CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 02 maggio 2018, n. 10432

Pensione di anzianità – Opzione per il trattamento pensionistico con il sistema contributivo – Accettazione dell’Inps – Non rileva

Fatti di causa

1. La Corte d’appello di Milano, con sentenza n.92i del 2012, ha respinto l’appello avverso la sentenza con cui il Tribunale della stessa città aveva rigettato la domanda di S. G., nei riguardi dell’INPS, di riconoscimento del diritto a fruire della pensione di anzianità al compimento del 57° anno di età avendo l’interessato optato, con accettazione dell’INPS, per il trattamento pensionistico con il sistema contributivo.

2. La Corte d’appello ha confermato le motivazioni del primo giudice fondate sulla considerazione che pur sussistendo all’epoca dell’esercizio dell’opzione i presupposti per il riconoscimento della pensione (57 anni di età e cinque anni di contribuzione), la prestazione non poteva più essere riconosciuta a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 243 del 2004 che ha elevato l’età media di accesso, con effetto dal primo gennaio 2008, a 60 anni per le donne e 65 per gli uomini ed, a prescindere dal requisito anagrafico, la contribuzione di almeno 40 anni, formulando una clausola di salvaguardia per i lavoratori che avessero maturato entro il 31 dicembre 2007 i requisiti di accesso alla pensione con il metodo contributivo previsti dalla precedente normativa, situazione non ricorrente nel caso di specie. Non poteva costituire eccezione alla regola la circostanza che il ricorrente avesse esercitato il diritto di opzione ai sensi dell’art. 23, comma 1, legge n. 335 del 1995, seppure vi era stata l’accettazione da parte dell’INPS.

3. Avverso tale sentenza, ricorre per cassazione S. G. sulla base di due motivi.

L’Inps resiste con controricorso.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo si deduce violazione e o falsa applicazione dell’art. 23, comma 1, della legge n. 335 del 1995 dal momento che non si era riconosciuto il diritto a pensione nonostante la legge avesse previsto la facoltà di opzione, concretamente esercitata il 19 settembre 2002 ed accettata l’8 novembre 2002, per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo, ivi comprese quelle relative ai requisiti di accesso alla prestazione di cui al comma 19, a condizione che abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni di cui almeno cinque nel sistema medesimo.

2. Con il secondo motivo si deduce omessa, insufficiente e o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio dal momento che, la sentenza impugnata, illogicamente da una parte aveva riconosciuto i requisiti pensionistici al momento dell’opzione e, dall’altra, aveva sostenuto che si sarebbero dovute seguire le regole generali vigenti al momento di presentazione della domanda amministrativa.

3. I due motivi, relativi all’unica questione della spettanza del preteso diritto al riconoscimento del trattamento pensionistico di anzianità alle condizioni di accesso esistenti al momento di esercizio dell’opzione per la liquidazione con calcolo contributivo e cioè al 19 settembre 2002 ai sensi dell’ art. 1, comma 23, I. n. 335 del 1995, vanno trattati congiuntamente e sono infondati.

4. L’Istituto contro ricorrente, va osservato, ha correttamente specificato, senza essere smentito, che, come si evince dagli atti, alla data di presentazione della domanda di pensione (15 ottobre 2007) di cui si discute, il ricorrente non era in possesso – comunque – dei requisiti necessari all’ottenimento della pensione di anzianità secondo la normativa vigente all’epoca di presentazione della domanda di opzione ( 19 settembre 2002), poiché in tale epoca lo stesso non aveva raggiunto i 57 anni di età, essendo nato il 12 novembre 1953. Dunque, va corretta l’inesatta affermazione della Corte territoriale sul punto, ma tale inesattezza non comporta un diverso esito del giudizio.

5. Secondo il comma 23 dell’art. 1 della legge n. 335 del 1995 nella formulazione vigente in data 19 settembre 2002, infatti, < Per i lavoratori di cui ai commi 12 e 13 la pensione è conseguibile a condizione della sussistenza dei requisiti di anzianità contributiva e anagrafica previsti dalla normativa previgente, che a tal fine resta confermata in via transitoria come integrata dalla presente legge. Ai medesimi lavoratori e1 data facoltà di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo, ivi comprese quelle relative ai requisiti di

accesso alla prestazione di cui al comma 19, a condizione che abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni di cui almeno cinque nel sistema medesimo.

I commi 19 e 20 del medesimo articolo 1, prevedono < Per i lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono liquidati esclusivamente secondo il sistema contributivo, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata, di anzianità sono sostituite da un’unica prestazione denominata “pensione di vecchiaia”. 20. Il diritto alla pensione di cui al comma 19, previa risoluzione del rapporto di lavoro, si consegue al compimento del cinquantasettesimo anno di età, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell’assicurato almeno cinque anni di contribuzione effettiva e che l’importo della pensione risulti essere non inferiore a 1,2 volte l’importo dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, commi 6 e 7 […]>.

