CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 01 giugno 2022, n. 17919
Rapporto di lavoro – Cessione di appalto – Assorbimento del personale – Presupposti ex art. 173 d.lgs. n. 152/2006 – Accertamento
Fatti di causa
1. La Corte d’appello di L’Aquila ha respinto l’appello proposto da V. E., A. D.R., E. M. nei confronti dell’Azienda Consortile Acquedottistica (A.C.A.), del Consorzio Intercomunale Depurazione Acque Nere (CONS.I.D.A.N.), del Comune di Montesilvano, dell’Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano, del Comune di Città Sant’Angelo e del Comune di Silvi, confermando la pronuncia di primo grado con cui era stata rigettata la domanda dei lavoratori diretta a far accertare il diritto al passaggio diretto e immediato alle dipendenze dell’A.C.A. s.p.a., subentrata, ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006, al CONS.I.D.A.N. nella gestione degli impianti consortili per la depurazione delle fognature e delle acque reflue pubbliche dei Comuni di Montesilvano, Città Sant’Angelo e Silvi, nonché l’illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato ai predetti in data 30.9.2014.
2. La Corte territoriale ha premesso che col ricorso in appello non era stato censurato il capo della sentenza con cui era stata respinta la domanda di illegittimità del licenziamento intimato dal CONS.I.D.A.N. il 30.9.2014 e che gli appellanti avevano prestato acquiescenza al capo della pronuncia di primo grado di rigetto delle loro domande di riassorbimento da parte dei Comuni di Città Sant’Angelo e di Silvi, con conseguente formazione del giudicato interno su tali statuizioni. La materia del contendere doveva quindi considerarsi limitata alla domanda di A. D.R. e E. V. di accertamento del diritto al passaggio diretto e immediato alle dipendenze dell’A.C.A. s.p.a. in base all’art. 173 del d.lgs. n. 152 del 2006 (domanda proposta da E. M. in separato giudizio) e alla domanda subordinata proposta dai tre appellanti volta all’accertamento del diritto al passaggio alle dipendenze del Comune di Montesilvano o della Azienda Speciale per i Servizi Sociali di detto Comune, in base al disposto dell’art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 2112 cod. civ.
3. La sentenza impugnata ha ritenuto non sussistenti, nei confronti di A. D.R. e E. V., i presupposti richiesti dall’art. 173 del d.lgs. n. 152 del 2006 (secondo cui “il personale che, alla data del 31 dicembre 2005 o comunque otto mesi prima dell’affidamento del servizio, appartenga alle amministrazioni comunali, alle aziende ex municipalizzate o consortili e alle imprese private, anche cooperative, che operano nel settore dei servizi idrici, sarà soggetto, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro, al passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore del servizio idrico integrato, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali in atto”) in base all’accertamento in fatto secondo cui la gestione del servizio idrico era stata affidata dall’A.T.O. n. 4 all’A.C.A. s.p.a. con contratto del 30.6.2003, il cui art. 8 aveva previsto la prosecuzione della gestione del depuratore consortile dei comuni di Montesilvano, Silvi e Città Sant’Angelo da parte del CONS.I.D.A.N. fino al 30.6.2006, data in cui i relativi beni, impianti e personale sarebbero stati affidati al nuovo gestore; ha rilevato che il dato di fatto per cui il Consorzio aveva continuato la gestione dell’impianto fino al 31.3.2008 e che l’affidamento del servizio idrico all’A.C.A. s.p.a. era avvenuto solo a far data dall’1.4.2008 non poteva incidere sul contenuto del contratto e degli accordi presi che fissavano alla data del 30.6.2006 il termine di scadenza della gestione CONS.I.D.A.N., con la conseguenza che il momento a cui riferire la sussistenza del rapporto di lavoro alle dipendenze del precedente gestore, ai fini dell’art. 173 cit., era da individuarsi nella data del 31.12.2005. La sentenza impugnata ha quindi negato il diritto al passaggio diretto dei ricorrenti alle dipendenze dell’A.C.A. s.p.a., sul rilievo che gli stessi non risultavano alle dipendenze del CONS.I.D.A.N. alla data del 31.12.2005 (D.R. era stato assunto l’1.3.2006 e la E. il 4.9.2006).
