CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 02 ottobre 2020, n. 21109

Tributi – IVA – Operazioni elusive – Mandato alla controllata di sottoscrizione e gestione titoli – Effettiva finalità dell’operazione – Vantaggio fiscale – Maggiore percentuale di detrazione dell’IVA – Accertamento – Bassa remunerazione delle operazioni

Fatti di causa

Emerge dalla narrativa della sentenza impugnata che la s.p.a. Banca U. sottoscrisse con fondi propri certificati di deposito emessi sul mercato londinese e li cedette nello stesso giorno alla propria controllante L. F. Bank, operatore extra UE.

Le cessioni erano regolate mediante rapporto di conto corrente in valuta estera, che la L. F. Bank intratteneva presso la U., la quale, alla scadenza dei titoli, ne accreditava sul conto il valore nominale, maggiorato degli interessi con la valuta prestabilita, al netto della propria commissione d’intermediazione, e contestualmente, riaddebitava il medesimo valore, al fine di acquistare altro certificato.

Secondo l’Agenzia ciascuna operazione concretava un mandato, conferito a U. dalla controllante, alla sottoscrizione e alla gestione del titolo; e tale mandato a giudizio dell’Ufficio era esclusivamente volto a far rientrare l’operazione nel volume di affari della mandataria, in quanto non imponibile, a norma dell’art. 9, comma 1, n. 12, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

L’aumento, per quanto artificioso, del volume di affari avrebbe determinato l’incremento – notevole – della percentuale di detrazione dell’iva, cui sarebbe conseguita la possibilità di U. di detrarre pressoché la totalità dell’iva assolta sugli acquisti compiuti nel periodo d’imposta in questione (il 2006).

Ne seguì un avviso di accertamento col quale l’Agenzia considerò a essa inopponibili le operazioni di cessione dei certificati di deposito, perché volte a suo avviso ad abusare della non imponibilità stabilita dall’art. 9, comma 1, n. 12, del d.P.R. n. 633/72, al fine di beneficiare del vantaggio fiscale consistente nella maggiore percentuale di detrazione dell’iva in base al calcolo annuale del pro rata. La contribuente impugnò l’avviso, senza successo in primo grado.

Anche la Commissione tributaria regionale del Lazio ha respinto il successivo appello proposto dalla U..

A sostegno della decisione ha anzitutto sottolineato che l’Agenzia non ha inteso sindacare le scelte imprenditoriali, ma ha fatto leva sullo scopo delle operazioni, esclusivamente volte a ottenere un vantaggio fiscale.

Il giudice d’appello ha quindi convenuto con l’Agenzia sull’elusività delle operazioni, facendo leva sull’irrilevanza dei proventi dell’attività (pari allo 0,01%) e sull’oscurità delle ragioni della scelta di U., che, pur essendosi mensilmente impegnata a sottoscrivere i certificati di deposito al miglior tasso e a gestire la riscossione mediante il piazzamento sul mercato, si è poi accontentata di una remunerazione così bassa.

Sicché, ha concluso, l’interesse economico effettivo riguardava in realtà la controllante, che andava effettivamente qualificata come mandante alla sottoscrizione e alla gestione del titolo affidato alla U..

Contro questa sentenza propone ricorso la s.p.a. Banca U. per ottenerne la cassazione, che affida a cinque motivi e illustra con memoria, cui l’Agenzia replica con controricorso.

Ragioni della decisione

1.- Infondato è il primo motivo di ricorso, col quale la contribuente denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 132, comma 1, n. 4, c.p.c., e 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, perché il giudice d’appello avrebbe motivato in maniera assolutamente insufficiente e contraddittoria in ordine alla sussistenza dei presupposti della fattispecie di abuso del diritto.

1.1.- La motivazione della sentenza, sunteggiata in narrativa, giustifica difatti adeguatamente il ragionamento svolto dalla Commissione tributaria regionale e supera per conseguenza il vaglio di esistenza della motivazione, nell’accezione che ne hanno fornito le sezioni unite di questa Corte a seguito dell’entrata in vigore del nuovo testo dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ratione temporis applicabile all’impugnazione della sentenza d’appello (si veda, per tutte, Cass., sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053/14).

Il motivo va quindi respinto.