6. Dunque, già sotto tale profilo la domanda di riconoscimento del diritto a pensione di anzianità, fondata sulla permanente applicazione, al momento di presentazione della domanda di pensione, dell’art. 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995 nella formulazione vigente alla data di presentazione della richiesta di opzione per la liquidazione con modalità contributiva, appare priva di fondamento per difetto dei presupposti di fatto richiesti e, quindi, di effettivo interesse ad agire in capo all’interessato.

7. La questione giuridica che, comunque, occorre esaminare per verificare la corretta applicazione della legge nel caso di specie, si inserisce all’interno del più generale contesto della regolamentazione degli accessi ai trattamenti pensionistici pubblici che, come è ovvio, risponde ad esigenze di tenuta finanziaria dello Stato, comportando effetti sulla spesa pubblica. Come segnalato dalla dottrina, infatti, a partire proprio dalla riforma delle pensioni di cui alla legge n. 335 del 1995, invocata dal ricorrente, proseguendo con la legge n. 499 del 1997, con la legge delega n. 243 del 2004 per l’innalzamento dell’età media di pensionamento, con la successiva legge n. 247 del 2007 e con le leggi nn. 214 e 216 del 2011, ha preso avvio e si è consolidata una stagione di interventi legislativi <autoritativi> che hanno inciso profondamente sulle regole di accesso ai trattamenti pensionistici modificando radicalmente sia i requisiti amministrativi di accesso ai trattamenti che il requisito prettamente anagrafico.

8. In particolare, per quanto interessa la presente fattispecie, va considerato che, dopo la legge 27 dicembre 1997 n. 449 che aveva inciso sul regime transitorio delle prestazioni pensionistiche di anzianità tracciato dalla legge n. 335 del 1995, attraverso più restrittive previsioni relative ai requisiti d’accesso e di decorrenza, è intervenuta la legge delega 23 agosto 2004, n. 243 che ha disposto il mantenimento, fino al 2008, del sistema precedente quanto ai requisiti di accesso al pensionamento, mentre con il Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività furono apportate alcune modifiche al sistema di pensionamento anticipato le cui decorrenze erano fissate dalla legge n. 335 del 1995.

9. La legge n. 247 del 2007, poi, stabilì un aumento progressivo del requisito anagrafico, secondo il quale, fermo restando il requisito dell’anzianità contributiva minima di 35 anni, era possibile accedere alla pensione in base ad una “quota” determinata complessivamente da anzianità contributiva e età anagrafica.

10. Per quanto riguarda la disciplina della concreta fattispecie dedotta in causa, riferita ad una domanda amministrativa presentata il 15 ottobre 2007, deve osservasi che l’art. 1, comma 3, della legge n. 243 del 2004, quanto ai requisiti di accesso alla pensione di anzianità, aveva disposto, a salvaguardia delle posizioni assicurative esistenti che il lavoratore che avesse maturato entro il 31 dicembre 2007 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della stessa legge, ai fini del diritto all’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, nonché alla pensione nel sistema contributivo, avrebbe conseguito il diritto alla prestazione pensionistica secondo la predetta normativa ed avrebbe potuto chiedere all’ente di appartenenza la certificazione di tale diritto.

11. In tali esclusivi limiti, dunque, sono state fatte salve, in via transitoria, le aspettative fondate sulla disciplina contenuta nella legge n. 335 del 1995, mentre, certamente, non è stata prevista la salvaguardia della posizione di chi- come il ricorrente- ha semplicemente optato per il regime di liquidazione della pensione di anzianità interamente contributivo ai sensi dell’art. 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995, dovendosi ritenere modificata dalla successiva legislazione intervenuta in materia, la disciplina ivi richiamata in ordine ai requisiti di accesso alla pensione.

12. Infatti, il diritto alla pensione sorge nell’istante in cui si perfezionano nella sfera giuridica del soggetto protetto tutti i requisiti previsti dalla singola fattispecie pensionistica ed è la legge che disciplina nel tempo i requisiti di accesso, consentendo, attraverso previsioni transitorie di tipo discrezionale, la tutela delle aspettative formatesi nel vigore dell’assetto normativo precedente; dunque, la Corte d’appello di Milano ha correttamente negato il riconoscimento del diritto del ricorrente al trattamento pensionistico di anzianità, essendo inapplicabile, nei suoi confronti, in ragione della mancanza del requisito anagrafico dei cinquantasette anni di età al 31 dicembre 2007, la norma di salvaguardia che gli avrebbe consentito di poter acquisire il diritto nonostante i mutamenti restrittivi introdotti successivamente alla legge n. 335 del 1995.

13. In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese forfettarie nella misura del 15 per cento e spese accessorie di legge.