4. Ha inoltre respinto la domanda subordinata, di accertamento del diritto di tutti gli appellanti al passaggio alle dipendenze del Comune di Montesilvano o della Azienda Speciale per i Servizi Sociali di detto Comune, avanzata sull’assunto che gli stessi avessero continuato ad operare presso il CONS.I.D.A.N., dopo la cessione del servizio idrico, occupandosi esclusivamente della gestione del Campo Sportivo T. ceduto a far data dal 31.3.2014 al Comune di Montesilvano, sulla base di un duplice rilievo. Anzitutto, perché la cessione della gestione del Centro Sportivo T. al Comune di Montesilvano non rientrava nella disciplina del citato art. 173, concernente unicamente la cessione del servizio idrico integrato. Inoltre, per la inapplicabilità del d.lgs. n. 165 del 2001 (art. 31), data la natura di ente pubblico economico del CONS.I.D.A.N., e poiché l’art. 1, comma 563 della l. n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014) esclude espressamente che la mobilità del personale possa avvenire tra le società controllate dalle pubbliche amministrazioni e queste ultime, a ciò ostando il principio generale di accesso al pubblico impiego esclusivamente mediante concorso. Ha comunque precisato che, ove anche ritenuto applicabile l’art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001 che richiama l’art. 2112 cod. civ., nel caso di specie difetterebbe la condizione essenziale per il passaggio del personale alle dipendenze di altro ente pubblico cessionario, rappresentata dal fatto che esso fosse già alle dipendenze del datore di lavoro pubblico al momento del trasferimento del servizio e che al relativo reclutamento si fosse provveduto mediante procedura concorsuale pubblica.
5. Avverso tale sentenza V. E., A. D.R., E. M. hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. Il Comune di Montesilvano e l’Azienda Consortile Acquedottistica (A.C.A.) hanno resistito con controricorso. Le altre parti non hanno svolto difese.
6. E. M. (nei cui confronti la Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza n. 609/2017, ha riconosciuto il diritto al passaggio diretto alle dipendenze dell’A.C.A. s.p.a. e che ha agito in questo giudizio al solo fine di far accertare l’illegittimità del licenziamento o, in subordine nel caso di riforma della citata sentenza n. 609/2017, per far accertare il suo diritto al passaggio alle dipendenze del Comune di Montesilvano o della sua Azienda Speciale per i Servizi Sociali) ha rinunciato al ricorso per cassazione. Questa Corte, con ordinanza n. 35342/2021, ha dichiarato l’estinzione del processo tra il predetto e il Comune di Montesilvano, disponendo il rinvio a nuovo ruolo per la prosecuzione del giudizio tra le restanti parti processuali, in accoglimento dell’istanza di rinvio dalle stesse depositata.
7. Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. Sono state depositate memorie, ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ., nell’interesse dell’A.C.A. e dei ricorrenti E. e D.R..
Ragioni della decisione
8. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sulla domanda di illegittimità del licenziamento, nullità della sentenza e del procedimento, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 cod. proc. civ., nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ..
9. I ricorrenti sostengono di avere, nell’atto di appello (pagine: 4-punto B, 8-punto C, 21 e 22), argomentato sulla illegittimità dei licenziamenti intimati per soppressione del posto di lavoro in quanto tale soppressione era stata determinata dal trasferimento, per legge o per contratto, delle attività esercitate dal CONS.I.D.A.N. ad altri soggetti chiamati a proseguirle e, in base alla disciplina dettata dagli artt. 173 del d.lgs. n. 152 del 2006, 31 del d.lgs. n. 165 del 2001 e 2112 cod. civ., essi avevano diritto di passare alle dipendenze dei nuovi gestori del servizio.
