CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 02 ottobre 2020, n. 21111 – Ai soggetti coinvolti nelle «frodi carosello», oltre che nelle interposizioni fittizie trilaterali come quella di specie, non è più contestabile, alla luce della nuova norma, la deducibilità dei costi, in quanto i beni acquistati non sono stati utilizzati direttamente «al fine di commettere il reato» ma, salva prova contraria, per essere commercializzati e venduti