CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 02 dicembre 2021, n. 38039
Tributi – Accertamento – Plusvalenza – Valore di avviamento commerciale dell’azienda ceduta – Determinazione presuntiva sulla base di accertamento con adesione concluso con la cessionaria ai fini dell’imposta di registro – Illegittimità
Fatti di causa
1. L’Agenzia delle Entrate notificava a M.P. l’avviso di accertamento n. 806010702332/2009, avente ad oggetto Irpef ed accessori per l’anno 2004, con il quale rettificava il suo reddito, dichiarato in Euro 29.101,00, e lo elevava ad Euro 120.622,00.
L’Amministrazione finanziaria riteneva che l’accertamento potesse trovare fondamento nella plusvalenza rappresentata dal maggior valore dell’avviamento commerciale dell’impresa ceduta dalla P., come concordato in sede di procedimento di adesione, svoltosi nell’anno 2009 non con la contribuente, già titolare di impresa familiare, bensì con la controparte, la società cessionaria dell’azienda.
2. La contribuente impugnava l’atto impositivo innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Reggio Calabria, contestando che il valore di avviamento ritenuto accertato ai fini dell’imposta di registro non può essere l’unico elemento su cui poter legittimamente fondare un accertamento del reddito ai fini Irpef. La Ctp riteneva infondate le critiche proposte dalla contribuente e rigettava il suo ricorso.
3. La P. impugnava la decisione sfavorevole conseguita in primo grado innanzi alla Commissione tributaria regionale della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, e rinnovava le proprie censure. La Ctr confermava la decisione adottata dalla Ctp.
4. Avverso la decisione assunta dalla Commissione tributaria regionale di Reggio Calabria ha proposto ricorso per cassazione la contribuente, affidandosi a tre strumenti di impugnazione. Resiste mediante controricorso l’Agenzia delle Entrate.
4.1. Il s.Procuratore generale R.M. ha fatto pervenire le proprie conclusioni scritte, mediante le quali domanda l’accoglimento del ricorso.
Ragioni della decisione
1. Mediante il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la contribuente contesta la violazione dell’art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, e degli artt. 2727, 2729 e 2697, cod. civ., in cui è incorsa l’impugnata Ctr, per aver ritenuto che il valore dell’avviamento commerciale dell’azienda ceduta, come determinato in sede di accertamento con adesione concluso con la cessionaria, potesse avere il rilievo di un indizio idoneo ad importare l’inversione dell’onere della prova del reale valore del bene che, in conseguenza, avrebbe dovuto essere provato dalla cedente.
2. Con il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la ricorrente censura la nullità della sentenza, in cui è incorsa l’impugnata Ctr, per non avere neppure preso in considerazione le prove contrarie documentali, dieci cambiali, prodotte al fine di dimostrare l’entità del reale prezzo di cessione dell’avviamento commerciale.
3. Mediante il suo terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la contribuente critica la violazione degli artt. 58 e 86 del Tuir e 230bis del cod. civ., per avere la Ctr erroneamente ritenuto che l’intera plusvalenza del valore di cessione dell’azienda ritenuta accertata, dovesse essere imputata esclusivamente al titolare dell’impresa familiare, e non anche al collaboratore.
4. Con il suo primo motivo di impugnazione la contribuente lamenta la violazione di legge in cui ritiene essere incorsa la Ctr, per aver ritenuto che il valore dell’avviamento commerciale dell’azienda da lei ceduta, come concordato dalla società cessionaria in sede di accertamento con adesione ai fini dell’imposta di registro, possa avere la valenza di (unica, e) sufficiente prova presuntiva, cui sarebbe conseguito l’onere della cedente di provare il reale valore di cessione. La questione è stata ripetutamente esaminata da questa Corte che, a seguito dell’intervento legislativo di cui poco oltre, ha ormai raggiunto un orientamento consolidato e condivisibile. E’ stato infatti chiarito che “in tema di imposte sui redditi, la norma di interpretazione autentica di cui all’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 147 del 2015, avente efficacia retroattiva, esclude che l’Amministrazione finanziaria possa determinare, in via induttiva, la plusvalenza realizzata dalla cessione di immobili e di aziende solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria o catastale, dovendo l’Ufficio individuare ulteriori indizi, gravi, precisi e concordanti, che supportino l’accertamento del maggior corrispettivo rispetto a quanto dichiarato dal contribuente, su cui grava la prova contraria“, Cass. sez. V, 8.5.2019, n. 12131 (conf. Cass. sez. V, 18.4.2018, n. 9513; Cass. sez. V, 17.5.2017, n. 12265).
Rimane da osservare che nessun ulteriore elemento, oltre al valore dell’avviamento commerciale definito ai fini dell’accertamento di registro risulta, dalla decisione assunta dalla Ctr, essere stato prospettato dall’Amministrazione finanziaria, e può anche ricordarsi che il valore è stato determinato in contraddittorio con il cessionario dell’azienda, e non con la cedente.
4.1. Il primo motivo di ricorso proposto dalla contribuente, allo stato della legislazione vigente, risulta pertanto fondato, e deve essere accolto. In sede di giudizio di rinvio sarà compito della Ctr esaminare se emergano elementi ulteriori che inducano a ritenere provato che la cessione dell’avviamento commerciale è stata effettuata dalla odierna ricorrente ad un prezzo diverso da quello dichiarato.
5. Mediante il secondo motivo di impugnazione, la ricorrente lamenta il vizio di nullità della sentenza, per non avere la Ctr neppure preso in considerazione le prove contrarie documentali che afferma di avere fornito nel corso del giudizio. In realtà la contestazione si risolve nell’ascrivere alla Ctr un’ulteriore violazione di legge, che rimane assorbita nell’accoglimento del primo motivo di ricorso, così come rimane assorbito anche il terzo motivo di impugnazione.
6. In definitiva, il ricorso proposto da P. Maria deve essere accolto, con rinvio alla Commissione tributaria regionale di Catanzaro, sezione staccata di Reggio Calabria, perché proceda a nuovo giudizio nel rispetto dei principi esposti, e provveda anche a liquidare le spese di lite del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso proposto da M.P., assorbiti gli ulteriori, cassa la decisione impugnata e rinvia innanzi alla Commissione tributaria regionale di Catanzaro, sezione staccata di Reggio Calabria, perché proceda a nuovo giudizio nel rispetto dei principi esposti, e provveda anche a liquidare le spese di lite del giudizio di legittimità.
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