CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 02 ottobre 2018, n. 23896

Lavoro – Contratti a tempo determinato – Nullità – Nesso causale tra contratto ed esigenze temporanee – Accertamento

Fatti di causa

Con sentenza in data 8 marzo 2016, la Corte d’appello di Roma rigettava le domande di V.Q. di accertamento della nullità di plurimi contratti a tempo determinato stipulati con A. s.p.a., per attività di raccolta e sgombero neve in caso di emergenze per precipitazioni nevose ed altri agenti atmosferici, con la conversione del rapporto a tempo indeterminato e la condanna della società datrice alla reintegrazione in servizio e risarcitoria: così riformando, in accoglimento dell’appello principale datoriale e rigetto dell’incidentale del lavoratore, la sentenza di primo grado, che, esclusa la nullità del termine dei contratti (22 dicembre 2001 – 28 febbraio 2002, 23 dicembre 2003 – 20 febbraio 2004) anteriori, l’aveva dichiarata per il contratto 11 dicembre 2006 – 14 marzo 2007, con le relative pronunce di conversione e di condanne reintegratoria e risarcitoria.

Preliminarmente disattesa l’eccezione datoriale di risoluzione del contratto per mutuo consenso, la Corte territoriale ravvisava la specificità del contratto a termine suindicato, accertata in base all’indicazione dell’area di riferimento della prestazione lavorativa, al nesso causale tra contratto ed esigenze temporanee, alla specificità delle mansioni (di operatore specializzato B1, Area operativa e di esercizio, per cui richiesto il possesso di patente di categoria C o superiore). E ciò in applicazione della normativa introdotta dal d.lg. 368/2001, vigente ratione temporis, di maggiore elasticità nell’individuazione delle ragioni giustificanti il ricorso alla contrattazione a tempo determinato, avuto anche riguardo ad una situazione aziendale complessa, come quella di A. s.p.a.

Infine, la Corte capitolina, riteneva pure rispettata la clausola di contingentamento prevista dall’art. 13 CCNL Anas 2002/2005, sulla base di documentazione prodotta dalla società datrice non specificamente contestata dal lavoratore, autore di una generica allegazione della sua violazione.

Con ricorso notificato il 8 settembre 2016 il lavoratore ricorreva per cassazione con sei motivi, cui la società resisteva con controricorso e memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1 d.lg. 368/2001 e contraddittoria motivazione, per il difetto di specificazione nel contratto a tempo determinato dal 15 dicembre 2006 al 14 marzo 2007 del luogo di prestazione lavorativa del ricorrente, delle mansioni concretamente svolte, per il riferimento al solo inquadramento di operaio specializzato e generico a tutte le attività indicate in contratto, in modo congiunto e anche tra loro alternative, senza alcuna relazione neppure con l’unità di destinazione del predetto: con evidente genericità della ragione della sua assunzione e conseguente nullità del termine.

2. Con il secondo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1, primo e secondo comma dlg. 368/2001 in riferimento ai contratti a termine del 22 dicembre 2001 e del 23 dicembre 2003 e difetto di motivazione, per impiego del lavoratore, alla luce delle scrutinate risultanze testimoniali, in ordinaria attività di manutenzione ordinaria delle strade e solo marginalmente di conduzione di mezzi spargisale e spazzaneve, in assenza di un’effettiva esigenza straordinaria dipendente dalla stagionalità invernale, non affrontabile con le risorse di organico stabilmente impiegato, comportante la nullità del termine apposto ai due contratti.

3. Con il terzo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 11 dlg. 368/2001 e della legge 230/1962, per l’applicazione al contratto del 22 dicembre 2001, secondo la disciplina transitoria prevista dalla prima norma denunciata, del CCNL del 17 maggio 1999 con scadenza fissata al 31 dicembre 2001, sotto la vigenza della legge n. 230/1962 come modificata dall’art. 23 della legge 56/1987, anteriore al rinnovo contrattuale collettivo del 18 dicembre 2002.

