CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 03 agosto 2018, n. 20504
Verbale di accertamento Inps – Imprese che realizzano un incremento occupazionale – Sgravi – Diritto – Presupposti – Incremento occupazionale calcolato al netto delle diminuzioni occupazionali
Fatti di causa
La Corte d’appello di Messina, in riforma del Tribunale di Caltanissetta, ha accolto le opposizioni proposte dalla soc S. E. a r.l. al verbale di accertamento dell’Inps nonché alla cartella esattoriale relativa al pagamento di contributi ed ha affermato il diritto della società a godere degli sgravi di cui all’art. 3, comma 5, L. n. 448/1998, previsti per le imprese che realizzino un incremento occupazionale.
Secondo l’Inps la soc, S. E. non aveva diritto al beneficio in quanto l’incremento occupazionale andava calcolato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatasi nelle società sulle quali la S. E. aveva un controllo di fatto, così come inteso dall’art. 2359 cc., e cioè le soc consortili T. 50 e A. srl, di cui la S. E. era titolare del 50% delle quote .
Secondo la Corte territoriale la mera detenzione del 50% del capitale sociale da parte della S. E. non poneva quest’ultima in condizioni di poter esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria delle due società, tenuto conto che il restante capitale delle suddette due società era detenuto da un unico altro socio L. P. A. srl, del tutto autonomo ed indipendente fino a prova contraria, e che, anzi, dalla lettura dei verbali emergeva che le delibere assembleari erano state prese alla presenza dell’intero capitale sociale senza che la Salp Edil avesse mai assunto un’influenza dominante.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’Inps con un unico articolato motivo. Resiste la soc S. E. srl con controricorso nonché la soc Riscossione Sicilia spa che propone anche ricorso incidentale.
Ragioni della decisione
1.L’Inps denuncia violazione dell’art. 3, commi 5 e 6, L. n. 448/1998; dell’art. 4, comma 1°, L n 448/2001, nonché degli artt. 2359 cc e 2697 cc.
Si duole che la Corte territoriale abbia escluso che la soc S. E., titolare del 50% delle quote della soc T. 50 e della soc A. Costruzioni, avesse un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria delle suddette società. Sottolinea che la finalità della legislazione degli sgravi era quella di incentivare l’occupazione in alcune zone del territorio nazionale riducendo gli oneri contributivi a carico delle imprese e che, tuttavia, era necessario che tali benefici fossero concessi solo a quegli imprenditori che avessero incrementato effettivamente l’occupazione ed in particolare, in caso di collegamenti societari, il legislatore prevedeva che l’incremento di occupazione fosse valutato globalmente tenendo conto di tutti i dipendenti occupati presso le aziende collegate o controllate.
Deduce che la S. E., con la titolarità del 50% delle quote, aveva voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria delle suddette società. Osserva, inoltre, che L. P. S. era amministratore delegato di entrambe le soc. consortili ed era anche socio della S. E.; che tutte le società svolgevano attività edile , avevano sede al medesimo indirizzo ed il capitale sociale residuo delle due società consortili era nelle mani della soc L. P. A. srl.
2. Il ricorso deve essere accolto.
L’art. 3, comma 5, L. n. 448 del 1998 riconosce ai datori di lavoro privati ed agli enti pubblici economici, operanti in alcune regioni , uno sgravio dei contributi dovuti all’INPS “per i nuovi assunti negli anni 1999, 2000 e 2001 ad incremento delle unità effettivamente occupate al 31 dicembre 1998”.
Il comma 6, lett. d), dell’articolo citato stabilisce , per quel che qui rileva,che “le agevolazioni previste dal comma 5 si applicano a condizione che: …d) l’incremento della base occupazionale venga considerato al netto delle diminuzioni occupazionali in società controllate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto…”.
Alla concessione dei benefici contributivi previsti dalla norma in caso di incremento occupazionale ostano, pertanto, sia quei rapporti tra imprese che si concretizzano in quelle forme di controllo e collegamento espressamente regolate dall’art. 2359 cc, sia quei rapporti tra imprese che si traducano, sul piano fattuale, in condotte costanti e coordinate di collaborazione, di comune agire sul mercato in ragione di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti perduranti legami di interessi ,anche essi comuni, che conducano ad ideare o fare attuare operazioni coordinate di ristrutturazione, comportanti licenziamenti da parte di un’impresa e l’assunzione di lavoratori da parte dell’altra ,senza che in tale evenienza il rapporto di lavoro possa essere considerato nuovo ai fini contributivi (cfr Cass n. 16288/2011). In sostanza deve negarsi il diritto a godere dei benefici tutte le volte che circostanze oggettive attestino l’utilizzazione dei benefici per finalità diverse da quelle per le quali sono stati concepiti.
Alla luce delle citate disposizioni deve, pertanto, affermarsi che l’attribuzione dei benefici contributivi in esame in tanto è giustificata in quanto si traduca in un reale incremento occupazionale di cui sussista la prova e che, invece, tale incremento occupazionale è da escludersi allorché ricorrano le ragioni ostative elencate alla lettera I) citata.
