CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 01 marzo 2019, n. 6143
Appalto – CCNL Multiserivizi – Scadenza del termine delle presentazioni di partecipazione alla gara
Fatti di causa
1. Con il ricorso introduttivo di primo grado, A.D.S. e F.G., già dipendenti della D. Società Cooperativa, impresa capogruppo mandataria dell’ATI impegnata nel servizio di portierato presso il Poliambulatorio ASL del quartiere Pastena di Salerno, agivano nei confronti delle odierne controricorrenti e della società S.S. S.r.l., quali società facenti parte della ATI, nuova aggiudicataria del servizio in oggetto, per l’accertamento del diritto all’assunzione, ai sensi dell’art. 4 del CCNL Multiservizi.
2. Il Tribunale di Salerno, con sentenza nr. 3304 del 2014, accoglieva il ricorso dei lavoratori.
3. La Corte di appello di Salerno, con sentenza nr. 462 del 2016, invece, in accoglimento del gravame delle attuali società controricorrenti e della società S.S. S.r.l. ed in riforma della pronuncia di primo grado, rigettava la domanda proposta A.D.S. e F.G.
3.1. Controverso il profilo concernente il CCNL da applicare alla fattispecie di causa (sostenendosi da parte delle convenute l’applicazione del CCNL Portieri e Custodi, in ragione della tipologia del servizio offerto), la Corte di Appello, a fondamento del decisum, osservava come il bando di gara avesse stabilito unicamente l’obbligo dell’aggiudicataria di applicare integralmente i contenuti economia-normativi della contrattazione nazionale di categoria e le norme dei contratti collettivi nazionali e locali in vigore nel periodo di durata dell’appalto; mancava, dunque, il riferimento a clausole sociali o il richiamo di un obbligo all’applicazione del contratto collettivo Multiservizi, invocato dai lavoratori; né, secondo i giudici di merito, poteva attribuirsi carattere decisivo alla nota del 4.11.2011 del Dirigente del servizio economato in forza del quale «per il servizio di portierato do(veva) trovare applicazione il CCNL Multiserivizi, ivi compreso l’art. 4», trattandosi di documento proveniente da soggetto estraneo ai rapporti di lavoro dedotti in giudizio ed alla loro regolamentazione pattizia.
4. Avverso la predetta decisione, hanno proposto ricorso A.D.S. e F.G., fondato su due motivi.
5. Hanno depositato controricorso la società I.V.R.I. S.I. S.p.A. in liquidazione, la società P. S.r.l. S.F. e la società S.r.l. S.S.
6. E’ rimasta intimata la società S.S. S.r.l.
7. I ricorrenti, la I.V.R.I. S.I. S.p.A. in liquidazione e la S.r.l. S.S. hanno depositato memoria ex art. 378 cod.proc.civ.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo, è dedotta – ai sensi dell’articolo 360 nr. 3 cod. proc. civ. – violazione dell’articolo 1411 cod.civ.
1.1. Secondo la parte ricorrente, la Corte di Appello avrebbe errato nell’escludere che i ricorrenti potessero fondare il diritto ad essere assunti dalle società dell’ATI, subentrante nell’appalto, sulla nota emessa dalla ASL, stazione appaltante, e nel ritenere che quest’ultima, in quanto soggetto estraneo ai rapporti di lavoro, non avesse titolo per chiarire prima della scadenza del termine delle presentazioni di partecipazione alla gara, il CCNL che l’aggiudicatario avrebbe dovuto applicare, ovvero quello Multiservizi.
2. Con il secondo motivo, è dedotta – ai sensi dell’articolo 360 nr. 3 cod. proc.civ. – la violazione dell’art. 118, comma 6, del D.lgs. nr. 163 del 2006; la violazione dell’art. 2070 cod.civ.
2.1. Quanto alla violazione dell’art. 118 cit., la parte ricorrente assume che la Corte di appello avrebbe omesso di considerare che, seppure le pattuizioni contrattuali non avessero fatto specifico riferimento al CCNL Multiservizi, le società affidatane dell’appalto erano comunque tenute all’applicazione dello stesso; da un lato, infatti, il comma 6 dell’art. 118 del D. Lgs nr. 163 del 2006 impone all’affidatario di «osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni […]» e, dall’altro, il contratto Multiservizi è l’unico che disciplina i rapporti di lavoro dei portieri nell’ambito di un servizio dato in appalto (a differenza del CCNL Portieri e Custodi che riguarda l’attività resa alle dirette dipendenze dei proprietari di fabbricati).