4. Con il quarto, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della legge 230/1962 e dell’art. 1, primo e secondo comma d.lg. 368/2001 e vizio di motivazione, per carenza del requisito di specificità, in riferimento tanto al contratto del 22 dicembre 2001 (sub lege n. 230/1962), tanto al contratto del 23 dicembre 2003, nella vigenza del d.lg. 368/2001, di attuazione della Direttiva 99/70/CE relativa all’accordo quadro europeo sui contratti a tempo determinato, onerante il datore di lavoro, pur nell’emancipazione da una tipizzazione della causali, ad una loro specificazione, assente nei contratti suddetti per la pluralità di ragioni alternative (alcune incompatibili) e comunque prive del carattere straordinario e occasionale loro  proprio.

5. Con il quinto, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 13 CCNL 1998/2001 e 2002/2005 e contraddittorietà della motivazione, per mancata prova del rispetto dei limiti percentuali stabiliti nel rapporto tra contratti a tempo determinato e indeterminato, erroneamente ritenuta dalla sentenza impugnata, senza considerazione della dedotta violazione della clausola di contingentamento, in relazione all’unità strutturale, nel ricorso introduttivo e nelle note conclusive.

6. Con il sesto, il ricorrente deduce omesso esame del fatto decisivo per il giudizio ed omessa valutazione dell’illegittima sottoscrizione di contratti, in data successiva a quello di decorrenza (contratto dal 23 dicembre 2003 al 20 febbraio 2004 e del 9 marzo 2004, di proroga del contratto del 3 dicembre 2003), in assenza del termine iniziale della prestazione lavorativa (contratto 11 dicembre 2006) e del luogo di assegnazione lavorativa (ancora contratto 11 dicembre 2006 e poi dell’11  dicembre 2008 e del 3 dicembre 2009).

7. Il primo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione dell’art. 1 d.lg. 368/2001 e contraddittoria motivazione per genericità della causale del contratto a tempo determinato dal 15 dicembre 2006 al 14 marzo 2007, è infondato.

7.1. Occorre in via di premessa ribadire come la ragione di specificità dell’indicazione della causale a giustificazione della stipulazione del contratto a tempo determinato risponda all’esigenza di consentirne la possibilità di verifica giudiziale della sussistenza delle ragioni addotte (correttamente richiamata al penultimo capoverso di pg. 4 della sentenza). E ad essa è conforme il principio di diritto secondo cui il legislatore, in linea con la direttiva comunitaria 1999/70/CE e dell’accordo quadro in essa trasfuso, come interpretata dalla Corte di Giustizia (sentenze del 23 aprile 2009, in causa C-378/07; del 22 novembre 2005, in causa C-144/04), ha imposto, con l’art. 1, secondo comma d.lg. 368/2001, un onere di specificazione delle ragioni giustificatrici “di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo” del termine finale, che devono essere sufficientemente particolareggiate così da rendere possibile la conoscenza della loro effettiva portata e il relativo controllo di effettività (Cass. 27 gennaio 2011, n. 1931; Cass. 2 agosto 2013, n. 18532), spettando poi al giudice di merito accertarne la sussistenza, valutando ogni elemento idoneo a darne riscontro (Cass. 11 febbraio 2015, n. 2680).

7.2. Ebbene, in corretta applicazione dei su enunciati principi di diritto, ciò la Corte territoriale ha in fatto accertato, dandone argomentato conto (al riguardo rilevata l’inammissibilità del vizio motivo denunciato, incompatibile con la più rigorosa delimitazione del novellato art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.: Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 10 febbraio 2015, n. 2498; Cass. 21 ottobre 2015, n. 21439): in riferimento particolare alla verificata individuazione del luogo effettivo di assegnazione (nella coerente combinazione della chiara identificazione della squadra di lavoro di inserimento di V.Q. e dell’agevole verificabilità della corrispondenza tra singole squadre e zone di lavoro, non essendo stata contestata dal lavoratore quella propria: così dall’ultimo capoverso di pg. 4 al secondo di pg. 5 della sentenza) e delle mansioni svolte dal lavoratore (indicate nel contenuto e nell’inquadramento: così dal terzo al quinto capoverso di pg. 5 della sentenza).