10. Il motivo è inammissibile.
11. La sentenza d’appello (pag. 2) dà atto che i ricorrenti in primo grado avevano chiesto, tra l’altro di “accertare l’illegittimità del licenziamento loro intimato in data 30.9.2014 per giustificato motivo oggettivo, con le correlate statuizioni…”. La medesima sentenza riporta testualmente (pag. 2) le conclusioni dei ricorrenti nel ricorso in appello: “a) in via principale, accogliere la domanda di passaggio alle dipendenze dell’ACA s.p.a. e dichiarare costituito il relativo rapporto di lavoro, con decorrenza 31 marzo 2008, data di effettivo trasferimento delle attività del C. all’ACA, o con decorrenza 1 ottobre 2014, data di pronuncia ed esecuzione del licenziamento degli stessi da parte del C., con ogni decisione conseguenziale, specie in ordine a posizione ed emolumenti a riconoscersi agli appellanti medesimi, e tanto previa declaratoria di nullità o annullamento del licenziamento disposto dal C., anche in questo caso con ogni decisione conseguenziale, giuridica ed economica, di legge e tenendo conto delle specifiche graduate domande svolte in primo grado”. Sempre la sentenza di appello (pag. 3) precisa, nelle premesse, che “gli appellanti non impugnano il capo della sentenza relativo all’impugnativa del licenziamento intimato dal C. in data 30.9.2014 […] con conseguente formazione del giudicato interno in ordine a tali statuizioni”. La Corte di merito ha quindi interpretato il ricorso in appello come tale da non contenere censure alla decisione di primo grado di rigetto dell’impugnativa del licenziamento.
12. Questa S.C. ha precisato che il principio secondo cui l’interpretazione delle domande, eccezioni e deduzioni delle parti dà luogo ad un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito, non trova applicazione quando si assume che tale interpretazione abbia determinato un vizio riconducibile alla violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato (art. 112 cod. proc. civ.) o a quello del “tantum devolutum quantum appellatum” (art. 345 cod. proc. civ.), trattandosi in tal caso della denuncia di un error in procedendo che attribuisce alla Corte di cassazione il potere-dovere di procedere direttamente all’esame e all’interpretazione degli atti processuali e, in particolare, delle istanze e deduzioni delle parti (v. Cass. n. 21421 del 2014; n. 17109 del 2009).
13. Tale potere-dovere attribuito al giudice di legittimità presuppone tuttavia che la censura sia proposta dal ricorrente in conformità alle prescrizioni dettate dagli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c. (cfr. Cass., S.U. n. 8077 del 2012).
14. Nel caso in esame, non risulta trascritta la domanda di impugnativa del licenziamento come formulata in primo grado e, soprattutto, la motivazione di rigetto adottata sul punto dal Tribunale, il che preclude qualsiasi valutazione sulla effettiva devoluzione al giudice di appello della questione di illegittimità del licenziamento in relazione al decisum del primo giudice. La trascrizione era quanto mai indispensabile in relazione alla peculiarità derivante dalla connessione del licenziamento alla vicenda traslativa del rapporto di lavoro.
15. Con il secondo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 2112 cod. civ. e 173 del d.lgs n. 152 del 2006, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ..
16. Si assume che i giudici di merito abbiamo male interpretato l’art. 173 cit. in quanto, riguardo al termine cui ancorare l’appartenenza rilevante ai fini del diritto del personale al passaggio diretto alle dipendenze del cessionario, non hanno considerato alternative le scadenze del 31.12.2005 e quella di “otto mesi prima dell’affidamento del servizio” ed hanno inoltre errato nel riferire quest’ultima espressione alla data dell’impegno contrattuale o a quella preventivata per legge per il passaggio, anziché alla data di effettivo passaggio del servizio idrico (nel caso in esame, dall’1.4.2008, con conseguente inclusione degli attuali ricorrenti tra il personale da trasferire -ex art. 31, d.lgs. n. 165 del 2001 e artt. 2112 e 2932 cod. civ.- poiché in servizio alle dipendenze del Consorzio negli otto mesi precedenti la data dell’1.4.2008, con mansioni attinenti al servizio idrico come confermato dalle prove testimoniali raccolte).
