CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 03 dicembre 2019, n. 31519 – Il collegamento economico – funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non è di per sé sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche all’altra, a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare – un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro