CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 02 dicembre 2019, n. 31374 – La mancata indicazione della parte contumace nell’epigrafe della sentenza e la mancata dichiarazione di contumacia della stessa non incidono sulla regolarità del contraddittorio e non comportano, quindi, alcuna nullità, ove risulti che la parte sia stata regolarmente citata in giudizio