17. Il motivo è infondato.
18. Come puntualmente ricostruito nella sentenza impugnata e nel controricorso dell’A.C.A. s.p.a., la legge n. 36 del 1994, sulla riorganizzazione dei servizi idrici, ha previsto per la Regione Abruzzo la costituzione di sei consorzi obbligatori di funzioni denominati “Ente d’ambito” e ha disposto l’affidamento del servizio idrico da parte dell’Ente d’ambito ad un unico soggetto gestore per ciascun ambito territoriale ottimale (A.T.O.). Per l’A.T.O. n. 4 Pescarese è stato individuato quale soggetto gestore del servizio idrico integrato (S.I.I.) l’A.C.A. s.p.a. Con contratto di servizio del 30 giugno 2003, la gestione del servizio idrico integrato dell’A.T.O. n. 4, nel cui territorio ricadono i comuni di Montesilvano, Città Sant’Angelo e Silvi, è stata affidata all’A.C.A. s.p.a, salvaguardando temporaneamente, per il periodo di tre anni, la gestione del CONS.I.D.A.N. sull’impianto di depurazione dei citati comuni. Il contratto di servizio fissava la scadenza della gestione provvisoria del CONS.I.D.A.N. alla data del 30 giugno 2006, a decorrere dalla quale gli impianti sarebbero stati affidati al nuovo gestore e il relativo personale sarebbe stato al medesimo trasferito. In fatto è poi accaduto che il CONS.I.D.A.N. abbia continuato a gestire l’impianto fino al 31.3.2008 e che l’affidamento del servizio idrico all’A.C.A. s.p.a. e il conseguente passaggio del personale siano effettivamente avvenuti solo a partire dall’1.4.2008. Queste circostanze fattuali, che attengono al concreto adempimento delle obbligazioni scaturenti dal contratto di servizio del 30.6.2003, non rilevano ai fini dell’applicazione dell’art. 173 del decreto legislativo 152 del 2006, poiché l’individuazione per via legislativa di un termine a cui sono ricollegati effetti, quali il subentro di un altro soggetto nella gestione di impianti e nei relativi rapporti di lavoro, non può che essere ancorato a parametri certi e definiti, non modificabili e influenzabili se non da fattori espressamente contemplati dalle medesime norme.
19. Ai sensi dell’art. 173 cit. “il personale che, alla data del 31 dicembre 2005 o comunque otto mesi prima dell’affidamento del servizio, appartenga alle amministrazioni comunali, alle aziende ex municipalizzate o consortili e alle imprese private, anche cooperative, che operano nel settore dei servizi idrici sarà soggetto, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro, al passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore del servizio idrico integrato, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali in atto. Nel caso di passaggio di dipendenti di enti pubblici e di ex aziende municipalizzate o consortili ed imprese private, anche cooperative, al gestore del servizio idrico integrato, si applica, ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la disciplina del trasferimento del ramo di azienda di cui all’articolo 2112 del codice civile”.
20. La Corte di merito ha considerato, ai fini dell’alternativa posta dall’art. 173 cit., la data del 31.12.2005 e la data prevista per l’affidamento del servizio dall’A.T.O. n. 4 all’A.C.A. s.p.a., cioè il 30.6.2006 (secondo quanto concordato nel contratto concluso tra queste due parti il 30.6.2003, il cui art. 8 prevedeva una proroga della gestione CONS.I.D.A.N. fino al 30.6.2006).
21. In concreto, la sentenza impugnata ha individuato nella data del 31.12.2005 il momento a cui riferire la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti CONS.I.D.A.N. destinati al passaggio immediato e diretto in capo al nuovo gestore, quale termine più favorevole per i lavoratori. Ciò sul presupposto logico per cui l’espressione contenuta nel citato art. 173, “o comunque otto mesi prima dell’affidamento del servizio”, dovesse intendersi riferita alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato continuativo negli otto mesi antecedenti la data di affidamento del servizio (otto mesi precedenti il 30.6.2006).
22. Devono quindi respingersi le censure, oggetto del secondo motivo di ricorso, di erronea interpretazione ed applicazione dell’art. 173 cit., risultando la lettura dei testi normativi data dai giudici di merito coerente con i criteri di cui all’art. 12 delle preleggi. Risultano inammissibili i rilievi di omesso esame in quanto riferiti ai dati risultanti dalle prove testimoniali.
23. Con il terzo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 2112 cod. civ. e 31 del d.lgs. n. 165 del 2001, nonché dell’art. 1, comma 563 della l. n. 147 del 2013, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ..
24. Si sostiene che l’art. 31 cit. sia applicabile anche ai Consorzi di Comuni, qual è il CONS.I.D.A.N., in base alla definizione di amministrazione pubblica data dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, e sia perché il testo dell’art. 31 cit. fa espresso riferimento al trasferimento o conferimento di attività svolte dalla pubblica amministrazione, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti pubblici o privati, imponendo l’applicazione dell’art. 2112 cod. civ. Si censura la sentenza d’appello nella parte in cui ha ritenuto che l’art. 1, comma 563 della l. n. 147 del 2013 escluda che la mobilità del personale possa avvenire tra le società controllate dalle pubbliche amministrazioni e queste ultime, a ciò ostando il principio generale di accesso al pubblico impiego mediante concorso, in quanto la documentazione allegata al ricorso di primo grado (doc. n. 17), evidentemente non esaminata, dimostra il superamento da parte dei ricorrenti di procedure selettive pubbliche. Si sottolinea, inoltre, che la citata disposizione esclude che possa disporsi la mobilità di personale in base ad un accordo tra società controllate e pubblica amministrazione ma non impedisce che, a seguito del trasferimento o conferimento di attività dalle une all’altra, al personale si applichi l’art. 2112 cod. civ.
