CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 02 novembre 2022, n. 32209
Previdenza – Pensione di anzianità – Art.15, Regolamento CEE n. 574/72 – Totalizzazione dei contributi versati presso diversi Stati membri – Cumulo dei periodi temporalmente sovrapposti – Esclusione
Ritenuto in fatto
La Corte d’appello di Venezia, in riforma della pronuncia di primo grado, riconosceva a C. F. il diritto alla pensione di anzianità con decorrenza dall’1.8.2007 anziché dall’ottobre 2007. Riteneva la Corte che il requisito contributivo necessario ai fini della data di maturazione del diritto alla pensione dovesse includere anche i contributi versati in Svezia afferenti al periodo 4.10.1971 – 31.12.1971, nonostante per lo stesso periodo vi fosse stata contribuzione in Italia.
Contro la sentenza, l’Inps ricorre per un motivo.
C. è rimasto intimato.
Considerato in diritto
Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 15 e degli artt. 45 e ss. del Regolamento CEE n. 574/72, dell’art. 14 quater del Regolamento CEE n.1408/71, nonché dell’art. 59 I. n. 449/97.
Sostiene l’Inps che la regola della totalizzazione dei contributi versati presso diversi Stati membri valga per il solo caso di contributi riguardanti periodi lavorativi diversi in ciascuno Stato.
Il motivo è fondato.
Va premesso che risulta applicabile ratione temporis il regolamento CEE n.574/72, poiché (v. art.118 del medesimo) l’evento assicurato, che per la pensione di anzianità è pur sempre la vecchiaia, s’è verificato nell’anno 2007, dunque in epoca successiva all’entrata in vigore del regolamento suddetto.
Questa Corte, ha già affermato che la regola della totalizzazione prevista dai regolamenti CEE nn. 1408/71 e 574/72 si applica anche alle pensioni di anzianità (Cass. 6637/04). In quella stessa pronuncia ha poi ritenuto che, in base all’art.15 del regolamento CEE n. 574/72, occorre distinguere tra prestazioni diverse da quelle per invalidità, vecchiaia e morte, e prestazioni relative invece a tali eventi. In particolare ha ritenuto che la totalizzazione dei periodi risulta subordinata alla condizione che tali periodi non si sovrappongano temporalmente per il solo caso delle prestazioni diverse da quelle per invalidità, vecchiaia e morte, mentre per queste ultime l’art. 15, lettera a), secondo periodo, stabilisce che l’istituzione competente di ciascuno stato membro procede separatamente a tale totalizzazione, tenendo conto dell’insieme dei periodi di assicurazione compiuti dal lavoratore sotto le legislazioni di tutti gli stati membri alle quali è stato soggetto, senza richiedere la sovrapposizione temporale dei periodi.
Ritiene il collegio di non poter prestare condivisione a tale orientamento, e che, in base all’art. 15 del regolamento CEE n. 574/72, la totalizzazione richiede la non sovrapposizione dei periodi anche per le pensioni di anzianità.
Per quanto qui di interesse, l’art.15 del regolamento CEE n. 574/72, così dispone:
“1. Nei casi di cui all’articolo 18, paragrafo 1, all’articolo 38, all’articolo 45, paragrafi 1 e 2, all’articolo 64 e all’articolo 67, paragrafi 1 e 2 del regolamento, la totalizzazione dei periodi di assicurazione si effettua in conformità delle seguenti regole: a) ai periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di uno Stato membro si aggiungono i periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di ogni altro Stato membro, nella misura in cui è necessario ricorrervi per completare i periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione del primo Stato membro ai fini dell’acquisizione, del mantenimento o del recupero del diritto alle prestazioni, a condizione che tali periodi di assicurazione non si sovrappongano. Se si tratta di prestazioni per invalidità, vecchiaia o morte (pensioni) che debbono essere liquidate dalle istituzioni di due o più Stati membri in conformità delle disposizioni dell’articolo 46, paragrafo 2 del regolamento, ciascuna delle istituzioni in causa procede separatamente a tale totalizzazione, tenendo conto dell’insieme dei periodi di assicurazione compiuti dal lavoratore sotto le legislazioni di tutti gli Stati membri alle quali è stato soggetto, fatte salve, se del caso, le disposizioni dell’articolo 45, paragrafo 2 e dell’articolo 46, paragrafo 2, lettera c) del regolamento. Tuttavia, nei casi di cui all’articolo 14 quater, lettera b), o 14 septies del regolamento, dette istituzioni tengono conto altresì, per la concessione dei benefici, dei periodi di assicurazione o residenza compiuti a titolo di un regime di assicurazione obbligatorio in base alla legislazione degli Stati membri in questione che si sovrappongono”.
Ora, emerge dall’alinea dell’art.15 che la regola del primo periodo della lettera a), ovvero quella per cui il cumulo dei vari periodi di assicurazione opera solo se essi non si sovrappongono, vale per i casi enumerati all’alinea stessa, tra cui è compreso quello delle prestazioni pensionistiche (art. 45, paragrafo 1, del regolamento CEE n.1408/71). Il secondo periodo della norma non è in contrapposizione col primo, poiché ambedue si applicano alle prestazioni di vecchiaia; il secondo periodo aggiunge piuttosto la specificazione per cui ciascuna delle istituzioni chiamate ad operare la totalizzazione tiene conto dell’insieme dei periodi di assicurazione compiuti dal lavoratore sotto le legislazioni di tutti gli Stati membri alle quali è stato soggetto. La norma non ha specificato che tali periodi devono essere non coincidenti, semplicemente perché sarebbe stata una precisazione pleonastica alla luce di quanto già affermato nel primo periodo. Il terzo periodo conferma tale lettura, nel momento in cui enumera i soli due casi – quelli dell’art. 14 quater, lettera b), e 14 septies del regolamento CEE n.1408/71 – rispetto ai quali è espressamente previsto, in deroga alla regola del primo periodo, il cumulo dei periodi di assicurazione che si sovrappongono.
Il ricorso va dunque accolto, con cassazione della sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, il giudizio va deciso nel merito rigettando la domanda di C. F.
Le spese di lite di tutti i gradi del giudizio sono compensate attesa la presenza di un precedente contrario di questa Corte.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta in primo grado da C. F.;
compensa le spese di tutti i gradi del giudizio;