CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 01 marzo 2019, n. 6087 – L’assoggettamento al diritto speciale, previsto per il territorio extradoganale di Livigno dall’art. 2, secondo comma, l. n. 762 del 1973, di prodotti di origine unionale, ancorché transitati attraverso la Svizzera, costituisce violazione al principio di libera circolazione delle merci di cui agli artt. 28 e 30 TUEF