CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 02 agosto 2019, n. 20843
Personale di Enti territoriali – Plurimi contratti di lavoro a tempo determinato – Trasformazione del rapporto – Nullità dell’atto introduttivo del ricorso – Mancata esposizione dei fatti sui quali si fonda la domanda – Nel rito del lavoro, per inficiare il ricorso introduttivo di primo grado, non è sufficiente la mancata indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale – Necessario che l’atto ne renda impossibile l’individuazione, anche attraverso un esame complessivo della fattispecie e il riferimento ai documenti contenuti nella domanda
Fatti di causa
1. La Corte d’Appello di Torino, con la sentenza n. 681 del 2012, ha accolto l’impugnazione proposta dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta nei confronti di R. L. e ha dichiarato la nullità del ricorso introduttivo.
2. La lavoratrice aveva convenuto in giudizio la Ragione, quale datrice di lavoro, esponendo di essere stata assunta da quest’ultima con due contratti di lavoro a tempo determinato, succedutisi nel tempo, e che gli stessi erano stati stipulati al mero fine di non assumere essa appellante fin dalla data della prima stipulazione in qualità di dipendente a tempo indeterminato, categoria C, posizione economica C2 del CCLR di riferimento.
Chiedeva, quindi, che fosse accertata l’illegittimità dell’apposizione del termine ai contratti di lavoro intercorsi con la Regione, con conseguente nullità in parie qua degli stessi, e la condanna della Regione alla trasformazione del rapporto di lavoro a termine in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, oltre al risarcimento dei danni.
Il Tribunale dichiarava illegittimi i contratti a tempo determinato e condannava la Regione a corrispondere alla lavoratrice, a titolo di risarcimento del danno, una somma corrispondente a 20 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, pari ad euro 44.729,60. Rigettava le restanti domande.
3. La Corte d’Appello ha accolto il motivo di appello che aveva censurato il rigetto dell’eccezione di nullità del ricorso introduttivo.
Espone la Corte d’Appello che nel corposo atto introduttivo la narrativa del fatto era relegata alle prime quattro righe, ove si leggeva che la lavoratrice era stata assunta con due contratti a tempo determinato della Regione convenuta con il profilo operatore di sostegno, categoria C. posizione economica C2, del CCRL del comparto unico degli enti locali della Valle d’Aosta.
Non vi era il minimo cenno alla durata dei due rapporti, alle mansioni in concreto svolte, al luogo della prestazione, all’eventuale causale inserita nelle pattuizioni.
Tali carenze violavano la previsione dell’art. 414 cod. proc. civ., nella parte in cui prevede come elemento essenziale dell’atto introduttivo “l’esposizione dei fatti sui quali si fonda la domanda”.
Né tali carenze erano sanabili con la produzione delle pattuizioni di cui si chiedeva l’accertamento di nullità, posto che la documentazione poteva svolgere funzione integrativa, ma non poteva sostituirsi ad un atto totalmente carente degli elementi essenziali normativamente previsti.
4. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre la lavoratrice, prospettando due motivi di impugnazione.
5. Resiste con controricorso la Regione Autonoma Valle d’Aosta.
6. Entrambe le parti hanno depositato memoria in prossimità dell’udienza pubblica.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., con riferimento agli artt. 164 e 414 cod. proc. civ., nonché per la nullità della sentenza ex art. 360, n. 4, cod. proc. civ., si deduce che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d’Appello il ricorso introduttivo del giudizio era ampiamente specifico e motivato.
Precisa la ricorrente che la domanda si fondava sul ricorso del 30 dicembre 2011. depositato il 30 dicembre 2011 (causa r.g. n. 485/2011) dinanzi al Tribunale di Aosta, e sui documenti prodotti sub. 1 nel suddetto ricorso, con speciale riferimento al “contratto di lavoro per rapporto di lavoro a tempo indeterminato” datato 3 settembre 2009, con decorrenza 10 settembre 2009 – 30 maggio 2010, e al “percorso lavoratore”, ove il Centro per l’impiego della Provincia di Aosta attestava, tra l’altro, l’assunzione della odierna ricorrente nelle file regionali dall’8 novembre 2010 al 30 giugno 2011 “a tempo determinato nella mansione di tecnico per l’assistenza ai giovani handicappati presso la Regione Autonoma Valle d’Aosta”.
Tali documenti venivano depositati con il ricorso, che doveva essere valutato insieme agli stessi, e che quindi consentiva l’agevole individuazione di quanto la lavoratrice chiedeva e delle ragioni sottese alla domanda.