2.2. In merito, invece, al secondo profilo, la parte ricorrente ha osservato come nessun rilievo, ai fini dell’esclusione del CCNL Multiservizi, avesse la circostanza, evidenziata in sentenza, relativa al fatto che l’appalto riguardasse sia il servizio di portierato che quello di vigilanza armata: in ogni caso, l’art. 2700 cod.civ. avrebbe imposto di applicare, ai sensi del comma 2, a ciascuna delle due distinte ed autonome attività imprenditoriali la relativa contrattazione collettiva e, dunque, per quanto rilevante nel caso di specie, ai portieri il CCNL Multiservizi.
3. A giudizio del Collegio, deve essere esaminata prioritariamente la censura con la quale si deduce la violazione dell’art. 118, comma 6, del D.Lgs. nr. 163 del 2006 («Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18 CEcd. codice degli appalti»), idonea ad assorbire le ulteriori questioni controverse in giudizio.
3.1. Essa (la censura) è fondata.
3.2. Risulta dalla impugnata sentenza che, nella fattispecie, l’ASL di Salerno ha indetto una gara per l’aggiudicazione, tra l’altro, del servizio di portierato, avente la durata di tre anni; le società in causa, quale facenti parti dell’ATI che ha partecipato alla gara, sono risultate aggiudicatarie del servizio, in precedenza gestito dalla D. Società cooperativa, ex datrice di lavoro degli attuali ricorrenti.
3.3. La questione controversa riguarda l’individuazione del contratto collettivo che queste ultime sono tenute ad applicare ( Multiservizi piuttosto che Portieri e Custodi), posto che il bando di gara, per come già riportato nello storico di lite, non ha, in tal senso, individuato un obbligo specifico per l’aggiudicataria, se non quello di applicare ai propri addetti « […] i contenuti economico-normativi della contrattazione nazionale di categoria» ed «[…] integralmente tutte le norme dei contratti collettivi di lavoro nazionali e locali al momento vigenti ed in vigore nel periodo corrispondente alla durata […] dell’appalto».
3.4. Parte ricorrente, per quanto già illustrato a fondamento della censura, assume un obbligo, ex lege (ai sensi cioè dell’art. 118 comma 6 del D.Lgs nr. 163 del 2006), di applicazione, nel caso specifico, del CCNL per il Personale Dipendente da Imprese esercenti Servizi di Pulizia e S.I. (cd. Multiservizi); ciò al fine di veder riconosciuto il diritto all’assunzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del contratto medesimo, alle dipendenze delle società (nuove) affidatarie dell’appalto.
4. Osserva la Corte che, vertendosi, pacificamente, in materia – di appalto pubblico di servizio, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs nr. 163 del 2006, la disciplina vada esattamente individuata nell’art. 118, comma 6, cit.
4.1. La disposizione (id est: l’art. 118 cit.), nel testo, ratione temporis applicabile, stabilisce testualmente:
«L’affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni».
4.2. In coerenza con detta previsione, l’obbligo specificato nel bando altro non costituisce se non mera esplicazione di quello legale concernente l’applicazione, da parte dell’affidataria, della disciplina economica-normativa stabilita dal contratto collettivo nazionale in vigore per il «settore» cui sia riferibile la prestazione del servizio oggetto del contratto medesimo.
5. Ciò posto in via generale, deve osservarsi come il contratto collettivo per il Personale Dipendente da Imprese esercenti Servizi di Pulizia e S.I. (cd. Multiservizi) disciplini, in particolare, i rapporti di lavoro resi nell’ambito di «attività svolte per la committenza pubblica e privata» (cfr., art. 1 CCNL ), individuando, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tra le attività ricadenti nella sua sfera di applicazione quella dei «servizi di controllo degli accessi e custodia di aree, edifici ed attrezzature comprese la custodia e la gestione di parcheggi non a pagamento in aree confinate private, con l’ausilio di impianti tecnologici e servizi cinofili».
5.1. Il CCNL Multiservizi ha, dunque, ad oggetto proprio il settore della produzione di servizi svolti tramite contratti di appalto, come, peraltro, reso palese dalla lettera dell’art. 4 del CCNL, ed indica specificamente il servizio di «portierato» (quale è, evidentemente, l’attività di controllo e custodia di aree ed edifici altrui).
