CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 03 dicembre 2021, n. 38378

Tributi – Contenzioso tributario – Cessazione della materia del contendere – Sentenza del tribunale di annullamento dell’iscrizione ipotecaria – Compensazione delle spese

Fatti di causa

L.B. impugnava avanti alla Commissione tributaria provinciale di Bari la comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria su immobile di sua proprietà emesso da E.S. spa in ragione del mancato pagamento di varie cartelle esattoriali relative a crediti tributari. Deduceva la violazione dell’art. 7, l. n. 212 del 2000, non avendo il concessionario allegato all’atto né le cartelle esattoriali, né la prova della loro notifica. Contestava, inoltre, l’illegittimità della notifica della comunicazione, la nullità di quest’ultima per violazione dell’art. 50, d.P.R. n. 602 del 1973, nonché l’intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione.

La CTP rigettava il ricorso con sentenza che veniva impugnata dal contribuente avanti alla Commissione tributaria regionale della Puglia, la quale rigettava l’appello del contribuente.

Avverso tale pronuncia il B. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi e assistito da memoria.

E.S. spa ha resistito con controricorso.

Il Procuratore generale ha chiesto l’accoglimento del terzo motivo di ricorso con assorbimento dei restanti motivi.

Ragioni della decisione

Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 7, l. n. 212 del 2000 e dell’art. 3, l. n. 241 del 1990, insufficienza o contraddittoria motivazione, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 cod. proc. civ. per avere la CTR ritenuto, con motivazione errata e scarna, adeguatamente motivato l’atto impugnato in ragione della produzione in giudizio degli estratti di ruolo che avrebbe in tal modo sanato il vizio della comunicazione di iscrizione ipotecaria.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione di legge in relazione all’art. 26, d.P.R. n. 602 del 1973, art. 60, d.P.R. n. 600 del 1973, gli artt. 3 e 14, l. n. 890 del 1982 insufficienza o contraddittoria motivazione, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 cod. proc. civ. essendo stato l’atto impugnato comunicato al contribuente dall’agente della riscossione, anziché tramite un ufficiale della riscossione incaricato nelle forme di legge. Il contribuente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto irrilevante la doglianza dal momento che la comunicazione di iscrizione d’ipoteca costituisce un atto meramente facoltativo e che l’eventuale nullità sarebbe stata comunque sanata dall’avvenuta opposizione del contribuente.

Con il terzo motivo si denuncia la violazione di legge in relazione all’art. 50, d.P.R. n. 602 del 1973 e l’insufficiente o contraddittoria motivazione, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 cod. proc. civ. avendo Equitalia proceduto all’iscrizione ipotecaria dopo il decorso di un anno dalla notifica delle cartelle senza la previa notifica dell’avviso di intimazione ad adempiere.

Con il quarto motivo si denuncia la violazione di legge in relazione agli artt. 2935, 2953, 2946 cod. civ., nonché art. 3, l. n. 335 del 1995; carenza assoluto, ovvero insufficienza o contraddittorietà della motivazione, in relazione all’art. 360, comma 1, nn, 3 e 5 cod.proc.civ.

La CTR avrebbe erroneamente ritenuto cristallizzato il credito recato dalle cartelle di pagamento per mancata opposizione alle stesse, senza considerare la mancanza di prova dell’avvenuta notifica delle stesse, nonché il decorso del termine di prescrizione per gran parte delle somme sottese all’atto impugnato.

Con memoria in data 30 marzo 2021, il B. ha dichiarato essere venuto meno il suo interesse alla decisione dal momento che, nelle more del giudizio, l’iscrizione ipotecaria era stata annullata con sentenza del Tribunale di Bari, con ordine ad Equitalia di cancellare l’iscrizione, formalità effettivamente eseguita. Ha chiesto, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere.

Con memoria in data 18 ottobre 2021, E.S. ha preso atto di tale richiesta dichiarando di nulla opporre.

Ricorrendo i presupposti di cui all’art. 390 cod. proc. civ., deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere e disposta la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Dichiara cessata la materia del contendere. Dispone la compensazione delle spese del giudizio.