CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 02 marzo 2018, n. 4962
Tributi – TARSU – Prescrizione della riscossione – Termine quinquennale
Fatti della causa
1. C.L., ricevuta da Equitalia Polis Spa, il 14 aprile 2008, la notifica di un avviso di fermo amministrativo del proprio veicolo per mancato pagamento della TARSU negli anni 1998-2002 relativamente ad un immobile sito in Napoli, assunte informazioni presso Equitalia Polis spa dalle quali apprendeva che nell’ottobre 2003 le sarebbe stata notificata la cartella esattoriale per il suddetto pagamento, impugnava l’avviso di fermo di fronte alla Commissione Provinciale Tributaria di Napoli nei confronti del Comune di Napoli, sostenendo, in primo luogo, che il credito tributario era prescritto per essere decorso un tempo superiore ai cinque anni tra la maturazione del credito stesso e la notifica dell’avviso senza che mai le fosse stata in effetti effettuata la notifica della cartella esattoriale e, in secondo luogo, che l’immobile non era più di sua proprietà dal 2001 talché per quell’anno la Tarsu certamente non avrebbe potuto esserle richiesta. La L. faceva inoltre presente di essere stata dichiarata fallita nel 1997 e che, in ragione di ciò, eventuali richieste di pagamento dell’imposta avrebbero dovuto essere rivolte e notificate al curatore del fallimento; faceva ancora presente di essersi trasferita da Napoli a Viterbo fino dal gennaio 2003 e sosteneva che da ciò era desumibile che la cartella esattoriale non poteva esserle stata notificata.
2. La Commissione Tributaria dichiarava che ogni questione circa la notifica della cartella avrebbe dovuto essere proposta nei confronti di Equitalia Polis spa e non del Comune, che non era decorso il termine decennale di prescrizione del credito tributario, che la ricorrente non aveva dimostrato di non avere mantenuto la detenzione dell’immobile nel periodo dal 1998 al 2002; rigettava pertanto il ricorso.
3. La decisione veniva confermata dalla Commissione Tributaria Regionale di Napoli con sentenza in data 21 giugno 2013.
4. La L. ricorre, con due motivi, per la cassazione di tale sentenza.
5. Il Comune di Napoli non ha svolto difese.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso, viene lamentata, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 2948, n.4 c.c. per aver la commissione regionale ritenuto il credito tributario in questione non prescritto in quanto soggetto a prescrizione non quinquennale ma decennale.
2. Con il secondo motivo di ricorso, la L. deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, c.p.c., o all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., l’errata applicazione dell’art. 10 d.lgs. 546/92 e dell’art. 102 c.p.c. per avere la commissione ritenuto che la questione della omessa notifica della cartella di pagamento non poteva essere sollevata nei confronti del comune ma avrebbe dovuto essere sollevata nei confronti della società Equitalia Polis.
3. Va preliminarmente evidenziato, in riferimento ai secondo motivo di ricorso, che nel processo tributario l’agente dei servizio di riscossione è parte, ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, quando oggetto della controversia è l’impugnazione di atti viziati da errori ad esso direttamente imputabili; qualora invece – come nel caso di specie – il contribuente impugni un atto dell’agente di riscossione per mancanza o per mancata notificazione dell’atto impositivo presupposto, la legittimazione passiva spetta all’ente impositore, su cui incombe l’onere probatorio dell’adozione e della notifica del proprio atto, al cui adempimento è funzionale l’eventuale chiamata in causa ex art. 23 del d.lgs, n. 546 del 1992 dell’agente del servizio alla riscossione perché provveda a produrre la documentazione in suo possesso (Cass. n. 8370/2015; 22729/2016).
4. Il primo motivo di ricorso è fondato e merita accoglimento:
4.1. questa Corte, con la sentenza n. 4283 del 23 febbraio 2010 (seguita dalla sentenza 23 novembre 2011, n. 24679), ha chiarito che la Tarsu è un tributo locale che si struttura come prestazione periodica, con connotati di autonomia nell’ambito di una “causa debendi” di tipo continuativo, in quanto l’utente è tenuto al pagamento di essa in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione erogata dall’ente impositore, con la conseguenza che al relativo credito si applica la prescrizione breve quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4, cod. civ.
5. Ciò stante, considerato che la circostanza della mancata notifica della cartella esattoriale è stata dedotta dalla contribuente in modo ultroneo rispetto a quanto di sua pertinenza e di suo interesse e a quanto necessario per la decisione del suo iniziale ricorso (sufficiente essendo che la contribuente abbia detto di non aver saputo alcunché del debito tributario fino alla notifica dell’avviso di fermo amministrativo), considerato, altresì, che la circostanza in parola non è stata, nel merito, oggetto di alcuna deduzione da parte del comune di Napoli (il quale, per vincere l’eccezione di prescrizione, avrebbe dovuto dimostrare la circostanza contraria, eventualmente anche, a tal fine, mediante la chiamata in causa del concessionario del servizio alla riscossione perché questi provvedesse a produrre la documentazione in suo possesso) né è stata oggetto di alcuna pronuncia da parte della commissione tributaria regionale, tanto considerato, rilevato che in mancanza della notifica della cartella esattoriale il termine di prescrizione del credito tributario ha preso a decorrere (art. 2935 c.c.) dal 1 gennaio di ciascun anno successivo al periodo di riferimento e che l’ultimo termine di prescrizione è spirato con il 31 dicembre 2007, tanto considerato, restando assorbito il secondo motivo di ricorso, la sentenza deve essere cassata e la causa, non essendovi accertamenti in fatto da svolgere, può essere decisa nel merito con accoglimento dell’iniziale richiesta della L. di annullamento del fermo amministrativo per intervenuta prescrizione del credito tributario.
6. Le spese del merito devono essere compensate in ragione dello sviluppo della vicenda processuale; le spese del presente giudizio di legittimità.liquidate in dispositivo, devono essere poste a carico del Comune di Napoli per il principio di soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’iniziale richiesta avanzata da C.L. di annullamento del fermo amministrativo; compensa le spese del merito; condanna il Comune di Napoli a rifondere alla ricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 1400,00 oltre accessori di legge.
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