CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 03 dicembre 2019, n. 31460
Tributi – TARSU – Immobile utilizzato per attività stagionale – Riduzione – Esclusione – Tassa dovuta per tutto l’anno
Rilevato che
Il Comune di Barano d’Ischia articola due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 2058/12/16 della CTR Campania, del 22.01.2016, che ha accolto solo in parte l’appello del Comune contro la sentenza della CTP di Napoli n. 24692/2014, che, in accoglimento del ricorso di M.V. e M.E., ha annullato l’avviso di pagamento TARSU 2007, riguardante l’esercizio Bar, Ristorante e Stabilimento di via M..
Considerato che
Con il primo motivo il ricorrente, in relazione all’art. 360 n. 3) del cod.proc.civ., lamenta la violazione o falsa applicazione dell’artt. 62 d.lgs 507/1993, avuto riguardo al carattere di stagionalità riconosciuto in sentenza all’attività del contribuente, affermando che la Commissione, avendo riconosciuto carattere di presupposto dell’imposizione alla natura stagionale dell’attività di balneazione, ha male interpretato l’elemento essenziale della tassa e la deroga di cui al secondo comma dell’art.62 D.Igs n. 507/93. Il presupposto dell’imposizione, infatti, va individuato nella oggettiva condizione di inutilizzabilità mentre la Commissione ha individuato il presupposto in una prassi locale che ha mero carattere ipotetico e soggettivo.;
con il secondo motivo, in relazione all’art. 360 n. 3) del cod.pro.civ., lamenta violazione o falsa applicazione dell’art. 66 d.lgs 507/1993 perché la CTR non è legittimata a sostituirsi al Comune, nello stabilire l’entità della riduzione tariffaria, in mancanza di una delibera o regolamento che disciplini tale materia, potendo il giudice, solo disapplicare un atto amministrativo ove ritenuto non legittimo.
Premesso che i motivi di ricorso vanno esaminati congiuntamente perché consequenziali , ritiene la Corte fondato il ricorso.
Il presupposto impositivo della Tarsu è l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti (D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 1).
Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell’anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione (art. 62, comma 2, D.Lgs. cit.). L’art. 66, inoltre, prevede la facoltà per i Comuni di ridurre la tariffa fino ad un terzo per le aree scoperte, adibite ad uso stagionale o non continuativo , risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi, ponendo a carico del contribuente l’onere di formale denuncia delle riduzioni delle superfici e quelle tariffarie e l’obbligo, a pena di sanzioni, della denuncia del venir meno delle condizioni per fruire della riduzione.
L’art. 62, pone quindi a carico dei possessori di immobili una presunzione legale relativa di produzione di rifiuti. Ne consegue che l’impossibilità dei locali o delle aree a produrre rifiuti per loro natura o per il particolare uso, prevista dall’art. 62, comma 2, non può essere ritenuta in modo presunto dal giudice tributario, essendo onere del contribuente indicare nella denuncia originaria o di variazione le obiettive condizioni di inutilizzabilità, le quali devono essere “debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione”. Le esclusioni non sono, pertanto, automatiche, giacché a tenore della norma su indicata, la presunzione iuris tantum di produttività è superabile solo dalla prova contraria del detentore dell’area e le circostanze escludenti la produttività e la tassabilità debbono essere dedotte dal contribuente o nella denuncia originaria o in quella in variazione, ed essere debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi rilevabili direttamente, o a mezzo di idonea documentazione (Cass. 19459/03, 19173/04). La norma cit. come dianzi detto – indica come causa di esclusione dell’obbligo del tributo le condizioni di obiettiva” impossibilità di utilizzo dell’immobile, che – di certo – non possono essere individuate nella mancata utilizzazione dello stesso legata alla volontà o alle esigenze del tutto soggettive dell’utente (Cass. 18316/04, 17524/09), e neppure al mancato utilizzo di fatto del locale o dell’area, non coincidendo – com’è evidente – le prime ed il secondo con l’obiettiva non utilizzabilità dell’immobile, ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 2 (Cfr Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9633 del 13/06/2012; Cass. 22770/09).
