CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 03 agosto 2021, n. 22186
Trattamento pensionistico integrativo sulla base di convenzione aziendale – Domanda – Rigetto
Fatti di causa
Con sentenza del 25.6.15 la corte d’appello di Salerno ha confermato la sentenza del tribunale di Nocera Inferiore del 21.3.13, che aveva rigettato la domanda del sig. N. volta al conseguimento di trattamento pensionistico integrativo sulla base di convenzione aziendale del 5.9.85.
In particolare, la corte territoriale ha escluso che la disciplina prevedesse sempre una integrazione (essendo questa invece prevista – ex articolo 2 – solo ove la pensione non raggiungesse il trattamento complessivamente garantito) ed ha ritenuto che non erano state provate le circostanze fattuali alla base del diritto invocato.
Avverso tale sentenza ricorre il pensionato per un motivo, cui resiste la banca con controricorso illustrato da memoria.
Motivi della decisione
Con unico motivo si deduce violazione degli articoli da uno a sette della convenzione e del regolamento 5.9.85, nonché violazione degli articoli 1362 e ss.
Il ricorso è inammissibile.
In primo luogo, il ricorrente lamenta una violazione diretta della convenzione, la quale non rientra tra gli atti rilevanti nel sindacato di questa Corte.
Anche la doglianza relativa alla violazione delle regole di interpretazione del contratto si limita ad un generico richiamo delle disposizioni codicistiche, senza specificamente indicare i canoni interpretativi violati e senza precisare il modo per il quale si determina la violazione o falsa applicazione degli stessi; la censura, si risolve quindi nella mera esposizione di altro – astrattamente possibile – esito interpretativo del testo negoziale (tra le tante, Cass. Sez. 1 – , Ordinanza n. 16987 del 27/06/2018, Rv. 649677 – 01; Sez. 3 – , Sentenza n. 28319 del 28/11/2017, Rv. 646649 – 01); Sez. L, Sentenza n. 25728 del 15/11/2013, Rv. 628585 – 01 ; Sez. L, Sentenza n. 11685 del 23/06/2004, Rv. 573860 – 01).
Spese secondo soccombenza.
Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3500 per competenze professionali ed Euro 200 per esborsi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
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