CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 02 agosto 2018, n. 20460

Rapporto di lavoro – Fattore -operaio specializzato – Azienda agricola – Natura subordinata del rapporto – Crediti di lavoro – Prescrizione

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Cosenza condannava il sig. S.G. al pagamento della somma di €. 37.441,70, quale quota parte della retribuzione e t.f.r. spettante al sig. L.G.F., coerede di L.G.G., in relazione all’attività lavorativa da quest’ultimo prestata, quale fattore -operaio specializzato, nell’azienda agricola dello S. dal 1957 al maggio 1993.

Disattesa l’eccezione di prescrizione, totale e/o parziale, del credito azionato, il Tribunale accertò, alla luce delle risultanze istruttorie acquisite nel corso del giudizio, che tra il sig. L.G.G. e il sig. S.G. fosse intercorso un rapporto di lavoro di natura subordinata, con lo svolgimento, da parte del primo, dell’attività di gestione di terreni agricoli ubicati in vari comuni, provvedendo alla raccolta e lavorazione delle olive, alla vendita e consegna dell’olio e degli altri prodotti agricoli ricavati dalla coltivazione dei fondi, et similia.

La sentenza venne impugnata da S.G. che ne assumeva la erroneità sotto diversi profili.

Lamentava, in primo luogo, l’intervenuta prescrizione di tutti i crediti rivendicati, evidenziando che alla data di messa in mora del maggio 1998 era decorso il termine di cinque anni, sia considerando il periodo compreso tra la data di chiusura del frantoio (marzo 1988) e la data di decesso del sig. L.G.G. (16 maggio 1993), sia il periodo compreso tra l’anno 1992 (indicato da un testimone come di cessazione dell’attività lavorativa e riportato nell’ultima missiva dello S. acquisita agli atti) e la lettera di costituzione in mora pervenuta nel mese di maggio 1998.

Deduceva, in ogni caso, il decorso di oltre cinque anni tra la data di cessazione del rapporto e la data di ricezione della lettera interruttiva della prescrizione del 5 maggio 1998.

Sosteneva, inoltre, che il Tribunale avrebbe dovuto accogliere l’eccezione di prescrizione dei crediti pretesi fino al 1969, allorché il dedotto rapporto di lavoro avrebbe subito un mutamento, trasformandosi da tempo parziale (fino al 31 dicembre 1969 il sig.L.G.G. avrebbe lavorato anche alle dipendente di una impresa di trasporti) a tempo pieno, attesa l’autonomia del primo rispetto al secondo rapporto.

Osservava che il detto rapporto sarebbe cessato nel 1979/1980, considerato che nel periodo compreso tra il 4 luglio 1979 e il 12 gennaio 1983 non vi sarebbe stata alcuna corrispondenza epistolare tra il sig. S. e il sig.L.G.G. in ordine alla gestione dei fondi, carenza valutabile nel senso della insussistenza del rapporto di lavoro subordinato e della intervenuta prescrizione dei vantati crediti. Radicatosi il contraddittorio, con sentenza depositata il 17.9.12, la Corte d’appello di Catanzaro, accoglieva il gravame e rigettava, per intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti, la domanda proposta da L.G.F.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso quest’ultimo, affidato a tre motivi, poi illustrati con memoria.

Resistono gli eredi S., nelle more deceduto, con controricorso.

Motivi della decisione

1. -Con il primo motivo il lavoratore denuncia la violazione e\o falsa applicazione degli artt. 2120, 2948 n.4.; 2955 n.2 e 2956 n. 1; 1230 e 1231 cc.; 35 L. n. 300\70; 36 Cost.; nonché della sentenza della C. Cost. n. 63\66, oltre ad insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo della controversia.

Lamenta che dalle risultanze istruttorie emergeva un rapporto di lavoro subordinato dal 1956 al 16.5.93, e che dalla documentazione in atti risultava che la prescrizione era stata più volte interrotta.

2. – Con il secondo e terzo motivo il L.G. denuncia la violazione degli artt. 1230 e 1231 c.c., oltre ad una insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi della controversia, quali l’esistenza della subordinazione, la non decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto non assistito da stabilità reale; infine quanto alla ritenuta novazione del rapporto per la trasformazione di esso da part a full time.

3. – I motivi, che per la loro connessione possono essere congiuntamente esaminati, sono fondati nei sensi che seguono.

Deve premettersi che la sentenza impugnata non ha riformato la pronuncia di primo grado in ordine alla sussistenza della subordinazione, che ha anzi implicitamente confermato valutando la sussistenza o meno della eccepita prescrizione dei relativi crediti di lavoro.

Deve allora rilevarsi che la motivazione della sentenza non si sottrae alle censure inerenti le norme ed i principi di diritto invocati in materia di prescrizione dei crediti di lavoro.

In primo luogo, e decisivamente, laddove ha ritenuto la decorrenza tout court, in costanza di rapporto con impresa di cui non è emersa la soggezione al regime di stabilità reale, della prescrizione dei crediti vantati.

In secondo luogo laddove ha ritenuto che la dedotta trasformazione del rapporto di lavoro subordinato da part a full time avesse comportato, in assenza di prova di specifici accordi scritti (ad substantiam) tra le parti (che la sentenza impugnata ha ritenuto semplicemente ‘ragionevole’ supporre), necessari a tal fine (cfr. Cass. n. 26109\14), una novazione del rapporto, tale da far decorrere un nuovo termine prescrizionale.

Deve poi considerarsi che anche a voler ipotizzare la cessazione di un primo, ma come detto non individuabile, rapporto al 31.12.69, la prescrizione del diritto dell’erede decorrerebbe pur sempre dalla morte (16.5.93) del dante causa (Cass. n. 15687\09), sicché la pacifica lettera di rivendicazione dei crediti de quibus del 5.5.98 sarebbe comunque intervenuta entro i termini di prescrizione.

La sentenza impugnata risulta inoltre erronea laddove sostanzialmente imputa al L.G. di dimostrare la effettiva cessazione del rapporto di lavoro de quo, ai fini della decorrenza della prescrizione, essendo al contrario onere dell’eccepiente dimostrare l’avvenuta prescrizione, anche con riferimento ai relativi elementi fattuali (id est la cessazione del rapporto di lavoro).

4. – Il ricorso deve essere pertanto accolto, la sentenza impugnata cassata, con rinvio ad altro giudice, in dispositivo indicato, per l’ulteriore esame della controversia alla luce dei principi esposti, oltre che per la regolamentazione delle spese di lite, comprese quelle del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Reggio Calabria.