CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 03 dicembre 2019, n. 31532 – L’accertamento della violazione del principio della tempestività della contestazione disciplinare, spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, e rileva l’avvenuta conoscenza da parte del datore di lavoro della situazione contestata e non l’astratta percettibilità o conoscibilità dei fatti stessi