CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 01 luglio 2020, n. 13411 – La nozione di insubordinazione, nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato, non può essere limitata al rifiuto di adempimento delle disposizioni dei superiori, ma implica necessariamente anche qualsiasi altro comportamento atto a pregiudicare l’esecuzione ed il corretto svolgimento di dette disposizioni nel quadro della organizzazione aziendale, inoltre anche il carattere extralavorativo di un comportamento non ne preclude in via generale la sanzionabilità in sede disciplinare