CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 03 gennaio 2019, n. 17
Rapporto di lavoro – Differenze retributive per lavoro straordinario – Errato inquadramento
Fatti di causa
La Corte d’Appello di Genova con sentenza del 5.3.2014 ha riformato la sentenza del tribunale della stessa città che aveva accolto in parte le domande di F.D., ex dipendente della società A.C. srl, dirette ad ottenere la condanna della datrice di lavoro al pagamento in suo favore di complessivi euro 35.833,70 per differenze retributive per lavoro straordinario, ferie, retribuzione del mese di gennaio 2006, 13^,14^ e TFR, oltre al rimborso spese di viaggio. Il lavoratore lamentava altresì un errato inquadramento nel 3° livello CCNL terziario, rivendicando la qualifica superiore almeno di 2° livello.
Il tribunale aveva accolto parzialmente la domanda limitandola alla condanna della società al pagamento di euro 13.858,000, somma che la corte d’appello ha indicato come relativa a differenze retributive derivanti dal riconoscimento del II livello.
La corte genovese, accogliendo l’appello della società,che aveva eccepito anche l’assorbimento di tali differenze retributive in relazione all’accertamento della qualifica superiore, ha escluso che , in base a quanto previsto dall’art. 196 del CCNL applicabile, il superminimo accordato al D. potesse non essere assorbito, atteso che non poteva considerarsi conferma della volontà delle parti di escludere l’assorbimento la semplice circostanza del mantenimento da parte della società di tale superminimo in occasione di aumenti tabellari.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione D. affidato a tre motivi, a cui ha resistito la A.C. SRL con controricorso.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo di ricorso il D. deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 e 4 c.p.c., per avere la corte fondato la sua pronuncia su una domanda diversa da quella formulata dal ricorrente in primo grado e dal motivo di appello, che non aveva ad oggetto l’inquadramento superiore, bensì semplicemente l’entità del credito. La corte rigettando totalmente la domanda svolta non avrebbe tenuto conto che l’appellante non contestava di dovere al lavoratore la mensilità di dicembre 2006, la 14^ ed il TFR.
Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 196 del CCNL del settore e dell’art. 1362 e ss c.c., in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., perché tale norma collettiva stabilisce che gli aumenti di merito o quelli derivanti da scatti di anzianità non sono assorbibili, precisando anche che gli aumenti non di merito si possono assorbire solo se l’assorbimento ” sia stato previsto da accordo tra le parti o sia stato espressamente stabilito all’atto della concessione. Deduce il ricorrente che il contratto individuale nulla stabilisce in merito.
Con il terzo motivo il D. lamenta la violazione dell’art. 36 cost., degli artt. 1218, 2094, 2099 e 2013 c.c. in relazione all’art. 360 c. 1 nn. 3 e 4 c.p.c. per avere la corte omesso di considerare le spettanze relative alla retribuzione di dicembre 2006, della 14^ e del TFR, fatto pacifico essendo stato ammesso dalla datrice di lavoro nella comparsa di costituzione di primo grado.
Il ricorso non merita accoglimento.
Il primo motivo è inammissibile ed in parte infondato. Si lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c. che sembra individuarsi in un vizio di ultra ed extra petizione della corte d’Appello che avrebbe ricondotto l’assorbimento al superiore inquadramento, mai richiesto e che avrebbe rigettato totalmente la domanda del D. anche rispetto ai crediti maturati nel 2006 – retribuzione,14° e TFR – che non erano stati contestati i dalla datrice di lavoro. Ma il ricorrente trascrive una sola laconica frase del ricorso in appello della società sull’ oggetto dell’unico motivo di gravame, non deposita l’atto di appello e neanche ne indica l’esatta collocazione, in violazione degli art. 366 c. 2 n. 6 e 369 c. 1 n. 4 c.p.c..
Se è vero che qualora si denunci un ” error in procedendo”, la Corte di cassazione deve decidere la questione mediante l’accesso diretto agli atti processuali, tuttavia non essendo il predetto vizio rilevabile “ex officio”, è necessario che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il “fatto processuale” di cui richiede il riesame e, quindi, che il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari ad individuare la dedotta violazione processuale (così Cass. n. 1170/2004, Cass. n.2771/2017).
Ma comunque il motivo è infondato. Il D. appellato nel giudizio di primo grado , non risulta avere proposto appello incidentale con riferimento al mancato accoglimento, da parte del giudice di prime cure anche delle differenze retributive ” non contestate” dalla società appellante e che non paiono aver formato oggetto della condanna di primo grado, che si è limitata all’accoglimento della sola domanda relativa al pagamento delle differenze retributive scaturenti dal riconoscimento del II livello, avendo il primo giudice escluso l’assorbimento, come si legge nella sentenza impugnata.
Anche il secondo motivo è in parte inammissibile, perché non si trascrive in ricorso il contratto di lavoro individuale, pure richiamato con riferimento alla determinazione della retribuzione individuale concordata tra le parti e alla mancata indicazione di assorbimento; viene infatti genericamente indicata come doc.l del fascicolo di primo grado la relativa produzione, senza alcuna più specifica precisazione dell’esatta collocazione di tale documento, di cui si evidenza la decisività. Il motivo è comunque infondato perché l’art. 196 del CCNL prevede che non si possano assorbire neanche gli aumenti non di merito e non derivanti da scatti di anzianità solo ” in caso di aumento di tabella “, e non in caso di aumenti derivanti dal riconoscimento di un superiore inquadramento, come nel caso in esame. Pertanto quanto osservato sul punto dalla sentenza appellata, sia pure in maniera sintetica e non particolarmente chiara, va esente da censure.
Quanto al terzo motivo il ricorrente lamenta una violazione di legge, ma di fatto la doglianza attiene ad un lamentato omesso od errato esame da parte della corte di merito delle risultanze della CTU con riferimento ai crediti relativi alla retribuzione del dicembre 2006 e della 4^ e del TFR, non contestati dalla società e che la sentenza impugnata non avrebbe considerato. La doglianza, che il ricorrente ha già fatto valere con il primo motivo di ricorso, sia pure in termini di violazione dell’art. 112 c.p.c., viene nuovamente riproposta, ma egualmente in maniera inammissibile prospettandosi una violazione di legge (art.1218 ,2094 2099, 3 2013 c.c) mentre la censura si svolge su di un piano che attiene all’esame della CTU e delle precisazioni che il perito aveva effettuato in primo grado in sede di chiarimenti, questioni che attengono alla valutazione delle prove, in questa sede non proponibili; ed infatti l’allegazione di un ‘erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito (cfr. Cass. n. 195/2016, Cass. n. 24155/2017).
Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con condanna del ricorrente, soccombente, alla rifusione delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio che liquida in euro 200,00 per esborsi, euro 3000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 – bis dello stesso art. 13.