CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 02 ottobre 2019, n. 24537
Tributi – Contenzioso tributario – Procedimento – Ricorso in cassazione – Difetto di specificità ed autosufficienza – Inammissibilità del ricorso
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 76/29/11 pubblicata il 29 settembre 2011 la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, per quanto rileva in questa sede, ha confermato la sentenza n. 154/01/2010 della Commissione Tributaria Provinciale di Cuneo nella parte in cui ha rigettato il ricorso proposto dalla S.A.M. Strade A. M. s.p.a. avverso il silenzio rifiuto dell’Agenzia delle Entrate sull’istanza di rimborso presentata in data 6 ottobre 2009 con la quale la stessa S.A.M. dichiarava di volersi avvalere dei benefici fiscali previsti dall’art. 4, comma 90, della legge 350 del 2003 che ha esteso ai soggetti colpiti dall’alluvione in Piemonte del novembre 1994 i benefici fiscali previsti dall’art. 9, comma 17 della legge n. 289 del 2002 per le aziende delle provincie di Catania, Ragusa e Siracusa colpite dal sisma del 1990, e consistenti nella possibilità di definire la loro posizione contributiva per gli anni 1990, 1991 e 1992 versando il 10% di quanto dovuto. La Commissione Tributaria Regionale ha motivato tale pronuncia ritenendo generica l’istanza di rimborso in questione che non indica i tributi a cui si riferisce né l’ammontare degli stessi, ritenendo inoltre la contribuente decaduta dalla propria istanza dovendosi applicare in materia tributaria il termine di decadenza di 48 mesi previsto dall’art. 38 del d.P.R. 602 del 1973 decorrenti dalla data del versamento e quindi ampiamente scaduti all’epoca dell’istanza di rimborso in questione, e ritenendo infine che comunque la norma invocata è applicabile solo ai tributi dovuti e non versati e non ai tributi già versati per i quali non si fa luogo a rimborso ai sensi dell’art. 6 del d.l. 646 del 1994 convertito in legge n. 22 del 1995.
La S.A.M. Strade A. M. s.p.a. propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolato su tre motivi.
Resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso chiedendo il rigetto del ricorso deducendone l’infondatezza.
Motivi della decisione
Con il primo motivo si lamenta violazione per falsa applicazione ed interpretazione degli artt. 37 e 38 d.P.R. 602 del 1973, anche in relazione all’art. 6 legge 212 del 2000, dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 58 comma 2 d.lgs. 546 del 1992. In particolare si deduce che la normativa richiamata impone al contribuente solo il rispetto del termine di 48 mesi per la proposizione dell’istanza di rimborso senza onerarlo della produzione di documenti o di informazioni di cui l’amministrazione finanziaria è già in possesso.
Con il secondo motivo si deduce violazione per falsa applicazione ed interpretazione degli artt. 37 e 38 d.P.R. 602 del 1973 sull’applicazione del termine decadenziale di 48 mesi dal versamento in relazione all’art. 4, comma 90 della legge 350 del 2003 ed alla legge n. 17 del 2000.
Con il terzo motivo si lamenta violazione per falsa applicazione ed interpretazione dell’art. 9 comma 17 della legge 289 del 2002 cui rinvia l’art. 90 della legge n. 350 del 2003, con riferimento all’applicabilità del beneficio fiscale anche alle tasse già versate.
Per motivi di ordine logico viene preliminarmente esaminato il secondo motivo che è inammissibile per difetto di specificità ed autosufficienza. Premesso che, come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, il termine del 31 luglio 2007 previsto per effetto delle disposizioni speciali succedutesi in materia per i soggetti destinatari dell’agevolazione fiscale per la regolarizzazione della propria posizione tributaria deve pur sempre qualificarsi come termine di decadenza (da ultimo cfr. Cass. sez. 5, ord. 14 marzo 2019, n. 7261, anche in relazione alla puntuale indicazione dell’indicazione delle norme applicabili), era onere della ricorrente trascrivere il contenuto della dichiarazione c.d. di “adesione al beneficio fiscale”, di cui alla raccomandata in data 31 luglio 2007 (peraltro inoltrata ad Ufficio incompetente) al fine di porre la Corte in condizione di verificare se la stessa avesse contenuto idoneo per la sua qualificazione come istanza di rimborso, atteso che essa fu compiutamente proposta solo in data 6 ottobre 2009. Parte ricorrente non ha, infatti, riportato il contenuto della prima istanza, né a ciò sopperisce il rinvio, contenuto in ricorso, all’allegato 3, del tutto inconferente, riferendosi all’allegazione di un precedente giurisprudenziale.
L’inammissibilità del motivo riguardante la decadenza dal diritto al rimborso per cui è giudizio ed affermata da entrambi i giudici di merito, rende superfluo l’esame degli altri motivi che restano assorbiti.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso;
Condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità liquidate in € 1.800,00 oltre alle spese prenotate a debito.
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