CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 02 aprile 2020, n. 7651

Tributi – Imposta di registro – Cessione terreno – Determinazione valore

Fatti di causa

La R.T.I. s.r.l. in liquidazione e S.V. ricorrono, affidandosi a due motivi, per la cassazione della sentenza n. 2122/14, depositata in data 17.4.2014, con la quale la CTR della Lombardia in parziale riforma della decisione della CTP di Varese aveva ulteriormente ridotto il valore del terreno oggetto di compravendita da € 10 al mq – come determinato dalla CTP in sede di decisione sull’impugnativa dell’avviso di liquidazione di rettifica del valore da essi ricorrenti proposta – ad € 5,50 al mq..

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Ragioni della decisione

Con il primo motivo di ricorso la R.T.I. s.r.l. e S.V. deducono violazione sia della normativa in tema di onere della prova stante “l’abnormità, nonché l’errato uso e la distorta interpretazione” operata con riferimento alla normativa codicistica appena richiamata e alle specifiche disposizioni (artt.43 e 51) del DPR n.131/1986, sia omessa valutazione di un punto essenziale dedotto. Il tutto in relazione ai nn. 3 e 5 dell’art. 360, comma 1, c.p.c..

Con il secondo motivo viene dedotta, in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c., omessa applicazione dell’art. 32 del DPR 600/1973 nonché degli artt. 43 (comma 1, punto A) e 51 DPR n. 131/1986.

Il ricorso è infondato e va, conseguentemente, respinto.

Va premesso che entrambi i motivi, strutturalmente connessi, consentono una trattazione unitaria pur nella molteplicità degli aspetti che li caratterizzano.

In primo luogo i ricorrenti censurano l’operato dei giudici del merito laddove hanno ritenuto un semplice errore riconducibile ad un lapsus calami e non uno specifico motivo di annullamento dell’atto di rettifica la dicitura in esso contenuta: “mq. 2.670 x 20 = € 53.400” perché priva di qualsivoglia valore “in quanto moltiplicare dei mq. per un numero (20) non può dare come risultato Euro (€)”. Orbene, la Corte è dell’avviso che sul punto vada senz’altro condiviso quanto argomentato nella sentenza impugnata circa l’inconsistenza della eccezione risultando all’evidenza che la cifra “20” va riferita agli euro a metri quadrati in quanto questi, moltiplicati per la superficie dell’area (mq. 2.670), consentono, per l’appunto, di pervenire al valore accertato.

Hanno, poi, lamentato i ricorrenti come la CTR, contravvenendo ad un preciso onere  probatorio, si sia attenuta ad elementi presuntivi e deduttivi nell’attribuzione del valori di rettifica malgrado l’esistenza agli atti della documentazione prodotta (atto notarile di acquisto del 30.1.2008 e atti di vendita R.T.I. s.r.l. del 26.3.2010 e certificazione Urbanistica del Comune di Lonate Pozzolo che inquadrava le aree oggetto di vendita in “zona agricola parco naturale”). Tale operato comporterebbe la illegittimità di entrambe le decisioni di merito avendo i Giudici omesso di svolgere qualsiasi valutazione riferibile agli elementi probatori forniti da essi ricorrenti con particolare riferimento alle ragioni per cui gli elementi stessi non sono stati ritenuti tali da superare le presunzioni poste a base dell’accertamento. In proposito è stato fatto richiamo all’orientamento giurisprudenziale della Corte che, in molteplici pronunzie, ha costantemente affermato che a fronte del potere dell’Amministrazione finanziaria di effettuare accertamenti ed ipotesi deduttive e presuntive il contribuente, trattandosi di presunzioni relative, è ammesso a fornire prova contraria per cui i giudice tributario è tenuto in ogni caso a valutare l’esistenza di reali elementi e concrete situazioni di fatto nonché anche la gravità, precisione e concordanza degli elementi addotti dall’Amministrazione e verificarli alla luce degli elementi documentali prodotti dal contribuente onde verificare la loro idoneità a superare la presunzione (Cass. 4904/2013).

Anche tale censura si rivela infondata ove si consideri che i giudici del merito, lungi dal fare riferimento a criteri presuntivi, hanno operato, in esito all’esame degli atti e dei documenti di causa desumibili anche dalla documentazione versata dai ricorrenti, una rideterminazione del valore dell’area sulla base di valutazioni di merito adeguatamente motivate anche con riferimento alla ritenuta assenza di ragioni tali da far ritenere che il bene in questione potesse considerarsi di pregio minore rispetto a quelli medi della zona, non potendo ciò desumersi dalla distanza dalle strade e dall’assenza di infrastrutture caratterizzanti, nella media, i terreni agricoli. In ogni caso, come già accennato, si è trattato di rideterminazione di valori operata sulla base di valutazioni di merito che, in quanto, come nel caso in esame, adeguatamente motivate, devono considerarsi sottratta al sindacato di legittimità.

Quanto poi al rilievo ex n. 4 dell’art. 360 c.p.c. non risulta compiutamente specificato dai ricorrenti quale sia stato il punto essenziale non adeguatamente esaminato rispetto al quale la motivazione possa considerarsi mancante o carente.

La reiezione del ricorso comporta la conferma della sentenza oggetto dell’impugnativa e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, per I cui liquidazione si rimanda al dispositivo.

P.Q.M.

respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in € 2.000,00 oltre rimborso forfettario e accessori di legge.

Sussistono i presupposti per il versamento, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115 del 2002, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.