CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 03 agosto 2021, n. 22185
Previdenza – Pensione costituita da trattamento obbligatorio e da integrazione aziendale – Perequazione automatica – Applicabilità esclusiva alla quota a carico del Fondo aziendale
Fatti di causa
Con sentenza dell’11.2.15, la corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza 28.10.11 del tribunale della stessa sede, che aveva rigettato la domanda di vari pensionati ricorrenti volta alla rivalutazione delle loro pensioni complementari, ritenendo applicabile l’articolo 59 comma 13 legge n. 449 del 97 in modo unitario per tutti i trattamenti previdenziali, siano essi corrisposti dall’AGO o da fondi alternativi e complementari.
Avverso tale sentenza ricorrono i pensionati per un motivo, cui resiste Unicredit con controricorso, illustrato da memoria.
Motivi della decisione
Con unico motivo si deduce violazione dell’articolo 59 comma 13 predetto, per avere la sentenza impugnata trascurato che la previdenza privata è estranea alle esigenze limitative della perequazione. Si chiede quindi nel merito condanna al pagamento di somme quantificate sulla base di conteggi.
Il controricorrente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’autosufficienza per non essere riportata la domanda in primo grado e in appello. L’eccezione è infondata in quanto il ricorso contiene gli elementi essenziali e dal tenore dello stesso è comunque ben evincibile l’oggetto del contendere, limitato peraltro ai soli profili di diritto evidenziati nella sentenza impugnata.
Nel merito, il ricorso è fondato.
Questa Corte ha già precisato (Cass. Sez. L-, Ordinanza n. 25685 del 11/10/2019, Rv. 655482 – 01; Cass. 5 novembre 2020 n. 24777; Cass. 9 novembre 2020 n. 25052) che la norma dell’art. 59, comma 13, della l. n. 449 del 1997, che prevede la sospensione della perequazione automatica al costo della vita, concerne solo i trattamenti previdenziali obbligatori e quelli specificamente contemplati da tale disposizione, e non si applica alla pensione integrativa a carico del fondo aziendale, che ha natura retributiva (e non previdenziale); ne consegue, con riferimento ai titolari di pensione costituita dal trattamento previdenziale obbligatorio e da pensione integrativa a carico di apposito Fondo aziendale, che l’adeguamento della pensione spettante non si applica sull’intero importo ma solo sulla quota parte relativa al trattamento integrativo, restando escluso invece l’adeguamento della quota di pensione relativa al trattamento obbligatorio (nel medesimo senso anche Cass. Sez. L, Sentenza n. 10556 del 07/05/2013,Rv. 625974 – 01, ed altre precedenti).
Per quanto detto, la sentenza impugnata deve essere cassata; la causa va rinviata alla corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese di lite.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese di lite.
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