8. Il secondo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione dell’art. 1, primo e secondo comma d.lg. 368/2001 in riferimento ai contratti a termine del 22 dicembre 2001 e del 23 dicembre 2003 e difetto di motivazione, per impiego del lavoratore solo marginale in attività di conduzione di mezzi spargisale e spazzaneve, in assenza di un’effettiva esigenza straordinaria dipendente dalla stagionalità invernale, è infondato.

8.1. La violazione di legge denunciata non sussiste, avendo la Corte capitolina accertato, in esito all’attento esame delle allegazioni del ricorrente in combinazione con il contenuto dei contratti a termine in questione (dal terz’ultimo capoverso di pg. 6 al secondo di pg. 7 della sentenza), la compatibilità delle attività di manutenzione e conservazione del manto stradale, evidentemente connesse a quella di raccolta e spalatura di neve, nel periodo indiscutibilmente (senza alcuna contestazione) invernale: ad obbiettiva giustificazione dell’assunzione a tempo determinato del lavoratore, quale scelta organizzativa imprenditoriale insindacabile dal giudice (così al primo capoverso di pg. 10 della sentenza).

8.2. La soluzione è coerente con la recente affermazione di questa Corte, in analogo contenzioso A. s.p.a., secondo cui è ammissibile il ricorso al contratto a termine, a fronte della necessità di integrazione dell’organico aziendale nel periodo invernale: per l’intensificazione dell’attività, pur rientrante nell’ordinario ciclo produttivo dell’azienda cui è rimessa la gestione della manutenzione delle strade, o in compiti direttamente connessi con le specifiche esigenze del periodo (sgombero di neve e spargimento di sale) o in altri compiti, pure espressamente indicati all’atto dell’assunzione, che, nel periodo medesimo, fanno registrare punte di operatività non fronteggiabili con il normale organico (Cass. 9 settembre 2016, nn. 17868, 17869, 71870, 17871).

8.3. Non si configura poi il vizio motivo denunciato, se non sotto il profilo di omissione di un fatto, alla luce del novellato testo dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. (in ogni caso non attinta al riguardo la mera motivazione apparente, non integrante il requisito di “minimo costituzionale”), che non ricorre, non avendo il ricorrente dedotto un fatto storico: tale non essendo la disamina delle risultanze testimoniali, neppure integralmente trascritte, con evidenti riflessi sulla violazione del principio di autosufficienza, in ogni caso neppure decisive, per il loro riferimento allo svolgimento di attività connesse, di ordinaria gestione per l’A., non preclusivo, come appena enunciato, dell’integrazione della ragione specifica di assunzione.

9. Il terzo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione dell’art. 11 d.lg. 368/2001 e della legge 230/1962 per l’applicazione in regime transitorio al contratto 22 dicembre 2001 tra le parti del CCNL del 17 maggio 1999 con scadenza fissata al 31 dicembre 2001, è inammissibile.

9.1. A fronte della corretta interpretazione del regime transitorio previsto dall’art. 11, secondo comma d.lg. 368/2001 in riferimento al CCNL Anas 2002/2005, inapplicabile siccome di stipulazione successiva al 31 dicembre 2001 (come esattamente argomentato dal penultimo capoverso di pg. 7 al primo di pg. 8 della sentenza), per la prima volta il ricorrente ha allegato la vigenza del CCNL del 17 maggio 1999: in evidente violazione del principio di conoscibilità del contratto collettivo nazionale di lavoro privatistico dal giudice solo per effetto della collaborazione delle parti, la cui iniziativa, sostanziandosi nell’adempimento di un onere di allegazione e produzione, è soggetta alle regole processuali sulla distribuzione dell’onere della prova e sul contraddittorio (Cass. 16 settembre 2014, n. 19507).

