CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 02 agosto 2018, n. 20465
Licenziamento – Assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante – Somministrazione nei mesi precedenti l’apprendistato – Tardività del recesso datoriale
Fatti di causa
1.1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Trieste, decidendo sul reclamo proposto dalla D.V.T. S.p.A. nei confronti di C.F., confermava la decisione del Tribunale di Udine, resa sull’opposizione ex art. 1, co. 51 e ss., della legge n. 92/2012 proposta dalla società avverso l’ordinanza ex art. 1, co. 48 della medesima legge, che, qualificato il recesso datoriale come licenziamento illegittimo, aveva disposto la reintegra del F. nel posto di lavoro con condanna della società al pagamento in favore del lavoratore del risarcimento del danno ex art. 18, co. 4 e 7, della I. n. 300/1970 nel testo introdotto dalla I. n. 92/2012 e così di un’indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal licenziamento fino all’effettiva reintegra e comunque in misura non superiore a 12 mensilità.
1.2. C.F. aveva lavorato dapprima come autista presso varie sedi operative della D.V.T. S.p.A. di R., G. e M. in forza di un contratto di lavoro somministrato stipulato con la G.G. S.p.A. in data 10/5/2011, con scadenza fissata al 30/6/2011 e poi era stato assunto direttamente dalla D.V. in data 1/7/2011 con un contratto di apprendistato professionalizzante della durata di tre anni, venendo inquadrato come operaio ecologico ma avendo sempre lavorato come conducente dei mezzi per la raccolta ed il conferimento dei rifiuti.
1.3. Il Tribunale, tra le varie questioni poste dal lavoratore, aveva ritenuto preliminare ed assorbente quella della tardività del recesso datoriale posto che la società non aveva tenuto conto del fatto che, per effetto della previsione di cui all’art. 14, co. 7, del c.c.n.I., andasse scomputato dal periodo di tre anni dell’apprendistato quello relativo al l’inizio dell’apprendistato ed avente ad oggetto le stesse mansioni di autista/raccoglitore.
1.4. La Corte d’appello ribadiva le ragioni poste dal Tribunale a fondamento della decisione (egualmente considerate assorbenti rispetto alle altre questioni poste dal reclamante) ed in particolare riteneva che, a termini della diposizione pattizia, ai fini della riduzione del termine per l’apprendistato, occorresse considerare anche il contratto di lavoro somministrato essendo palese, pur in mancanza di espressa previsione, la volontà estensiva anche nei confronti di tale tipologia contrattuale perché diversamente si sarebbero poste in essere ingiuste ed irrazionali disparità di trattamento.
Riteneva, inoltre, che il F. avesse svolto sia durante il rapporto di lavoro somministrato sia durante l’apprendistato le stesse mansioni e funzioni.
In conseguenza considerava che l’iniziativa risolutoria della datrice di lavoro altro non fosse se non un licenziamento priva di giusta causa e di giustificato motivo intervenuto quando il rapporto era già da considerarsi trasformato in un ordinario rapporto a tempo indeterminato.
Riteneva, infine, applicabile la tutela reintegratoria attenuata stante l’inesistenza del fatto allegato a giustificazione del licenziamento.
2. Avverso tale sentenza la D.V.T. S.p.A. propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
3. C.F. resiste con controricorso.
4. Successivamente la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, accettata dal controricorrente.
Ragioni della decisione
1. L’intervenuta rinuncia al ricorso comporta, ex art. 391 cod. proc. civ., l’estinzione del processo, senza pronuncia sulle spese vista l’accettazione manifestata da parte controricorrente.
2. Il tenore della pronuncia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude l’applicabilità dell’art. 13, co. 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, co. 17, I. 24 dicembre 2012, n. 228, prevedente l’obbligo, per il ricorrente non vittorioso, di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione, trattandosi di norma lato sensu sanzionatola e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione (cfr. Cass. 30 settembre 2015, n. 19560).
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del processo.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 – quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 – bis, dello stesso articolo 13.