CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 03 gennaio 2019, n. 36 – IVA – La fattispecie delle operazioni soggettivamente inesistenti si traduce in una interposizione fittizia, che null’altro è che una particolare forma di simulazione relativa, per cui I’IVA pagata all’interposta, fittizia cedente, normalmente una <>, non essendo stata pagata al vero cedente, non può essere detratta