9.2 Sicchè, l’allegazione risulta addirittura inammissibile, per l’introduzione di una diversa causa petendi della domanda, sostanziata da un fatto nuovo, qualora per la prima volta esso sia stato introdotto in grado di appello (Cass. 24 gennaio 2018,  n. 1760).

10. Il quarto motivo, relativo a violazione e falsa applicazione della legge 230/1962 e dell’art. 1, primo e secondo comma d.lg. 368/2001 e vizio di motivazione per carenza del requisito di specificità in riferimento tanto al contratto del 22 dicembre 2001 tanto al contratto del 23 dicembre 2003, è assorbito.

10.1. E ciò in conseguenza del rigetto del secondo e del terzo motivo, non essendo poi la compresenza di più ragioni nella stipulazione di un contratto di lavoro a termine incompatibile con la specificità della causale, non ex se causa di illegittimità del termine per contraddittorietà o incertezza della causa giustificatrice dello stesso (Cass. 17 giugno 2008, n. 16396; Cass. 28 marzo 2014, n. 7371; Cass. 9 marzo 2018, n. 5686).

11. Il quinto motivo, relativo a violazione e falsa applicazione dell’art. 13 CCNL 1998/2001 e 2002/2005 e contraddittoria motivazione per mancata prova del rispetto dei limiti percentuali stabiliti nel rapporto tra contratti a tempo determinato e indeterminato, è inammissibile.

11.1. In disparte la verificata produzione soltanto per stralcio dei due CCNL (da ultimo, sulla non integrale produzione, proprio in termini: Cass. 1 settembre 2016, n. 17467), il motivo è generico, in violazione del principio di specificità prescritto dall’art. 366, primo comma, n. 4 e n. 6 c.p.c., sotto il profilo del difetto di autosufficienza per omessa trascrizione degli atti processuali (ricorso introduttivo e note finali) in cui sarebbe stata allegata la deduzione della violazione del limite percentuale in riferimento all’unità produttiva (Cass. 19 agosto 2015, n. 16900; Cass. 9 aprile 2013, n. 8569; Cass. 16 marzo 2012, n. 4220; Cass. 23 marzo 2010, n. 6937), a fronte della generica allegazione, puntualmente rilevata dalla Corte territoriale, della sua deduzione proprio nel ricorso di primo grado (al p.to sub a, terz’ultimo capoverso di pg. 12 della sentenza).

11.2. Nel resto, il motivo si risolve in una contestazione della valutazione probatoria alla base dell’accertamento in fatto della Corte territoriale, adeguatamente argomentato (per le ragioni in particolare esposte ai p.ti sub c, d, all’ultimo capoverso di pg. 12 e primo periodo di pg. 13 della sentenza) e pertanto insindacabile in sede di legittimità (Cass. 7 aprile 2011, n. 7948; 25 maggio 2012, n. 8293): tanto più alla luce del rigoroso ambito devolutivo introdotto dal novellato art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., applicabile ratione temporis.

12. Anche il sesto motivo, relativo ad omesso esame del fatto decisivo per il giudizio e dell’omessa valutazione dell’illegittima sottoscrizione di contratti, è inammissibile.

12.1. La questione è nuova, non essendo stata trattata dalla sentenza impugnata, neppure avendo il ricorrente indicato specificamente, né trascritto gli atti nei quali l’avrebbe posta nei gradi di merito: e ciò si riflette sulla genericità del motivo, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso e pertanto della prescrizione dell’art. 366, primo comma, n. 4 e n. 6 c.p.c. (11 gennaio 2007, n. 324; Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675; 24 agosto 2016, n. 17315).

13. Dalle superiori argomentazioni discende coerente il rigetto del ricorso, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna Vincenzo Quaranta alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.