, dichiararsi la nullità della sentenza impugnata, per mancata integrazione del contraddittorio, per mancata notifica dell’appello alla B.V. spa nei termini di legge e per erroneità della motivazione della gravata pronuncia.
5. La B.V. spa, da parte sua, con il primo motivo, deduce la nullità della sentenza impugnata per mancata notifica dell’appello ad essa società nonché l’insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia; la nullità della sentenza per violazione del principio del procedimento, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado e la mancata integrazione del contraddittorio: in sostanza, si eccepisce che l’atto di appello non era stato notificato presso il domicilio eletto per il giudizio di primo grado in Patti bensì presso lo studio del procuratore costituito in Messina alla via (…), di talché la notifica doveva considerarsi tamquam non esset.
6. Con il secondo motivo si censura la mancata notifica dell’appello alla società B.V. spa e alle altre società appellate entro il termine di cui all’art. 435 cpc nonché l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia; la nullità della sentenza per violazione del procedimento ed il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado: in particolare, si evidenzia che alla B.V. spa era stato consegnato il gravame ad un indirizzo al di fuori del circondario del Tribunale di Patti e che alle società C.S. e G. spa, F. spa, I. srl e V. srl, dopo una prima notifica effettuata in data 2.3.2012 non andata a buon fine ed una seconda non potuta perfezionarsi per indirizzo insufficiente, la terza era stata effettuata con la procedura di cui all’art. 140 cpc, al legale rappresentante della società pur essendo a conoscenza del C. che la sede legale delle stesse era variata da diversi anni come poteva evincersi dalla notifica del decreto ingiuntivo n. 277/2013 emesso dal Tribunale di patti il 9.12.2013.
7. Con il terzo motivo si lamenta la nullità della sentenza impugnata per violazione del procedimento, l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia nonché la nullità della sentenza per violazione del principio del contraddittorio, perché la sentenza n. 1193/2011 del Tribunale di Patti, da cui era stata desunta la circostanza che il C. avesse svolto attività lavorativa in favore indistintamente di tutte le società del gruppo, era inutilizzabile perché non era stato mai notificato il ricorso introduttivo del giudizio da cui era scaturita;
inoltre, si deduce che dalla stessa non avrebbe potuto evincersi che il C. fosse stato alle dipendenze di tutte le società.
8. Con il quarto motivo la ricorrente si duole della nullità della sentenza impugnata per violazione del procedimento, l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia nonché la nullità della sentenza per violazione del procedimento: si sostiene la nullità delle notificazioni dei ricorsi introduttivi del primo e del secondo grado di giudizio perché, trattandosi di persone giuridiche ed essendo stata la notificazione effettuata a mezzo del servizio postale, in mancanza delle persone addette alla ricezione non avrebbe potuto incardinarsi la procedura del deposito del piego presso l’ufficio postale, con l’inizio della successiva raccomandata di avvenuto deposito.
9. Con il quinto motivo si eccepisce la violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 cpc, in relazione alla condanna alle spese dell’appellante; l’omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 n. 5 cpc, sull’erronea condanna alle spese poste a carico della società pur in presenza di circostanze che avrebbero suggerito la compensazione.
10. Preliminarmente deve rilevarsi che è stato depositato, nell’interesse della V. srl e della V. srl, l’atto di rinuncia al ricorso incidentale per cassazione e alle difese del controricorso, sottoscritto dagli Amministratori Unici delle società e dal loro difensore avv. M.F. con contestuale accettazione di L.C. e del suo difensore avv. S.
11. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui agli artt. 390 e 391 cpc per dichiarare l’estinzione del processo, limitatamente al suddetto ricorso, nulla disponendo in ordine alle relative spese essendovi stata accettazione del controricorrente costituito ed essendo rimaste intimate le altre società rispetto ad esso.
12. Sempre in via preliminare va sottolineato che il ricorso successivo proposto dalla B.V. spa deve essere qualificato come ricorso incidentale, dando atto che è stato già riunito al ricorso principale proposto dalle altre società. Viene in rilievo, infatti, il principio secondo il quale l’impugnazione proposta per prima assume caratteri ed effetti di impugnazione principale e determina la costituzione del procedimento nel quale devono confluire, con natura ed effetti di impugnazioni incidentali, le impugnazioni proposte contro la medesima sentenza dalle altre parti soccombenti (cfr. Cass 13.12.2011 n. 26723).
13. Ciò premesso, per motivi di pregiudizialità logico-giuridica deve essere esaminato in primo luogo il ricorso proposto appunto dalla B.V. spa.
14. Il primo motivo è fondato.
15. E’ opportuno evidenziare alcune circostanze utili ai fini del decidere.
16. La B.V. spa, unica a costituirsi in primo grado, era rappresentata e difesa dall’avv. G.S. del Foro di Messina ed era elettivamente domiciliata in Patti (ME) alla via (…) presso lo studio dell’Avv. N.B. L’appello, avverso la sentenza di prime cure, fu notificato in Messina alla via (…) presso lo studio del Procuratore costituito avv. G.S..
17. La difesa di L.C. ha rappresentato che tale modalità di notificazione era stata determinata dall’intervenuto decesso del domiciliatario avv. N.B., avvenuto il 10.7.2010, e dalla conseguente cancellazione dall’Albo degli Avvocati di Patti.
18. Tale modus operandi ha determinato, però, a parere di questo Collegio, la nullità della notifica.
19. Invero, (cfr. Cass. 22.4.2016 n. 8222; Cass. 22.4.2010 n. 9543) la morte del procuratore domiciliatario produce l’inefficacia della dichiarazione di elezione di domicilio e la necessità che la notificazione dell’impugnazione sia eseguita, a norma dell’art. 330 comma 3 cpc, alla parte personalmente.
20. Nella fattispecie, pertanto, la notifica del gravame avrebbe dovuto essere effettuata presso la parte personalmente e non al domicilio fuori circondario del procuratore costituito.
21. Si verte, tuttavia, in un caso di nullità della notifica, e non di inesistenza, perché, in quanto effettuata in un luogo che aveva pur sempre un collegamento con il destinatario, era sanabile o con la costituzione in giudizio (che non vi è stata in sede di appello) ovvero mediante la rinnovazione della notificazione ex art. 291 cpc (Cass. 22.4.2009 n. 9528; Cass SS.UU. 29.4.2008 n. 10817).
22. La sopra rilevata nullità della notifica determina, pertanto, in accoglimento del motivo, la nullità della sentenza impugnata per violazione del procedimento (corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti dell’unico soggetto costituito e condannato in primo grado).
23. L’esame di tutti gli altri motivi resta conseguentemente assorbito, così come resta assorbito il ricorso proposto da I. srl, F. spa, C.S. e G. spa, V. srl e I. spa, connesso logicamente al motivo ritenuto fondato che si pone, rispetto ad essi, in un rapporto di pregiudizialità diacronica.
24. La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di appello di Palermo, individuata quale giudice di rinvio, affinché proceda alla rinnovazione della notificazione sopra indicata e alle valutazioni conseguenziali in ordine alle notifiche delle altre appellate, regolando, altresì, anche le spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio relativamente al ricorso incidentale proposto da V. srl e V. srl; accoglie il primo
motivo del ricorso proposto dalla B.V. spa, assorbiti gli altri nonché il ricorso proposto da I. srl, F., spa, C.S. e G. spa, V. srl e I. spa; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Palermo cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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