CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 02 dicembre 2020, n. 27547 – La retribuzione contributiva, alla quale per i dipendenti degli enti locali si commisura, a norma dell’art. 4, della legge 8 marzo 1968, n. 152, l’indennità premio di servizio, è costituita solo dagli emolumenti testualmente menzionati dall’art. 11, comma 5, della legge citata; si tratta di una elencazione tassativa e nella quale la dizione “stipendio o salario” richiede una interpretazione restrittiva, limitata alle sole sue componenti oggetto di specifica menzione, come gli aumenti periodici, la tredicesima mensilità e il valore degli assegni in natura con esclusione dell’indennità per le funzioni dirigenziali