Situazione regolamentata compiutamente, quanto al presupposto ed alla valenza, e affatto diversa da quella prevista dall’art. 66 cit., più comunemente conosciuta come stagionalità. E’ di tutta evidenza che la normativa ha posto una chiara distinzione tra esclusione dell’obbligo del pagamento della tassa – connessa alla inutilizzabilità oggettiva dell’immobile (art.62 c.2 decreto cit.)- e la riduzione dell’importo della tassa , come facoltà per i Comuni di prevedere, nei propri atti normativi , una riduzione dell’importo della tassa a favore del contribuente in conseguenza dell’uso stagionale o non continuativo dei locali diversi dalle abitazioni e delle aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività, regolando le fattispecie in modo peculiare e ponendo a carico del contribuente ,come nel primo caso, un onere di dichiarazione e di prova delle situazioni fattuali.
Nel caso in esame, la CTR ha ritenuto sussistenti i presupposti dell’esenzione TARSU – per i mesi da ottobre ad aprile – sulla base delle seguenti testuali circostanze : a) l’obiettiva condizione di non utilizzabilità nel corso dell’anno” dell’area destinata ad attività di balneazione marittima” già denunciata dal contribuente; b) tale circostanza è riscontrabile, così come vuole la legge,”in base ad elementi obbiettivi direttamente rilevabili”, posto che per clima e per costume antropologico, alla latitudine di Barano d’Ischia, non è uso fare abitualmente bagni di mare dal 1° ottobre al 30 aprile, per cui in questo periodo dell’anno lo stabilimento non poteva che essere non attivo, e la relativa area impossibilitata a produrre rifiuti.
Tali uniche considerazioni sono state valorizzate dal giudice di appello e poste a fondamento esclusivo della decisione, senza peraltro che risulti comprovata la peculiare denuncia di riduzione delle superficie e tariffarie richiesta dall’art. 66 su citato. In realtà lo stesso giudice, in altra parte della motivazione, afferma che la denuncia annuale ex art. 70 del D.Lgs 507/1993 non è idonea a comprovare la variazione denunciata perché in contrasto con il dato oggettivo risultante dalla concessione demaniale, che conferma la concessione per l’intera volumetria senza eccezioni .
Ne consegue un deficit probatorio oggettivo circa la pretesa riduzione stagionale per il mancato adempimento dell’onere di comprovare la spettanza della riduzione di imposta, alla stregua degli elementi formali suindicati. Va, conseguentemente accolto il ricorso, cassata l’impugnata sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, ex art. 384 c.p.c., rigettato l’originario ricorso introduttivo.
La particolarità della questione costituisce giusto motivo per la compensazione delle spese del giudizio di merito: le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo dei contribuenti. Compensa le spese del giudizio di merito.
Condanna i contribuenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 1400,00,oltre spese generali ed accessori di legge.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Corte di Cassazione sentenza n. 25632 depositata il 31 agosto 2022 - Ai fini della tassabilità delle aree scoperte rileva esclusivamente la natura operativa delle stesse, intesa quale idoneità a produrre rifiuti ulteriori rispetto al locale e all'area…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 23 giugno 2020, n. 12301 - In tema di tasse per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), vanno assoggettati all'imposta, ai sensi dell'art. 62 del d. lgs. 16 novembre 1993, n. 507, i magazzini destinati al…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 23137 depositata il 31 luglio 2023 - In presenza di locali destinati alla produzione di rifiuti speciali non assimilati, per lo smaltimento dei quali il contribuente deve necessariamente provvedere in proprio tramite…
- Corte di Cassazione sentenza n. 16645 depositata il 23 maggio 2022 - E’ facoltà dei singoli Comuni prevedere nel regolamento comunale che gli edifici adibiti a culto religioso siano esenti da Tari e Tarsu purché la norma venga applicata in armonia con…
- CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 37420 depositata il 21 dicembre 2022 - In tema di tassa per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani (TARSU) pur in caso di omissione della denuncia di cessazione di occupazione dell'immobile nell'anno in cui tale…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 11 settembre 2019, n. 22705 - In materia di tassa sui rifiuti solidi urbani, il tributo « è dovuto unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti in quanto la detenzione o…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…
- L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione
L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione, infatti il risparmio fiscale…
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…