CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 03 dicembre 2021, n. 38297

Tributi – Riscossione – Cartelle di pagamento – Notifica – Irreperibilità relativa del destinatario – Deposito presso la casa comunale – Obbligo di raccomandata a.r. di avviso di deposito – Violazione – Effetti – Inefficacia della notifica

Fatti di causa

Nella controversia originata dall’impugnazione di atto di pignoramento presso terzi e di cinque cartelle di pagamento, M.L.L. propone ricorso, affidandosi a sei motivi, nei confronti dell’Agenzia delle entrate (che ha depositato atto al solo fine dell’eventuale partecipazione alla pubblica udienza) e di Equitalia Nord s.p.a. (che non ha svolto attività difensiva), avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Lombardia (d’ora in poi C.T.R.) ne aveva rigettato l’appello proposto avverso la decisione della Commissione di prima istanza la quale, dichiarato preliminarmente il proprio difetto di giurisdizione in merito all’opposizione proposta avverso il pignoramento presso terzi e il difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia delle entrate, aveva rigettato, nel merito, il ricorso avverso le cartelle di pagamento.

Preliminarmente il Giudice di appello ribadiva il già rilevato difetto di giurisdizione sull’opposizione al pignoramento nonché il difetto di legittimazione passiva dell’Ente impositore. Nel merito, la C.T.R. riteneva che il contribuente non avesse correttamente variato il proprio domicilio fiscale, non essendo la dichiarazione presentata ai fini dell’IVA equipollente o sostitutiva dell’istanza prevista dall’art. 59 del d.P.R. n. 600 del 1973.

Conseguentemente la notificazione effettuata da Equitalia Nord S.p.a. alla residenza anagrafica del contribuente era ineccepibile. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in pubblica udienza secondo le forme di cui all’art.23, comma 8-bis del d.l. n.137 del 2020, conv. con modif. dalla legge n.176 del 2020.

Il P.G. ha depositato le sue conclusioni scritte chiedendo, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla C.T.R. in diversa composizione.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa  applicazione degli artt.10 e 14 del d.lgs.n.546 del 1992, perpetrata dalla C.T.R. per avere dichiarato la carenza di legittimazione passiva dell’Agenzia delle entrate.

1.1. La censura è inammissibile non avendo il ricorrente interesse a dolersi della circostanza che la C.T.R., confermando sul punto la sentenza della Commissione tributaria di prima istanza, avesse, dichiarando il difetto di legittimazione passiva dell’ente impositore, ridotto i soggetti abilitati al contraddittorio.

2. Con il secondo motivo -rubricato: violazione e falsa applicazione dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 (anche a seguito della parziale dichiarazione di incostituzionalità di cui alla sentenza di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 258/12), dell’art. 60 del d.P.R.n.600 del 1973 e dell’art. 140 cod.proc.civ., in riferimento all’omesso invio al contribuente della raccomandata a.r. di avviso di deposito delle cartelle di pagamento nella casa comunale, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3 c.p.c. – il ricorrente si duole che il giudice di appello, pur ritenendo inammissibili i relativi motivi di appello, li abbia poi rigettati esaminandoli nel merito. Secondo la prospettazione difensiva, la C.T.R. avrebbe errato a ritenere validamente effettuata la notificazione, eseguita con deposito dell’atto presso la Casa comunale in luogo della spedizione della raccomandata, stante l’irreperibilità relativa dell’avv. L. presso la sua residenza.

2.1 La censura è fondata. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, ulteriormente specificata, di recente, dalle Sezioni Unite con sentenza n.10012 del 15 aprile 2021 (nel senso della necessità della produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa), « Ai fini della notificazione delle cartelle di pagamento, nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012, va applicato l’art. 140 c.p.c., che prevede la necessità che venga prodotto in giudizio, a prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, l’avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata che da’ atto dell’avvenuto deposito dell’atto da notificare presso la casa comunale; avviso che, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall’agente postale in ordine all’assenza di persone atte a ricevere l’avviso medesimo, è parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c., in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l’atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario» (cfr. di recente, tra le altre, Cass.n.25351 del 11.11.2020, id.n.2683 del 30.01.2019; id.n.9782 del 19.04.2018). Con la precisazione, condivisibilmente espressa dal P.M., secondo cui la nullità della notificazione delle cartelle di pagamento, comporta l’inefficacia di esse nei confronti del destinatario e non la nullità delle iscrizioni a ruolo comunicate con le cartelle, atteso che la notificazione non è un elemento costitutivo dell’atto impositivo ma mero requisito di efficacia.

3. Il terzo motivo di ricorso -rubricato: omessa e insufficiente motivazione in relazione al giudizio espresso circa l’irrilevanza dell’invio, mediante raccomandata dell’avviso di deposito in comune delle cartelle esattoriali, in relazione all’art.360, primo comma, num.5 cod. proc.civ.- soggiace alla sanzione di inammissibilità prospettando un vizio motivazionale con riguardo a una questione di diritto.

4. Con il quarto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione  dell’art.26 del d.P.R. n.602 del 1973, degli artt.58, 59 e 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art.20 della legge n.241 del 1990, con riguardo al trasferimento del domicilio fiscale del ricorrente e del conseguente luogo di notificazione delle cartelle.

5. Con il quinto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.10, primo comma, della legge n.212 del 2000 e dei principi di buona fede e di tutela dell’affidamento, con riguardo all’intervenuto cambiamento del domicilio fiscale.

6. I motivi, da trattarsi congiuntamente siccome vertenti sulla medesima questione, sono infondati. La C.T.R. ha fatto, invero, corretta applicazione dell’art.59, secondo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 che, ai fini della “dissociazione residenza anagrafica/domicilio fiscale” in Comuni diversi, richiede una formale istanza motivata da parte del contribuente e un’esplicito atto di consenso da parte dell’Amministrazione. Al proposito le sentenze citate dal contribuente in ricorso e in memoria, anche con riguardo all’osservanza del principio di buona fede e del legittimo affidamento, si riferiscono a fattispecie diversa ovvero nel caso in cui sia stato dichiarato come domicilio fiscale dal contribuente un luogo (o un indirizzo diverso da quello della residenza anagrafica) e sono dettate a tutela del legittimo affidamento della Pubblica Amministrazione sui dati forniti dallo stesso contribuente.

7. Infine, con il sesto motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.25 del dP.R. n.602 del 1973 laddove presuppone la notificazione per la validità della cartella di pagamento. Con il mezzo il ricorrente deduce che, in mancanza di valida notificazione, le cartelle sarebbero nulle ovvero inesistenti e che, in ogni caso, tale invalidità non sarebbe suscettibile di sanatoria in quanto, nella specie, non si sarebbe verificato alcun effetto sanante, non essendo il contribuente venuto a conoscenza degli atti impugnati in tempo utile per la loro impugnazione.

7.1. Il motivo è assorbito dall’accoglimento del secondo mezzo di impugnazione.

8. In conclusione, dichiarati inammissibili il primo e il terzo motivo di ricorso, rigettati il quarto e il quinto, e assorbito il sesto, in accoglimento del solo secondo motivo, cassa la sentenza impugnata, nei limiti del motivo accolto, e rinvia alla C.T.R. della Lombardia-Milano, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili il primo e il terzo motivo di ricorso;

rigetta il quarto e il quinto, accoglie il secondo con assorbimento del sesto;

cassa la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.