CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 03 agosto 2018, n. 20501

Licenziamento disciplinare – Reiterazione della condotta – Addebiti ristretti ad un brevissimo arco temporale rispetto ai numerosi anni di servizio pregresso – Ricorso inammissibile – Violazione delle norme denunciate, tratta in maniera incongrua e apodittica – Generale rivisitazione del materiale di causa e richiesta di un nuovo apprezzamento nel merito

Fatti di causa

1. Con nota del 22.4.2011, la società A. aveva contestato a T. L. di avere, in qualità di cassiera in servizio presso l’esercizio sito nell’area di Frascati, incassato, in taluni casi, gli importi di acquisti senza eseguire alcuna registrazione ed omettendo di consegnare lo scontrino ai clienti, in altri casi, effettuato registrazioni parziali, incassando, però, somme corrispondenti all’intero importo degli acquisti, per complessive tredici transazioni.

2. Era seguito il licenziamento disciplinare intimato il 9.6.2011, avverso il quale la dipendente aveva proposto ricorso chiedendone l’annullamento e l’applicazione dell’apparato sanzionatorio previsto dall’art. 18 I. 300/70, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dalla I. 92/2012.

3. Il Tribunale di Velletri aveva ritenuto i fatti addebitati provati, alle luce delle convergenti e puntuali dichiarazioni rese dal direttore dell’A. e da altri testi, alcuni dei quali collaboratori della L. S. s.r.l., e rilevato che le condotte fossero tali da configurare gli illeciti disciplinari contestati, valutata anche la reiterazione delle stesse e l’impossibilità per l’azienda di apprestare difese continuative rispetto a tali comportamenti.

4. La decisione era confermata, con sentenza del 12.4.2016, dalla Corte di appello di Roma, che ne riformava il solo capo sulle spese, sul rilievo che gli accertamenti effettuati in primo grado non fossero inficiati dalle censure formulate e che le deposizioni dei testi avevano trovato riscontro negli scontrini relativi alle registrazioni parziali recanti il codice identificativo della T., nella documentazione relativa ai turni di servizio prestati dalla predetta, nelle distinte di versamento e nei giornali di fondo delle casse presso cui la stessa era in servizio in occasione delle registrazioni parziali, da cui era emersa una piena coincidenza con quanto riferito dai testi, nonché nell’assenza di differenze positive di cassa in relazione ai beni acquistati e non registrati. La Corte rilevava che non risultava violato il principio di immediatezza della contestazione, da intendersi in senso relativo e da valutare in relazione alla molteplicità dei fatti costituenti la condotta contestata, connotata da un illecito continuato per il quale era rilevante il momento di cessazione della stessa per una completa conoscibilità, tenuto, altresì, conto della complessità dell’organizzazione aziendale e dei controlli terminati in data 21.4.2011, cui era seguita, il giorno successivo, la formalizzazione della contestazione. Riteneva il giudice del gravame che la sanzione era del tutto proporzionata alla gravità della condotta anche in relazione alla previsione della sanzione del licenziamento in tronco da parte della contrattazione collettiva dell’ipotesi, assimilabile a quella esaminata, dell’asportazione di materiale all’interno dell’azienda (art. 183, comma 3, lett. h, del c.c.n.I. di riferimento).

5. Di tale decisione ha domandato la cassazione la T., affidando l’impugnazione a due motivi, cui ha resistito, con controricorso, l’A. s.p.a., che ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo, è denunziata violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e dell’ art. 5 I. 604/66, nonché degli artt. 1175 e 1365 c.c., sul rilievo che gli addebiti mossi alla lavoratrice erano ristretti ad un brevissimo arco temporale intercorrente tra il 14.3.2011 ed il 21.4.2011, e che i trentadue anni di servizio pregresso dovevano indurre a valutazione diversa da quella compiuta, specie avuto riguardo al mancato riscontro delle dichiarazioni dei testi attraverso apparecchi audiovisivi ed alla mancanza di prova che la merce non registrata, neanche bene individuata, fosse stata sottoposta all’attenzione della cassiera. Inoltre, secondo la ricorrente, i controlli erano stati eseguiti a campione e solo successivamente e su sollecitazione vi erano stati controlli mirati, secondo quanto riferito dal teste C., la cui deposizione era risultata, peraltro, anche contrastante con quella reso da altro teste, che aveva riferito di non avere mai ricevuto segnalazioni della necessità di controlli mirati.

2. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti è dedotto con riguardo a precedenti della storia lavorativa, che aveva visto l’annullamento di un precedente licenziamento per erroneo superamento del periodo di comporto, elementi che dovevano indurre a ritenere che il nuovo licenziamento avesse un carattere preordinato con pretestuose e non comprovate rilevazioni, e si sostiene nel motivo che la lunga anzianità della lavoratrice in azienda e la non rilevante gravità dell’illecito dovevano condurre a ritenere non pregiudicato in modo irreparabile il vincolo fiduciario e la proporzionalità agli addebiti contestati di una sanzione conservativa.

3. Il ricorso è da rigettare, quanto al primo motivo dovendo ritenersi che nessuna inversione dell’onere probatorio sia imputabile alla decisione impugnata e che una tale situazione non è rappresentata nei motivi anzidetti, con la conseguenza che la doglianza è mal posta. Nella specie, la violazione delle norme denunciate è tratta, in maniera incongrua e apodittica, dal mero confronto con le conclusioni cui è pervenuto il giudice di merito. Di tal che la stessa – ad onta dei richiami normativi in essi contenuti – si risolve nel sollecitare una generale rivisitazione del materiale di causa e nel chiederne un nuovo apprezzamento nel merito, operazione non consentita in sede di legittimità neppure sotto forma di denuncia di vizio di motivazione.

Non si pone nel motivo alcuna censura che attenga all’erronea ricognizione della fattispecie astratta prevista da una norma di legge che implichi un problema interpretativo della stessa, ma si allega un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante una diversa prospettazione delle risultanze di causa, valutazione che inerisce al tipo giudizio di merito, non sindacabile in sede di legittimità nei termini in cui risulta dedotto il vizio. Al di là dei riscontri alle deposizioni puntualmente riportati in motivazione, è stato osservato dalla Corte del merito che la documentazione acquisita (scontrini relativi alle registrazioni parziali recanti il codice identificativo della T., turni di servizio, distinte di versamento e giornali di fondo delle casse presso cui la ricorrente era in servizio) non era stata oggetto di alcuna specifica contestazione ad opera della ricorrente, la cui identificazione era stata possibile anche in relazione all’utilizzo del badge personale, che ne aveva consentito l’identificazione e la registrazione del proprio codice identificativo sul giornale di fondo, rendendo le operazioni effettuate alla stessa riferibili.

4. Quanto alla proporzionalità della sanzione, la circostanza che nel breve arco temporale la Trifella fosse incorsa in più omissioni riguardanti la mancata registrazione di prodotti venduti denota che un tale tipo di operazioni sia stato probabilmente effettuato anche in altre occasioni. Pertanto, la reiterazione dell’illecito ne evidenziava, come bene ritenuto dalla Corte, la gravità, a prescindere dall’assenza di precedenti disciplinari in capo alla stessa, dovendo considerarsi che la valutazione in ordine alla proporzionalità inerisce ad un tipico giudizio di merito la cui censura non è prospettabile nei termini generici in cui risulta formulata, non rilevando la circostanza della tenuità del danno patrimoniale cagionato all’azienda, quanto la idoneità della condotta tenuta a porre in dubbio la futura correttezza dell’adempimento della prestazione lavorativa in relazione agli obblighi assunti, specie in relazione alla posizione di cassiera, caratterizzata da particolare fiducia riposta dal datore.

5. In ordine al carattere ritorsivo e persecutorio del recesso evidenziato dalla ricorrente, nessuna deduzione a tal fine formulata nell’atto di gravame la stessa ha trascritto nel presente ricorso, per cui la censura risultata connotata da assoluta novità.

6. Il vizio di omesso esame è mal prospettato e neanche deducibile in caso di doppia conforme, come è stato nella specie.

7. Alla stregua di tali considerazioni, deve pervenirsi al rigetto del ricorso della T..

8. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza della ricorrente e sono liquidate in dispositivo.

9. Sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, dPR 115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 3500,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, nonché al rimborso delle spese forfetarie in misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art.13, comma ibis, del citato D.P.R.