CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 02 maggio 2022, n. 13767
Lavoratori stagionali – Aspettativa sindacale non retribuita – Diritto alla contribuzione figurativa – Art. 3, d.lgs. n. 564/1996 – Condizioni di applicabilità al rapporto di lavoro a termine – Disparità di trattamento tra lavoratore stagionale e lavoratore part-time ciclico – Esclusione
Fatti di causa
1. La Corte d’appello di Trento, con sentenza n. 2 del 2016, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva rigettato le domande svolte da O.M. e la CGIL del Trentina per il riconoscimento della contribuzione figurativa per aspettativa sindacale non retribuita, ex artt. 3 d.lgs. n. 564 del 1996 e 31 legge n.300 del 1970, anche per i lavoratori stagionali, di cui al contratto collettivo provinciale di lavoro per gli operai dipendenti dalle cooperative ortofrutticole della provincia autonoma di Trento, e del diritto, di M., lavoratrice stagionale, all’accertamento della relativa contribuzione anche per il periodo successivo all’anno 2012, con condanna dell’INPS alla corresponsione dell’indennità di disoccupazione, per l’anno 2013, a lei negata in ragione del non accreditamento della contribuzione figurativa nei sei mesi precedenti, per essere ostativo all’accoglimento della domanda il disposto dell’art. 3 d.lgs. n.564 del 1996 che autorizza la contribuzione facoltativa solo decorso un periodo lavorativo non inferiore a sei mesi,
2. La Corte di merito ha ritenuto non oggetto di contestazione l’assunzione della lavoratrice stagionale, da oltre un ventennio, da parte del Consorzio M., con contratti di durata, variabile nel tempo, da nove a undici mesi all’anno fino al 2004, epoca del collocamento in aspettativa, non retribuita, per carica sindacale ex art. 31 legge n. 300 del 1970; ha poi premesso, in fatto, che la domanda di accreditamento della contribuzione figurativa, sempre accolta dall’INPS, era stata annullata, in via di autotutela, nel 2013, con disconoscimento del diritto alla contribuzione figurativa per i periodi successivi al 2012 ed esclusione del diritto all’indennità di disoccupazione, per l’anno 2013, in assenza del requisito contributivo.
3. Dalla contraddittorietà delle decisioni assunte dall’INPS la Corte di merito ha desunto una sorta di transazione, per la situazione di affidamento ingenerata da una condotta protratta per circa un decennio, e l’interpretazione dell’oggettiva cornice normativa ha condotto i giudici del gravame, in riferimento al periodo controverso (l’anno 2013), all’infondatezza delle domande spiegate, con esclusione di dubbi di costituzionalità.
4 Avverso tale sentenza ricorrono M. O. e la CGIL del Trentino, con unico ricorso affidato a due motivi, ulteriormente illustrato con memoria, cui resiste„ con controricorso, l’INPS.
Ragioni della decisione
5. Con il primo motivo di ricorso le parti ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del d.lgs. n. 564 del 1996 e assumono, in sintesi, che nonostante l’ultimo contratto stagionale abbia avuto durata superiore a dieci mesi (11.9.2012/31.7.2013), INPS non abbia proceduto all’accredito figurativo neppure trascorsi i sei mesi di cui all’art. 3 cit.
6. Con il secondo motivo rinnovano la dedotta violazione dell’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 564 cit. e deducono violazione dell’art. 3 Cost. e della clausola 4 dell’Accordo Quadro annesso alla Direttiva 1999/79 CE, sostenendo, in sintesi, che la durata ultra-semestrale del contratto di lavoro è assunta dalla legge a indice della sua genuinità così che, trascorso un semestre dall’inizio del contratto, il lavoratore distaccato maturerebbe il diritto all’accredito figurativo anche per detto semestre; la soluzione contraria determinerebbe, invece, una discriminazione tra lavoratore stagionale e lavoratore con part-time ciclico comparabile (per qualifica e durata di lavoro effettivo), quale ultimo, diversamente dal primo, in quanto beneficiario di un unico contratto a termine, subirebbe la decurtazione semestrale per una sola volta.
7. Il ricorso è da rigettare.
8. Esclusi, dai motivi all’esame i profili di inammissibilità per difetto di specificità o novità, per essere stata dibattuta, nei gradi di merito, nel contraddittorio delle parti, la durata ultrasemestrale dei contratti di lavoro, come si evince dall’esposizione dipanata nella sentenza impugnata e non attinta da adeguate censure, le doglianze, in tutti i profili dedotti, non sono meritevoli di condivisione.