2.- Infondato è altresì il quarto motivo di ricorso, da esaminare prima dei due precedenti, perché prodromico rispetto a questi, col quale la società denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, comma 3, ultima parte, 19 e 19-bis del d.P.R. n. 633/72.

La ricorrente sostiene che le due operazioni nelle quali si scompone l’attività di U., ossia quella di sottoscrizione e quella di cessione di certificati di deposito, hanno differente qualificazione ai fini dell’iva.

2.1.- La prima sarebbe un’operazione fuori dal campo di applicazione del tributo, perché i certificati di deposito sono titoli di credito, emessi da una banca a fronte del deposito di una somma di danaro vincolata a una scadenza prefissata. Sicché, a fronte dell’art. 1834 c.c., secondo cui la banca acquista la proprietà del danaro presso di essa depositato, la sottoscrizione dei certificati di deposito concreta una cessione avente a oggetto danaro, che l’art. 2, comma 3, lett. a), del d.P.R. n. 633/72 esclude dal novero delle cessioni dei beni; d’altronde, va aggiunto, a norma dell’art. 3, comma 2, n. 3, secondo nucleo normativo, del medesimo decreto, «non sono considerati prestiti -e, quindi, prestazioni di servizi- i depositi di denaro presso aziende o istituti di credito,…anche se regolati in conto corrente».

2.2.- La seconda operazione, invece, ossia la cessione dei certificati di deposito, rientrerebbe, a giudizio della contribuente, nel campo di applicazione dell’imposta, perché si tratterebbe di un’operazione soggetta a iva, ma esente, a norma dell’art. 10, comma 1, n. 1, del d.P.R. n. 633/72, relativo, tra l’altro, alle «…operazioni, compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero di crediti…»; in controricorso s’invoca anche l’esenzione contemplata dall’art. 10, comma 1, n. 4, relativa alle «…operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali, eccettuati la custodia e l’amministrazione dei titoli nonché il servizio di gestione individuale di portafogli…».

L’operazione, peraltro, in quanto resa nei confronti di soggetti residenti fuori dalla Comunità economica europea, rientrerebbe, prosegue la società, nel novero dei «servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali», in base al testo dell’art. 9, comma 1, n. 12, del d.P.R. n. 633/72 vigente all’epoca dei fatti, che si riferisce appunto alle operazioni di cui ai numeri da 1 a 4 dell’art. 10; e, in quanto tale, sarebbe non imponibile.

Per conseguenza, prosegue la contribuente, le operazioni di cessione dei titoli hanno correttamente concorso alla determinazione della percentuale di detrazione.

3.- Né potrebbe trovare spazio la diversa ricostruzione proposta dall’Agenzia, In base alla quale non vi sarebbe affatto una doppia operazione, ma un unitario mandato alla sottoscrizione e alla gestione dei titoli affidati alla U. dalla controllante LFB; sicché non si ravviserebbe alcuna cessione di titoli, ma un mero riaddebito alla banca libica delle somme impiegate per la sottoscrizione.

3.1.- E ciò perché, sottolinea la U., è la prima operazione a caratterizzare il mandato a essa conferito dalla propria controllante.

Questa prima operazione, si è visto, è fuori campo iva, e non consente l’applicabilità della disciplina del mandato senza rappresentanza stabilita dall’art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 633/72, che pur sempre si riferisce a prestazioni di servizi rese o ricevute dal mandatario; sicché la seconda operazione sarebbe disancorata dalla prima, estranea quindi al mandato, e soggetta autonomamente al regime d’imponibilità a iva, sia pure in esenzione da imposta.

4.- La ricostruzione offerta dalla società non giova alle ragioni del ricorso, perché si pone in contrasto con la giurisprudenza unionale.

4.1.- Diversamente da quanto sostiene la U., difatti, il mero acquisto e la mera vendita di titoli negoziabili non sono affatto  operazioni imponibili, per quanto esenti, ma costituiscono attività fuori dal campo iva «dal momento che l’unico reddito risultante da tali operazioni è costituito dall’eventuale profitto al momento della vendita di tali titoli» (Corte giust. 29 aprile 2004, causa C- 77/01, Empresa de Desonvolvimento Miniero SGPS, punto 58)

4.2.- Quella Corte ha al riguardo chiarito che in linea di principio queste operazioni non possono costituire di per sé attività economiche, anche se l’art. 13, parte B, lett. d), punto 5, della sesta direttiva fa rientrare le operazioni relative a titoli nella sfera di applicazione dell’imposta (conformemente a quanto stabilisce l’art. 10, comma 1, n. 4, del d.P.R. n. 633/72).

