CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 03 gennaio 2020, n. 25 – Il riscatto è idoneo unicamente ad incidere sull’anzianità contributiva dell’assicurato, cioè a rendere utilizzabili, ai fini dell’anzianità contributiva e dell’accesso al diritto a pensione, periodi di esercizio dell’attività professionale occasionale, come tali e fino al 31 dicembre 2002, non coperti da contribuzione.