25. Le censure sono inammissibili in quanto si basano sul presupposto della natura di pubblica amministrazione del CONS.I.D.A.N. e quindi della applicabilità al medesimo dell’art. 31 d.lgs. 165 del 2001 e delle altre disposizioni citate, in assenza di qualsiasi deduzione sulla avvenuta allegazione e prova degli elementi necessari (ad es. Statuto del Consorzio) a fondare la qualificazione giuridica invocata di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001. In base ai principi affermati da questa Corte, la struttura degli enti consortili è suscettibile di atteggiarsi diversamente a seconda dell’attività espletata, con riferimento agli scopi dell’ente medesimo quale evincibile dalla disciplina statutaria. Ciò comporta che l’indagine rivolta a stabilire se un ente pubblico sia o meno economico deve essere compiuta tenendo presente la disciplina legale e statutaria che ne regola l’attività con riferimento agli scopi dell’ente medesimo, non rilevando, a tal fine, l’oggetto dell’attività stessa (cfr. Cass. n. 4068 del 2011; tra le altre, n. 15661 del 2006; n. 10968 del 2001; più recentemente, Cass. n. 6086 del 2021; n. 25749 del 2016).
26. Con il quarto motivo di ricorso è denunciata la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sulla domanda di passaggio all’Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano, nullità della sentenza e del procedimento, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 cod. proc. civ., nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., e violazione e falsa applicazione degli artt. 2112 cod. civ. e 31 del d.lgs n. 165 del 2001, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ..
27. Si deduce l’omessa pronuncia sul motivo di appello relativo al diritto dei ricorrenti di passare alle dipendenze della citata Azienda Speciale cui il Comune di Montesilvano aveva trasferito, senza soluzione di continuità, l’attività di gestione del Centro Sportivo T., precedentemente gestito dal CONS.I.D.A.N.. Si rileva che la Corte di merito ha omesso di considerare che tale Azienda Speciale rientra nella categoria degli enti pubblici economici a cui è certamente applicabile la disciplina dell’art. 2112 cod. civ.
28. Il motivo è inammissibile in quanto non risultano trascritti gli atti processuali su cui la censura si basa. Il motivo è, comunque, infondato perché la sentenza d’appello (pag. 5), ha esaminato la “domanda subordinata, oggetto del secondo motivo di gravame, tesa ad accertare il diritto degli appellanti al passaggio alle dipendenze del Comune di Montesilvano o, eventualmente, dell’Azienda Speciale per i servizi sociali di detto Comune” e l’ha ritenuta infondata in quanto il diritto al passaggio all’Azienda Speciale presuppone il diritto al passaggio presso il comune di Montesilvano in relazione alla gestione del centro sportivo e tale passaggio non trova base giuridica né nell’art. 173, limitato alla cessione impianto idrico, né nell’art. 31 non applicabile al CONS.I.D.A.N. (sul punto si rinvia a quanto esposto nell’esame del precedente motivo di ricorso). Non è quindi configurabile il vizio di cui all’art. 112 cod. proc. civ.
29. Le censure proposte ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. sono tutte inammissibili perché con esse non si configurano fatti storici di cui la Corte territoriale abbia omesso l’esame, sicché, la denuncia eccede l’ambito di devoluzione del novellato testo dell’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. (vedi per tutte: Cass. SU 7 aprile 2014, n. 8053).
30. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto.
31. La regolazione delle spese del presente giudizio nei confronti di A.C.A. s.p.a. e del Comune di Moltesilvano segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo. Non si provvede sulle spese nei confronti delle parti rimaste intimate.
32. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese nei confronti delle parti costituite che liquida per ciascuna in € 3.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge, con distrazione in favore dell’avv. F.N., difensore del Comune di Montesilvano, antistatario. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
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