CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 03 dicembre 2019, n. 31527
Licenziamento – Soppressione posizione organizzativa – Redistribuzione delle relative mansioni tra altri dipendenti – Consulente esterno – Natura ritorsiva – Mancata sottoscrizione del verbale di conciliazione per prosecuzione riduzione complessi trattamento economico – Reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro
Fatti di causa
1. La Corte di appello di Milano, con sentenza n. 635 del 2018, respingeva il reclamo proposto dall’Impresa B. s.r.l. avverso la pronuncia del Giudice del lavoro del locale Tribunale che, rigettando l’opposizione della stessa società, aveva accolto la domanda di C. B. M. G. avente ad oggetto l’impugnativa del licenziamento intimato dalla datrice di lavoro per giustificato motivo oggettivo e, ritenuta la natura ritorsiva del recesso, aveva ordinato la reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro.
2. La Corte di appello premetteva che nella lettera di licenziamento la società aveva fatto riferimento ad una più efficiente ed economica gestione dell’ufficio del personale al quale la ricorrente era addetta e alla decisione di sopprimere la posizione organizzativa dalla stessa occupata con redistribuzione delle relative mansioni tra altri dipendenti, ciò al fine di contenere i costi aziendali a causa del notevole calo del fatturato. Tanto premesso, osservava che “ciò che pare mancare è, in particolare, la dimostrazione della sussistenza del nesso causale tra la motivazione della modifica organizzativa disposta dal datore (contrazione del fatturato in un ambito di crisi) e la soppressione della posizione lavorativa” occupata dalla ricorrente; che “a ciò si aggiunge” che dalla prova testimoniale era emerso che alcune delle mansioni erano state assegnate non ad altri lavoratori già in forza nell’azienda, ma ad un consulente esterno.
2.1. Ritenuta dunque l’insussistenza del giustificato motivo oggettivo posto a base del licenziamento, la Corte osservava che vi era pure la prova dell’intento ritorsivo, il quale era desumibile dalla circostanza che il licenziamento del 22 luglio 2016 era intervenuto a distanza di un giorno dalla mancata sottoscrizione, da parte della G., del verbale di conciliazione che l’azienda aveva sottoposto ai dipendenti elencati nel verbale stesso e nel quale era prevista la prosecuzione per ulteriori due anni della riduzione del complessi trattamento economico già in vigore dal 1° gennaio 2015 al 30 giugno 2016, in forza del precedente analogo verbale di conciliazione del 15 gennaio 2015.
3. Per la cassazione di tale sentenza la società ha proposto ricorso affidato a tre motivi, cui ha resistito la G. con controricorso.
4. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.
Ragioni della decisione
1. Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 3 legge n. 604 del 1966 e dell’art. 41 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., per avere la sentenza ritenuto ingiustificato il licenziamento incentrando il giudizio su un illegittimo e inammissibile sindacato nel merito delle scelte organizzative dell’imprenditore.
In particolare, si censura la sentenza per avere ritenuto illegittimo il licenziamento con riguardo al fatto che una parte dei compiti prima svolti dalla G. erano stati demandati ad un consulente del lavoro. Tuttavia, il fatto di ricorrere alle prestazioni di un professionista esterno rientra nell’ambito della libera iniziativa economica dell’imprenditore, costituzionalmente garantita dall’art. 41 Cost.
2. Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 1418 cod. civ. e dell’art. 2729 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte di appello desunto la natura ritorsiva del licenziamento dal rifiuto della lavoratrice di sottoscrivere un verbale di accordo per una riduzione temporanea del suo trattamento economico, proposta che l’azienda aveva sottoposto a tutte le maestranze.
Si deduce che la Corte territoriale aveva errato nell’applicare l’art. 1418 cod. civ. poiché il motivo illecito, per giurisprudenza costante, deve essere il motivo unico e determinante del recesso e non poteva dunque dipendere dal solo indizio costituito dalla prossimità temporale del rifiuto della lavoratrice di sottoscrivere l’accordo, il quale peraltro si inseriva pacificamente nel conte di una gravissima crisi economica e finanziaria dell’azienda. Al più l’insussistenza del giustificato motivo oggettivo, ritenuta dalla Corte, avrebbe potuto integrare un’ipotesi di licenziamento ingiustificato, ma non un’ipotesi di licenziamento ritorsivo.
3. Il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 132 n. 4 cod. proc. civ. con riferimento all’art. 18, comma 4, legge n. 300 del 1970 e all’art. 1227 cod. civ. e art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., per non avere la sentenza esaminato l’eccezione sollevata la società ricorrente fin dalla sua costituzione in giudizio nella fase sommaria e poi successivamente riproposta nella fase di opposizione e in sede di reclamo, volta ad ottenere la detrazione, dal quantum risarcitorio, di quanto la lavoratrice avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione (aliunde percipiendum), onere probatorio di diligente attivazione che la lavoratrice non aveva in alcun modo assolto.
4. I primi due motivi sono inammissibili, il terzo è infondato.
5. Il primo motivo è inammissibile per carenza di interesse. E’ tale il ricorso per cassazione con il quale si contesti esclusivamente un argomento che, nella motivazione della sentenza, è stato speso dal giudice di appello ad abundantiam e costituisca un mero obiter dictum, che non ha influito sulla decisione, la cui ratio decidendi è, in realtà, rappresentata dal rigetto già argomentato in ordine ad un profilo in sé assorbente (cfr. in ordine agli argomenti svolti ad abundantiam dal giudice di merito, Cass. n. 30354 del 2017, n. 22782 del 2018).
