CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 02 dicembre 2020, n. 27550
Inail – Debito contributivo – Classificazione dell’attività – Destinazione successiva del prodotto – Tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali – Decreti ministeriali – Natura di regolamenti delegati – Atti di normazione secondaria, dotati di rilevanza esterna, suscettibili di ricorso in cassazione
Svolgimento del processo
1. Con sentenza del 14.6.14, la Corte d’appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del tribunale della stessa sede dell’8.1.10, ha accertato l’insussistenza del debito contributivo di cui alla cartella opposta.
2. In particolare, la corte territoriale -premesso che presso apposito laboratorio della società in epigrafe veniva svolta attività di ricerca e sviluppo per conto di P.T. Spa (nella misura del 20%) e per conto terzi (nella misura dell’80%), ha applicato il codice 06/12 (previsto per l’Attività di Ricerca e Sviluppo effettuata da laboratorio) per entrambe le attività, e dunque anche per la parte di attività svolta per conto di P., ritenendo la detta attività autonoma e non potendo dipendere la classificazione dell’attività dalla destinazione successiva del prodotto, tanto più che le attività per conto terzi e per P. vengono fatte in modo promiscuo dal personale.
3. Avverso tale sentenza l’INAIL propone ricorso con un articolato motivo, cui resiste il datore con controricorso. Le parti hanno depositato memorie.
Motivi della decisione
4. Con unico motivo si deduce -ex 360 co. 1 n. 3 c.p.c.- violazione degli articoli da 1 a 6 del DM 12.12.00 per errata applicazione della tariffa 06/12 (laboratorio analisi -istituto di ricerca scientifica) e mancata applicazione della tariffa 21/95 (fabbricazione di pneumatici), per avere la sentenza impugnata trascurato che l’attività lavorativa in questione è del tutto strumentale all’attività principale.
5. Il motivo è fondato.
6. Giova premettere che l’art. 40, comma 1°, del testo unico di cui al d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, prevede che le tariffe dei premi e dei contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e le relative modalità di applicazione sono approvate con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale su delibera dell’INAIL.
7. È altresì opportuno ricordare che per giurisprudenza di questa Corte i decreti ministeriali con i quali, ai sensi dell’art. 40 del testo unico, si approva la tariffa dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nel settore industriale e si determinano le relative modalità di applicazione, hanno natura di regolamenti delegati. Come tali sono atti di normazione secondaria, dotati di rilevanza esterna, suscettibili di ricorso in cassazione ex art. 360, corna 1°, n. 3 cod. proc. civ. nonché di esame diretto e di interpretazione da parte della Corte di legittimità (Cass. 5/8/2005, n. 16547; Cass. 15/7/2010, n. 16586), con applicazione dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale (Cass. 5/10/2007, n. 20898; Cass. 5/6/2012, n. 9034.
8. In attuazione del citato art. 40, le tariffe sono state approvate, per quanto qui rileva, con d.m. 12 dicembre 2000, recante non soltanto le tabelle di classificazione delle diverse lavorazioni, con i corrispondenti tassi di tariffa, ma altresì le disposizioni sulle “Modalità per l’applicazione delle tariffe” (c.d. M.A.T.), i cui cardini fondamentali, per quanto qui rileva, possono così riassumersi: a) “le tariffe dei premi sono ordinate secondo una classificazione tecnica di lavorazioni divise in dieci grandi gruppi, di norma articolati in gruppi, sottogruppi e voci” (art. 1, comma 2, d.m. 12.12.2000, cit.); “agli effetti delle tariffe, per lavorazione si intende il ciclo di operazioni necessario perché sia realizzato quanto in esse descritto, comprese le operazioni complementari e sussidiarie purché svolte dallo stesso datore di lavoro ed in connessione operativa con l’attività principale, ancorché siano effettuate in luoghi diversi” (art. 4, d.m. cit.); c) “le lavorazioni sono classificate, secondo i criteri indicati nell’articolo 4, alla corrispondente voce della tariffa relativa alla gestione nella quale è inquadrato il datore di lavoro” (art. 5, comma 1, d.m. cit.); d) “qualora nella voce di tariffa sia indicato il prodotto della lavorazione, la relativa classificazione non si applica alla costruzione delle singole parti componenti effettuata a sé stante come lavorazione principale”, dovendosi piuttosto far riferimento “alla voce prevista per quest’ultima” (art. 5, comma 3, d.m. cit.); e) “se un datore di lavoro esercita un’attività complessa, articolata in più lavorazioni espressamente previste dalla tariffa della relativa gestione, la classificazione delle lavorazioni è effettuata applicando, per ciascuna lavorazione, la corrispondente voce di tariffa […]” (art. 6, comma 1, d.m. cit.).