9. L’art. 3, comma 1, del d.lgs n. 564 del 1996 dispone: «1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e senza pregiudizio per le situazioni in atto. i provvedimenti di collocamento in aspettativa non retribuita dei lavoratori chiamati a ricoprire funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali sono efficaci, ai fini dell’accreditamento della contribuzione figurativa ai sensi dell’art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, se assunti con atto scritto e per i lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali dopo che sia decorso il periodo di prova previsto dai contratti collettivi e comunque un periodo non inferiore a sei mesi».
10. La disposizione, limitata all’ambito assicurativo previdenziale e, dunque, non incidente sui presupposti dell’aspettativa per motivi sindacali di cui all’art. 31 legge n. 300 del 1970 (cfr. Cass. n. 16865 del 2011), ha innovato la disciplina del diritto alla contribuzione figurativa per il collocamento in aspettativa non retribuita dei lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali, introducendo condizioni oggettive per il relativo accreditamento, quali il superamento del periodo di prova e il decorso di un periodo lavorativo effettivo non inferiore a sei mesi.
11. L’intervento riformatore ha prescritto, nell’attribuzione della contribuzione figurativa, la sussistenza di due elementi costitutivi per l’insorgenza del relativo diritto e delimitare la platea dei beneficiari: un rapporto di lavoro non soggetto a condizione e l’effettività della prestazione per un periodo di tempo apprezzabile.
12. La clausola di salvaguardia «senza pregiudizio per le situazioni in atto» prevede, solo per le posizioni individuali già in atto, di derogare alle predette condizioni poste dal legislatore delegato del 1996, per le quali soltanto, dunque, non occorre verificarne la sussistenza.
13. La ratio della disposizione è volta ad evitare distacchi opportunistici, innestati su rapporti di lavoro a ciò strumentali, mediante la stipulazione di contratti preordinati al conseguimento dello sgravio contributivo, da parte delle organizzazioni sindacali, in riferimento a dipendenti o funzionari, scaricandoli sulle gestioni pensionistiche e, in definitiva, sulla collettività dei lavoratori.
14. Va ricordato che durante l’aspettativa sindacale non retribuita rapporto di lavoro passa in uno stato di temporanea quiescenza, con sospensione delle obbligazioni principali (prestazione di lavoro ed erogazione della retribuzione, che lo caratterizzano e il relativo periodo è considerato tuttavia utile a fini pensionistici, con onere posto a carico delle gestioni previdenziali (Cass. n. 7698 del 2020, in particolare quanto alle retribuzioni figurative da prendere in esame in relazione a tale periodo ai fini pensionistici),
15. Il finanziamento pubblico, che si sostituisce alla contribuzione posta a carico del datore di lavoro e del lavoratore, in attuazione dei principi di solidarietà, è volto ad evitare che i soggetti protetti subiscano un pregiudizio al futuro godimento delle prestazioni previdenziali, a ragione, per il profilo rilevante per i ricorso all’esame, dell’esercizio di funzioni rappresentative sindacali (per tutte, Cass. n. 3705 del 2006).
16. Tornando all’applicabilità dell’art. 3 cit, al rapporto di lavoro a termine e, in particolare, alla condizione dei sei mesi di lavoro effettivo, lo spazio di operatività, ristretto all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 564 cit. (legge n.230 del 1962 e art.23 legge n.56 del 1987), è di certo cresciuto, a seguito del decreto legislativo n.368 del 2001 e delle modifiche introdotte con legge n.78 del 2014, con la previsione di un limite solo temporale di 36 mesi, con l’ampliamento dei presupposti e della durata dei contratti a termine, benché per questa categoria di lavoratori l’aspettativa prevista dall’art.3 cit. rimanga meno accessibile, specie per i lavoratori con contratto a termine di breve durata.
17. La ridotta prospettiva di accessibilità vale, in particolare, per i lavoratori stagionali il cui rapporto a termine ha, per sua natura e per tipo di attività cui inerisce, durata inferiore a un anno, anche di pochi mesi, e per i quali la prescritta condizione di sei mesi di lavoro effettivo vanifica, di fatto, la possibilità di beneficiare, nel periodo del collocamento in aspettativa, dell’accreditamento della contribuzione figurativa.
18. Non decisivo risulta, peraltro; il criterio interpretativo suggerito dalle parti ricorrenti, incentrato sui distinguo tra l’aggettivo “continuativo”, estraneo al precetto normativo, e l’effettività dell’esecuzione della prestazione lavorativa: invero, in ragione della finalità perseguita dalla norma, deve trattarsi dell’esecuzione di uno stesso contratto in ragione della ratio volta ad impedire l’attivazione ai contratti di lavoro stagionale strumentali e preordinati unicamente ad ottenere l’accreditamento della contribuzione figurativa.
19. Ne deriva che i contratti stagionali non possono che essere considerati singolarmente, anno per anno, ai fini dell’applicazione dell’art. 3 d.lgs. n.564 cit., e non è possibile ricondurre più contratti stagionali ad un unico rapporto per il mero fatto di intercorrere con lo stesso datore di lavoro o per il fatto, come assumono e parti ricorrenti, di essere particolarmente garantiti, quanto alla riassunzione, anno dopo anno e alla durata, trattandosi pur sempre di contratti a termine, ciascuno predeterminato, nell’inizio e nella fine della prestazione lavorativa, e autonomo l’uno rispetto all’altro.
20. Per di più, la tesi difensiva incentrata su una sorta di riduzione ad unità di ciascun contratto stagionale intercorso con il medesimo datore di lavoro, valorizzando il rapporto di lavoro complessivamente protrattosi nei tempo, trascura di considerare che per ciascuna “riassunzione” è necessario un nuovo provvedimento di collocazione in aspettativa del lavoratore stagionale che richiede l’accreditamento della contribuzione figurativa, alle condizioni di cui all’art. 3 cit. e non versandosi nella diversa ipotesi derogatoria concernente passaggi di rapporti da un datore di lavoro ad un altro per i guaii dall’insussistenza di un periodo di prova, a seguito del trasferimento; si desume la continuità del rapporto di lavoro e il conseguente trascinamento di diritti precedentemente maturati.
21. Inoltre, a prospettazione del decorso del semestre quale condizione sospensiva dell’accredito figurativo in favore di colui che sia stato, in precedenza, collocata in aspettativa non è aderente ai testo normativo che ha introdotto il segmento temporale di durata quale elemento costitutivo del beneficio, né può darsi efficacia retroattiva di un beneficio ancorato al decorso di un tempo apprezzabile proprio per scongiurare distacchi opportunistici.
22. Quanto, poi, alla paventata disomogeneità di trattamento fra categorie di lavoratori nella fruizione della contribuzione figurativa per aspettativa sindacale, la disposizione sin qui richiamata realizza un equo bilanciamento di interessi contrapposti, senza compromissione, mediante l’esclusione dal beneficio dell’accreditamento della contribuzione figurativa, del diritto dei lavoratori stagionali all’azione sindacale, ben potendo gli interessi della categoria, come soggiunto anche dalla Corte territoriale, essere adeguatamente rappresentati mediante l’ordinaria attività di promozione, proselitismo in ambito aziendale o mediante l’assunzione, con i relativi oneri contributivi, quali dipendenti dell’organizzazione.
23 Non è ravvisabile, dunque, nelle disposizioni sin qui esaminate, alcuna violazione degli articoli 4, 35 e 39 della costituzione che possa indurre il Collegio a promuovere un incidente di costituzionalità tra situazioni non comparabili, quali lavoratore stagionale e il lavoratore part-time ciclico.
24 Ne’ il tema scrutinato, inerente alla sicurezza sociale e, in particolare, alla conformazione dell’obbligazione contributiva figurativa, palesa profili tali da indurre il Collegio ad investire la Corte di Giustizia, come sollecitato dalle parti ricorrenti esula, invero, dalla materia implicata dallo scrutinio all’esame; la reclamata tutela dei lavoratori a tempo determinato contro qualsiasi disparità di trattamento : non obiettivamente giustificata nelle condizioni d’impiego, ai sensi della clausola 4 dell’Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sui lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE (per tutte, si rinvia a Cass. n. 15231 del 2020, ed ivi numerosi riferimenti alla giurisprudenza della Corte di Giustizia che ha chiarito l’ambito applicativo di detto principio e a ulteriori precedenti di legittimità).
25. In definitiva, il ricorso è da rigettare.
26. La novità delle questioni trattate consiglia la compensazione delle spese.
27. Ai sensi dell’art. 13, co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13, co. 1 se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso, spese compensate. Ai sensi dell’art.13, co.1- quater, d.P.R. n. 115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13, co. 1, se dovuto.
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