5.2. L’art. 4 cit., in particolare, rileva che «il settore è caratterizzato […] dalla produzione dei servizi tramite contratti di appalto»; ed è proprio questa situazione, tipica, che le parti collettive individuano a giustificazione di una peculiare disciplina economico-normativa dei rapporti di lavoro, in quanto esposti a «frequenti cambi di gestione tra le imprese» con risoluzione dei contratti (di lavoro) da parte dell’impresa cedente ed assunzioni ex novo da parte di quella subentrante.
Logico corollario di quanto precede è che il trattamento economico normativo in vigore per il settore cui si riferisce la prestazione oggetto dell’affidamento da parte dell’ASL di Salerno (attività di portierato resa nell’ambito di un servizio dato in appalto presso il Poliambulatorio Asl quartiere Pastena) si rinviene, ai sensi dell’art. 118, comma 6, cit., nel CCNL Multiservizi e non nel CCNL Portieri e Custodi («contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da proprietari di fabbricati»), relativo ad un settore non sovrapponibile a quello in oggetto.
6. Va osservato, al riguardo, come l’art. 1 del CCNL Portieri definisca il proprio ambito di applicazione come volto a disciplinare il rapporto dei lavoratori dipendenti da proprietari di fabbricati e di quelli addetti ad amministrazioni immobiliari o condominiali e come tale contratto, seppure sottoscritto dalle sigle sindacali confederali dei lavoratori (Cgil, Cisl e Uil), sia, invece, stipulato, per parte datoriale, da un’unica organizzazione sindacale, la Confederazione italiana della proprietà edilizia (Confedilizia).
7. Sulla scorta di tali considerazioni, assorbiti gli ulteriori profili di censura, la decisione impugnata va, dunque, cassata e la causa rinviata alla Corte di Appello di Salerno che, in diversa composizione, dovrà riesaminare la fattispecie alla stregua di quanto affermato ai paragrafi che precedono e provvedere, altresì, alla regolazione delle spese anche in relazione al giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Salerno, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in merito alle spese del giudizio di legittimità.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Corte di Giustizia Europea sentenza n. C-267/18 depositata il 3 ottobre 2019 - Il subappalto, effettuato da un operatore economico, di una parte dei lavori nel quadro di un precedente contratto di appalto pubblico, deciso senza il consenso…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 25 giugno 2021, n. 18337 - Le società di progetto, di cui all'art. 37-quinquies della I. 109 del 1994, applicabile ratione temporis (sostanzialmente trasfuso prima nell'art. 156 del d.lgs. n. 163 del 2006 e…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 29485 depositata il 21 ottobre 2021 - Con riferimento all’Iva, invece, la natura di prestazione di servizi dell’appalto rileva anche ai fini del momento in cui l’operazione si considera effettuata, trovando applicazione…
- CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 4640 depositata il 21 febbraio 2024 - In tema di esonero dal servizio, per inidoneità fisica o psichica, del pubblico impiegato, l'art. 22-ter del CCNL del 16 maggio 1995, Comparto Ministeri, come…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 09 luglio 2019, n. 18305 - L'occupazione effettuata dall'impresa che ha provveduto, in forza di concessione conferita dallo Stato, all'esecuzione del lavoro pubblico costituito dalla rete autostradale di cui fa parte il…
- CORTE di CASSAZIONE - Sentenza n. 6684 depositata il 6 marzo 2023 - In materia di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, l'errore di fatto di cui all'art. 395 n. 4, c.p.c. deve consistere in una disamina superficiale di dati di fatto che…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Autoriciclaggio: in tema di sequestro preventivo s
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 10663 depositata il 1…
- La prova rigorosa del pagamento della retribuzione
La prova rigorosa del pagamento della retribuzione spetta al datore di lavoro, i…
- Imposta di registro: non va applicata sulle clauso
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 3466 depositata i…
- Le perdite su crediti derivanti da accordi transat
Le perdite su crediti derivanti da accordi transattivi sono deducibili anche se…
- L’art. 7 L. n. 604/1966 consente al datore d
L’art. 7 L. n. 604/1966 consente al datore di lavoro di comunicare il licenziame…