E ciò perché «…le operazioni previste da tale disposizione sono quelle consistenti nel trarre redditi aventi carattere stabile da attività che esulano dall’ambito del mero acquisto e della vendita di titoli, come le operazioni compiute nell’esercizio di un’attività commerciale di compravendita di titoli» (Corte giust. 29 aprile 2004, in causa C-77/01, cit., punto 59; in termini, con riferimento alla vendita di azioni, Corte giust. 17 ottobre 2018, causa C- 249/17, Ryanair, punto 16).

4.3.- Nel caso in esame, di contro, il giudice di merito ha accertato che la bassissima remunerazione dell’attività svolta da U. palesava l’interesse economico della sua controllante e, per conseguenza, ha escluso la sussistenza di un’attività economica ai fini iva di commercializzazione dei titoli.

La valutazione, incentrata sull’importo minimo della commissione, è legittima alla luce della giurisprudenza unionale, che ravvisa uno dei criteri per la qualificazione di un’attività come  economica appunto nell’importo degli introiti (Corte giust. 12 maggio 2016, causa C-520/14, Gemeente Borsele, punto 31), non è stata aggredita in fatto ed è destinata a restare ferma, perché col ricorso la contribuente si limita a proporre una lettura diversa delle medesime circostanze di fatto.

5.- Un’impresa che si dedichi, come la U., ad attività consistenti nella vendita di titoli negoziabili, come appunto i certificati di deposito, va considerata, in relazione a quest’attività, come un’impresa che si limita a gestire un portafoglio d’investimenti alla stregua di un investitore privato (Corte giust. 20 giugno 1996, causa C-55/94, Wellcome Trust, punto 37).

5.1.- Sicché le operazioni in questione, dalle quali, in base all’accertamento contenuto in sentenza, la U. non ha inteso trarre redditi aventi carattere di stabilità, neanche costituiscono «il prolungamento diretto, permanente e necessario dell’attività  imponibile» della contribuente, in quanto tale rientrante nell’ambito  di applicazione dell’iva (secondo le precisazioni di Corte giust. 8 novembre 2018, causa C-502/17, C&D Foods Acquisition ApS, punto 35).

6.- Qualificata l’attività di cessione dei certificati di deposito come attività fuori dal campo iva, l’obiettivo di neutralità garantito dal sistema comune dell’iva ne comporta l’esclusione dal calcolo del prorata di detrazione (da ultimo, Corte giust. 8 maggio 2019, causa C- 566/17, Wigzek Gmin Zagkbia Miedziowego, punto 28).

6.1.- E l’esclusione dal calcolo delle operazioni in questioni conduce alla riduzione della percentuale di detraibilità, evidenziando la legittimità della pretesa impositiva.

7.- Le considerazioni che precedono comportano l’assorbimento del secondo e del terzo motivo di ricorso, che sotto diversi aspetti aggrediscono la valutazione di elusività delle operazioni.

8.- Il consolidato indirizzo della giurisprudenza unionale comporta poi l’infondatezza dell’ultimo motivo di ricorso, col quale la società si duole della violazione a falsa applicazione dell’art. 8 del d.lgs. n. 546/92, dell’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 472/97 e dell’art. 10 della I. n. 212/00, non sussistendo l’obiettiva incertezza prospettata.

9.- Il ricorso va in conseguenza rigettato, con l’affermazione del seguente principio di diritto:

In tema di iva, la società bancaria che, dopo aver sottoscritto certificati di deposito, li ceda alla propria controllante ricevendone commissioni estremamente basse, inidonee a evidenziare la natura commerciale della vendita, svolge un’attività fuori dal campo iva, che va per conseguenza esclusa dal calcolo del prorata di detrazione“.

9.1.- Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la società a pagare le spese, che liquida in euro 13.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.