2. Con il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, n. 3, per violazione e falsa applicazione degli artt. 156, 164 e 414 cod. proc. civ., nonché per nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, n. 4, cod. proc. civ., la decisione della Corte d’Appello è censurata per non avere fissato un termine perentorio alla ricorrente per la rinnovazione del ricorso, ovvero per l’integrazione della domanda, ai sensi dell’art. 164. comma 5, cod. proc. civ.
3. Il primo motivo di ricorso è fondato e va accolto.
Occorre premettere che parte ricorrente, oltre alla censura di cui all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., denuncia un vizio che attiene alla corretta applicazione di norme da cui è disciplinato il processo che ha condotto alla decisione dei giudici di merito ai sensi dell’art. 360, n. 4, cod. proc. civ.
Si tratta, in generale, non di errore di giudizio che attiene al rapporto sostanziale dedotto in lite, bensì di errore di attività che, essendosi verificato nel corso del processo, si assume possa averne inficiato l’esito, nella specie con riguardo all’applicazione degli artt. 164 e 414 cod. proc. civ.
4. In tali casi, poiché il vizio della sentenza impugnata discende direttamente dal modo in cui processo si è svolto, ossia dai fatti processuali che quel vizio possono aver procurato, la Corte di cassazione è anche giudice del fatto, inteso, ovviamente, come fatto processuale (tra le tante: Cass. n. 14098 del 2009; Cass. n. 11039 del 2006).
5. Come questa Corte a Sezioni Unite ha precisato (cfr. sentenza n. 8077 del 2012), in ogni caso, la proposizione del motivo di censura resta soggetta alle regole di ammissibilità e di procedibilità stabilite dal codice di rito.
6. Tale onere, nella specie, è stato assolto atteso che nel ricorso per cassazione sono riportate (pag. 7 del ricorso per cassazione) le premesse in fatto del ricorso introduttivo del giudizio, in cui, tra l’altro, si richiamano i “2 contratti di lavoro a tempo determinato succedutisi nel tempo (doc.l)”.
7. Questa Corte, con la sentenza n. 12644 del 2019, ha statuito, confermando un consolidato orientamento giurisprudenziale (si v.. Cass., n. 19009, n. 17991 e n. 7199 del 2018. n. 7097 del 2012) che nel rito del lavoro, ad inficiare il ricorso introduttivo di primo grado, non è sufficiente la mancata indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che l’atto ne renda impossibile l’individuazione anche attraverso un esame complessivo della fattispecie rappresentata e il riferimento ai documenti contenuti nella domanda introduttiva; soltanto allorquando tale circostanza si verifichi, il Giudice può dichiarare la nullità dell’atto introduttivo, dovendosi in tal caso privilegiare il diritto del convenuto di predisporre la propria difesa e la necessità del Giudice di conoscere l’esatto oggetto del giudizio.
In precedenza, in particolare, Cass. n. 1681 del 2015, aveva affermato che la nullità dell’atto di citazione per “petitum” omesso od assolutamente incerto, ai sensi dell’art. 164, quarto comma, cod. proc. civ.. postula una valutazione caso per caso, dovendosi tener conto, a tal fine, del contenuto complessivo dell’atto di citazione, dei documenti ad esso allegati, nonché, in relazione allo scopo del requisito di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese, della natura dell’oggetto e delle relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte.
8. Nella specie, la lavoratrice allegava al ricorso “Copia stato di servizio, contratti di lavoro e buste paga”, e nello stato di servizio erano indicati sia i dati temporali dei contratti: 8 novembre 2010 – 30 giugno 2011, 10 settembre 2009 – 30 giugno 2010, sia rispetto a ciascuno di essi “Assunzione lavoro dipendente nella P.A. a tempo determinato a TD nella mansione di tecnico per l’assistenza ai giovani handicappati preso la Regione Autonoma Valle d’Aostà. Inoltre, la stessa Corte d’Appello richiama, sia pure per escluderne il rilievo, la produzione delle pattuizioni di cui si chiedeva l’accertamento della nullità.
9. Erroneamente, dunque, la Corte d’Appello, in ragione di una interpretazione degli artt. 163 e 414 cod. proc. civ. in contrasto con i principi enunciati da questa Corte e sopra richiamati, ha omesso l’esame di fatti rilevanti ai fini dell’applicazione delle norme regolatrici del processo (cfr., Cass. 5785 del 2017), e cioè dei documenti allegati al ricorso introduttivo del giudizio.
10. All’accoglimento del primo motivo di ricorso, segue l’assorbimento del secondo motivo di ricorso.
11. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata alla Corte d’Appello di Torino, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
12. Si dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 -qualer del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla Corte d’Appello di Torino in diversa composizione.
Si dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002.
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