5.1. Nel caso in esame, la sentenza si fonda sul rilievo della mancata dimostrazione, da parte datoriale, che ne aveva l’onere, del nesso causale tra la addotta crisi economica e la necessità di sopprimere la posizione occupata dalla odierna resistente. Tale ratio decidendi, su cui la sentenza si fonda, non è stata in alcun modo presa in esame dalla odierna ricorrente, in quanto il succinto primo motivo di ricorso è volto a censurare esclusivamente l’argomento, meramente aggiuntivo e privo di decisività, secondo cui una parte delle mansioni già espletate dalla G., ossia la gestione dei rapporti con il sindacato, aveva costituito oggetto dell’affidamento ad un consulente esterno.
6. Anche il secondo motivo è inammissibile. Occorre premettere che, come chiarito da questa Corte, il licenziamento per ritorsione costituisce l’ingiusta e arbitraria reazione ad un comportamento legittimo del lavoratore colpito con conseguente nullità del licenziamento, quando il motivo ritorsivo sia stato l’unico determinante e sempre che il lavoratore ne abbia fornito prova, anche con presunzioni (cfr. tra le altre, Cass. 17087 del 2011, 6282 del 2011 e tra le più recenti Cass. n. 9468 del 2019). Nel caso in esame, la Corte di appello ha fatto ricorso alla prova per presunzioni onde risalire, dalla sequenza dei fatti accertati, all’accertamento del fatto ignoto, costituito dal motivo ritorsivo come l’unico determinante del recesso.
6.1. E’ ben vero che il non corretto utilizzo della prova per presunzioni può essere oggetto di censura in termini di violazione o falsa applicazione di norma di legge (art. 2729 cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.). Come questa Corte ha precisato, in tema di presunzioni, qualora il giudice di merito sussuma erroneamente sotto i tre caratteri individuatori della presunzione (gravità, precisione e concordanza) fatti concreti che non sono invece rispondenti a quei requisiti, il relativo ragionamento è censurabile in base all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ. (e non già alla stregua del n. 5 dello stesso art. 360), competendo alla Corte di cassazione, nell’esercizio della funzione di nomofilachia, controllare se la norma dell’art. 2729 cod. civ., oltre ad essere applicata esattamente a livello di proclamazione astratta, lo sia stata anche sotto il profilo dell’applicazione a fattispecie concrete che effettivamente risultino ascrivibili alla fattispecie astratta (Cass. n. 19485 del 2017, n. 29635 del 2018).
6.2. Tuttavia, la censura svolta nel secondo motivo di ricorso non presenta connotati di una valida censura di diritto riguardante la correttezza del ragionamento presuntivo, ove si consideri che con il ricorso per cassazione ci si duole che la Corte di appello abbia assunto come elemento decisivo la contiguità temporale del licenziamento al rifiuto opposto dalla lavoratrice di sottoscrivere l’accordo sulla riduzione temporanea del trattamento economico, “senza però inserire questo indizio nel generale contesto della complessiva situazione aziendale e della posizione della lavoratrice stessa e senza considerare il complessivo risultato della ricca attività istruttoria e probatoria espletata dal tribunale”.
6.3. Ebbene, dall’argomentare del ricorso, emerge che in esso non si svolge alcuna critica alla motivazione della sentenza impugnata ragionando e spiegando perché essa avrebbe violato nei sensi indicati dalla sopra ricordata giurisprudenza il paradigma dell’art. 2729 cod. civ. Ed anzi si svolgono argomentazioni che sono dirette a criticare la ricostruzione di dati fattuali fatta dal giudice di appello, in sostanza formulando una censura di merito che non trova neppure legittimazione nel paradigma del nuovo n. 5 dell’art. 360 e nei limiti del controllo della motivazione sulla quaestio facti indicati da Cass., Sez. Un., nn. 8053 e 8054 del 2014.
7. Il terzo motivo è invece infondato. Va ribadito in questa sede il principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui il datore di lavoro che affermi la detraibilità dall’indennità risarcitoria prevista dal nuovo testo dell’art. 18, comma 4, Stat. lav., a titolo di aliunde percipiendum, di quanto il lavoratore avrebbe potuto percepire dedicandosi alla ricerca di una nuova occupazione, ha l’onere di allegare le circostanze specifiche riguardanti la situazione del mercato del lavoro in relazione alla professionalità del danneggiato, da cui desumere, anche con ragionamento presuntivo, l’utilizzabilità di tale professionalità per il conseguimento di nuovi guadagni e la riduzione del danno (Cass. n. 17683 del 2018), dovendosi escludere che il lavoratore abbia l’onere di farsi carico di provare una circostanza, quale la nuova assunzione a seguito del licenziamento, riduttiva del danno patito (Cass. n. 9616 del 2015 e n. 23226 del 2010).
7.1. Nel caso in esame, l’elemento che si assume trascurato dalla Corte di appello sarebbe costituto dall’assenza di prova che, secondo l’assunto di parte ricorrente, la lavoratrice avrebbe dovuto fornire di essersi attivata nella ricerca di una nuova occupazione. Si assume che la stessa non aveva neppure provato di essersi iscritta nelle liste del collocamento dopo il licenziamento.
E’ evidente che il terzo motivo di ricorso muove da un ribaltamento degli oneri probatori, contravvenendo ai principi espressi in argomento dalla giurisprudenza di questa Corte.
8. In conclusione, il ricorso va rigettato, con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo per esborsi e compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, ai sensi dell’art. 2 del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.
9. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (nella specie, il rigetto del ricorso) per il versamento, da parte della società ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13 (v. Cass. S.U. n. 23535 del 2019).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna l’Impresa B. s.r.l. al pagamento delle spese, che liquida in euro 200,00 per esborsi e in euro 5.000,00 per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.
Ai sensi dell’art.13 comma 1 -quater del d.P.R. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma l-bis, dello stesso articolo
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