9. La causa si incentra sulla qualificazione dell’attività di ricerca e sviluppo effettuata dal laboratorio di P.T. spa, sito nei locali dell’unità produttiva di Milano. L’attività svolta ricomprende sia analisi chimiche, sia analisi dei campioni di materie prime, nonché ricerca e sviluppo di nuove linee di prodotti anche con sperimentazione di prototipi (poi però testati e prodotti in altre unità produttive).
10. Tali lavorazioni non sono avulse dalla destinazione finale, ma concorrono alla sua realizzazione; si tratta infatti di attività che nel suo complesso è strumentale a quella principale (“Fabbricazione di pneumatici”), specificamente tariffata.
11. In tema di classificazione delle lavorazioni per la determinazione dei premi dovuti dalle imprese all’INAIL, questa Corte (Cass. Sez. L., ordinanza n. 15163 del 4/6/2019) ha già precisato che, ove un’impresa tratti più lavorazioni, il giudice di merito deve in concreto accertare, tra quelle svolte, quale assuma la connotazione di lavorazione principale e, quindi, se le ulteriori attività si pongano in correlazione non solo tecnica ma anche funzionale con la prima, nel senso di consentire una più agevole, completa e rapida realizzazione delle finalità aziendali, producendo beni e servizi nella misura strettamente necessaria ed imposta dalla lavorazione principale, sicché, solo all’esito positivo della predetta indagine, può attribuire alle ulteriori attività la voce tariffaria corrispondente alla lavorazione principale (v. pure Cass. Sez. L., sentenza n. 25020 del 25/11/2014). Nel medesimo senso si è affermato (Cass. Sez. L, sentenza n. 12909 del 22/6/16) che, con riguardo al sistema tariffario per la determinazione dei premi dovuti all’INAIL, ove un’impresa svolga più attività e non sia possibile estrapolare dal risultato finale i singoli cicli di operazioni di cui la complessiva lavorazione concettualmente si compone, le diverse attività vanno unitariamente considerate ed assoggettate ad un’unica tariffa.
12. Per altro verso, l’attività di fabbricazione di pneumatici non può essere considerata complessa, nel senso tecnico di cui all’art. 6 del citato decreto. Questa Corte (Cass.,Sez. Lav., sentenza 21459 del 19/8/2019) ha già in proposito affermato che la costruzione di pneumatico non costituisce attività complessa, trattandosi di lavorazione che realizza un solo tipo di prodotto che è direttamente riconducibile ad un’unica voce di tariffa, vale a dire quella identificata col numero 2195 che menziona espressamente l’attività in questione.
13. Essendo la ricerca e sviluppo attività strumentali (e venendo esse nella specie in questione solo per la parte non eccedente le necessità della lavorazione principale: v. Cass. Sez. L, sentenza n. 7429 del 14/4/2016) e non essendo l’attività principale una attività complessa, trova applicazione l’articolo 4 e non l’articolo 6 del decreto 12.12.00 (v. Cass. Sez L, sentenza n. 16688 del 6/7/2017).
14. Ne deriva l’applicazione esclusiva della tariffa relativa all’attività principale anche all’attività di laboratorio svolto per conto della medesima società.
15. Né rileva che il laboratorio sia qualificabile sul piano giuridico come azienda, perché non è entità autonoma giuridicamente e la relativa attività, come già detto, è attività puramente strumentale rispetto a quella di fabbricazione di pneumatici.
16. E’ del resto irrilevante altresì che la valutazione del rischio debba rapportarsi all’attività svolta e non al prodotto, perché in materia di tariffe opera il criterio previsto dall’articolo 4 in via esclusiva. Questa Corte ha infatti già precisato (Cass. Sez. L, Sentenza n. 5975 del 28/05/1993, Rv. 482559 – 01; Sez. L, Sentenza n. 1277 del 04/02/2000, Rv. 533502 – 01) che, con riguardo alla determinazione del premio dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro secondo il sistema delle tariffe contributive approvate con decreto ministeriale, caratterizzato dalla classificazione tecnica di lavorazioni suddivise in gruppi, il rischio di infortuni (al quale è riferito il tasso di contribuzione) proprio di una produzione comprendente più lavorazioni, non può coincidere con quello proprio di ciascuna di esse; ne consegue che per l’individuazione della voce di tariffa applicabile ci si deve riferire alla lavorazione principale, considerando che nel concetto di “lavorazione” vanno comprese le operazioni complementari e sussidiarie svolte dal datore di lavoro in connessione operativa con l’attività principale, anche se effettuate in luoghi diversi.
17. La sentenza impugnata deve conseguentemente essere cassata e la causa va rinviata alla stessa corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla stessa corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
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