3. Con riferimento all’onere probatorio costituisce principio più volte affermato da questa Corte che, in materia di sgravi e fiscalizzazioni, essendo il pagamento dei contributi un’obbligazione nascente dalla legge, spetta al debitore dimostrare il suo esatto adempimento e, quindi, grava sull’impresa che vanti il diritto al beneficio contributivo l’onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata (cfr. Cass. n. 5137/2006, Cass. Sez. U. n. 6489/ 2012; da ultimo, Cass. n. 13011/ 2017).
Nella fattispecie era onere della società Salp Edil, che invoca i benefici, dare la prova che si trattava di una genuina operazione di incremento occupazionale.
4. Questa Corte ha, altresì, specificato con riferimento alla questione se sia il datore di lavoro, aspirante al beneficio, che deve dimostrare l’inesistenza di situazione ostative, ovvero sia l’Istituto che ne debba fornire la prova come fatto impeditivo, che “occorre dunque chiedersi nelle varie fattispecie se un determinato fatto sia costitutivo dell’effetto (es., la buona fede, la diligenza, l’assenza di cause giustificative, ovvero di cause ostative, come nella specie), ovvero se il suo contrario ne impedisca la nascita (es., la mala fede, la colpa, la presenza di una causa giustificativa, ovvero la presenza di una causa ostativa). Ed infatti se di fatto costitutivo si tratta, non vi è dubbio che l’onere probatorio sul punto spetti all’attore, mentre se è fatto impeditivo il relativo onere non può che spettare al convenuto” (cfr. Cass 18487/2003, n. 2616/2010).
Nella fattispecie il dato normativo consente di ritenere che spetta alla società che richiede il beneficio fornire la prova degli elementi costitutivi vale a dire dell’incremento occupazionale e della mancanza di finalità elusive e cioè dell’insussistenza di un collegamento tra aziende tale da potersi affermare che queste fanno capo ad un unico soggetto ,anche per interposta persona, o che sussiste una situazione di controllo societario.
Fa carico, quindi, alla soc S. E., che contesta la pretesa dell’INPS a ricevere nella sua interezza il contributo, dimostrare che ricorrono le condizioni richieste dalla legge per averne diritto.
5. Ciò premesso venendo ad esaminare la fattispecie in esame va rilevato che la Corte territoriale non si è attenuta ai suddetti principi atteso che, a fronte della contestazione dell’Inps, che aveva dedotto elementi di sospetto (I’identità di sede e di attività ,nonché il comune riferimento soggettivo negli assetti proprietari), dopo aver esaminato l’ipotesi di cui all’art. 2359 cc, ha affermato che “se è vero che la S. E. ha acquisito il 50% delle società T. 50 e A., è anche vero che l’ulteriore 50% delle suddette società è detenuto da un unico altro socio, la soc L. P. A. srl, del tutto autonomo ed indipendente, fino a prova contraria, dalla società appellante la Corte territoriale mostra di non considerare che era onere della soc Salp Edil fornire la prova che gli assetti proprietari consentivano , comunque, di escludere un controllo societario o la riconducibilità delle varie società ad un unico gruppo, come contestato dall’Inps.
Quest’ultimo nel verbale ispettivo aveva evidenziato, infatti, che tutte le società ruotavano intorno a tre soggetti aventi tutti lo stesso cognome “L. P.” l’amministratore delegato di entrambe le società consortile era L. P. S. il quale era anche socio della S. E.; le tre società svolgevano la stessa attività nel settore dell’edilizia ed avevano sede presso lo stesso indirizzo, anche se collocate su piani ed ingressi diversi.
La Corte territoriale, pertanto, avrebbe dovuto accertare se la soc S. E. avesse fornito la prova dell’inesistenza di una sua posizione dominante o di collegamenti o controlli societari tali per cui l’incremento occupazionale avrebbe dovuto essere valutato globalmente tenendo conto di tutti i dipendenti occupati presso le aziende collegate o controllate.
6. Va, altresì accolto il ricorso incidentale proposto dalla soc Riscossioni Sicilia spa. Quest’ultima denuncia nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cpc non avendo la Corte d’appello esaminato e deciso sull’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevato dalla soc S. Sicilia (ora Riscossioni Sicilia) come risultante a pag 2 della comparsa. Poiché a riguardo è palese che la questione non è stata esaminata dalla Corte d’appello anche il ricorso incidentale deve essere accolto.
7. In conclusione la sentenza impugnata deve essere cassata dovendo il giudice di rinvio esaminare se la soc SalpEdil abbia fornito la prova, sulla stessa incombente ,del diritto ad usufruire dei benefici contributivi nonché la fondatezza o meno dell’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla soc Riscossioni Sicilia.
Il giudice di rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso principale e quello incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione ai ricorsi accolti e rinvia alla Corte d’appello di Catania anche per le spese del presente giudizio.
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