CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 02 luglio 2019, n. 17704
INPS – Organismo di diritto pubblico – Contribuzioni minori – Sussistenza – Accertamento
Rilevato che
La Corte di appello di Firenze, con sentenza n. 1202 del 2013, ha respinto il gravame proposto dall’I.N.P.S., anche quale mandatario di S.C.C.I. s.p.a, avverso la sentenza di primo, grado che aveva accolto tre opposizioni a ruolo esattoriale, svolte da Edilizia Provinciale Grossetana S.p.A., in riferimento a cartelle aventi ad oggetto contribuzione minore e somme aggiuntive, per il periodo luglio-dicembre 2010;
la Corte ha escluso la sussistenza dell’obbligazione contributiva argomentando – in adesione ad altri precedenti della medesima Corte fiorentina – dalla natura pubblica dell’opponente; in particolare, ha osservato come non fosse significativa la veste formale di società per azioni della Edilizia Provinciale Grossetana e come, invece, dovesse attribuirsi dirimente rilievo alle caratteristiche sostanziali della sua attività (corrispondente alla competenza delle cessate Aziende Territoriali per l’Edilizia Residenziale Pubblica) e alla presenza, nella specie, di indici atti a identificare, anche alla stregua della giurisprudenza comunitaria, un organismo di diritto pubblico, esonerato, come tale, dalle contribuzioni minori;
ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza l’I.N.P.S., affidandosi ad un articolato motivo;
la S.p.A. Edilizia Provinciale Grossetana ha resistito con controricorso;
Considerato che
con l’unico motivo l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione di svariate norme di legge, nonché vizio di motivazione, censurando la sentenza per aver accolto la tesi di Edilizia Provinciale Grossetana (di seguito EPG) S.p.A. basata sulla sua natura di ente di diritto pubblico per essere il suo capitale interamente in mano pubblica e per perseguire finalità pubblicistiche erogando servizi di utilità pubblica;
questa Corte di cassazione ha già negato alla Edilizia Provinciale Grossetana S.p.A. la natura di ente di diritto pubblico (v., al riguardo, Cass. nn. 3714, 4274, 4275, 7023 del 2016, n. 30233 del 2017) ed ha precisato che: con I. reg. n. 77 del 1998, la Regione Toscana ha provveduto a riorganizzare la materia dell’edilizia residenziale e, dopo aver disciplinato funzioni e compiti della regione e dei comuni, ha stabilito lo scioglimento e la liquidazione delle ATER (Agenzie Regionali Territoriali per l’Edilizia) e ha previsto, all’art. 5 co. 1°, che “Le funzioni attinenti al recupero, alla manutenzione e alla gestione amministrativa del patrimonio destinato all’ERP (Edilizia residenziale pubblica) già in proprietà dei comuni e del patrimonio loro attribuito ai sensi dell’art. 3, comma 1, nonché quelle attinenti a nuove-realizzazioni sono esercitate dai Comuni stessi in forma associata nei livelli ottimali di esercizio, individuati con la procedura di cui al presente articolo. I Comuni gestiscono le altre funzioni di cui all’art. 4, preferibilmente in forma associata, nel rispetto del principio di economicità e dei criteri di efficienza ed efficacia“;
ai sensi del successivo art. 6, i Comuni stabiliscono, mediante apposita conferenza, l’esercizio in forma associata delle funzioni di cui al precedente art. 5, provvedendo altresì alla costituzione del soggetto cui affidare l’esercizio delle funzioni;
l’art. 7 stessa legge regionale prevede l’assegnazione del personale ATER ai soggetti individuati per l’esercizio delle suddette funzioni e stabilisce che il rapporto di lavoro è disciplinato dal CCNL degli addetti al settore; detta normativa, al pari di altre leggi regionali emanate nella seconda metà degli anni ’90, si inserisce nel processo di riforma del settore, che ha comportato la trasformazione degli enti di edilizia residenziale pubblica in enti economici o l’istituzione di una molteplicità di enti riformati, cui sono state attribuite svariate denominazioni (Aziende, Agenzie etc.) tutte dirette a porre in risalto il nuovo ruolo imprenditoriale loro attribuito anche se quanto all’assetto istituzionale è stata in un primo tempo mantenuta la forma tradizionale propria dei vecchi IACP (natura di ente pubblico dotato di organizzazione, amministrazione e contabilità autonome, ruolo strumentale dell’ente);
da ciò consegue l’accoglimento del motivo, con il quale l’INPS ha denunciato violazione e falsa applicazione di norme di legge in tema di contribuzione di maternità (L. n. 1204 del 1871, art. 21) malattia (L. n. 138 del 1943, art. 6), assegni familiari (D.P.R. n. 797 del 1955, art. 75), fondo di garanzia – gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti L. n. 88 del 1989, ex art. 24 (L. n. 297 del 1982, art. 2, comma 8), nonché violazione e falsa applicazione del D.L. n. 112 del 2008, art. 20, conv. con modif. in L. n. 133 del 2008, L. n. 88 del 1989, art. 49, L. n. 274 del 1991, art. 5 e della L.R. Toscana n. 77 del 1988;
la sentenza impugnata deve essere, pertanto, cassata con rinvio alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, che dovrà pronunciarsi sulle singole obbligazioni contributive nonché sull’eventuale loro misura e decorrenza, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione che regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.
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