CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 03 luglio 2018, n. 17357
Rapporto di lvoro – Trasferimento – Illegittimità – Danni patrimoniali e non patrimoniali – Pagamento di crediti retributivi
Fatti di causa
La Corte di appello di Firenze con la sentenza n.834/2015, aveva, per la parte che in questa sede rileva, confermato la decisione del Tribunale locale dichiarativa della illegittimità del trasferimento disposto da Trenitalia spa nei confronti di C. M. con il riconoscimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguiti.
Più specificamente la Corte aveva disatteso la eccezione di abuso dello strumento processuale da parte del lavoratore consistito nel frazionamento della domanda inerente il credito vantato, ritenendo che nella fattispecie, pur essendo, i crediti azionati, tutti afferenti al rapporto di lavoro intercorso tra le stesse parti, fossero comunque imputabili a titoli differenti.
La Corte rigettava altresì l’eccezione di decadenza sollevata dalla società ai sensi dell’art. 32 l. n. 183/2010, trattandosi di trasferimento comunicato in data antecedente a quella di entrata in vigore della legge richiamata, e quindi non assoggettabile alla nuova disciplina sul termine decadenziale. Avverso tali punti della decisione era proposto ricorso da Trenitalia spa, affidato a due motivi.
Con controricorso resisteva il C.
Entrambe le parti depositavano memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.
Ragioni della decisione
1) – Con il primo motivo la società deduce la violazione degli artt. 111 Cost. 1375 e 1175 c.c, in relazione all’art. all’art. 360 1° co. n. 3 c.p.c., per aver , la Corte, violato il principio di infrazionabilità della domanda con conseguente abuso dello strumento processuale e dei canoni legali di correttezza e buona fede del creditore nella gestione dell’inadempimento.
La società si duole delle molteplici azioni e giudizi che hanno interessato le parti rilevando che la presente controversia avrebbe potuto inserirsi nelle azioni proposte in precedenza.
Deve premettersi che il C. era stato riconosciuto dipendente di Trenitalia spa a seguito di azione giudiziaria diretta alla declaratoria di illiceità dell’appalto cui era impiegato, conclusasi con la sentenza del novembre 2007 di accoglimento della domanda del lavoratore. Da tale data il lavoratore aveva messo a disposizione le proprie energie lavorative ma era stato concretamente riammesso in servizio il 24 settembre 2009. In riferimento a tale periodo il C. aveva richiesto, con ricorso del 20.6.2008, il pagamento delle retribuzioni maturate. Con successivo ricorso depositato il 30 settembre 2011 il C. aveva proposto ricorso per ottenere la restituzione della somma della quota dei contributi a carico del dipendente trattenuta da Trenitalia sulle retribuzioni erogate. In data 12 marzo 2012 il lavoratore proponeva la domanda relativa al giudizio attualmente in esame, avente ad oggetto l’illegittimità del trasferimento disposto da Trenitalia in data 9.10.2009, ed i danni conseguenti.
Rispetto a tali giudizi, ai tempi intercorsi ed al loro contenuto deve quindi valutarsi l’eccezione di infrazionabilità della domanda.
Deve premettersi che questa Corte in punto di frazionabilità del credito ha statuito che “Qualora il lavoratore agisca in via monitoria per ottenere il pagamento di crediti retributivi e, con separato ricorso, per impugnare il licenziamento intimatogli, non sussiste un illegittimo frazionamento del credito, in quanto, benché all’interno di un unico rapporto, si è in presenza di crediti autonomi e distinti, scaturenti da diversi fatti costitutivi, aventi l differenti regimi probatori e prescrizionali; peraltro, l’imposizione di un’unica azione impedirebbe al creditore l’uso della tutela monitoria, praticabile per i soli crediti assistiti da prova scritta, né è conferente il richiamo alla ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost., da valutarsi in relazione alla durata del singolo processo e non dei molteplici possibili processi fra le stesse parti. (Cass. n.26464/2016).
Ha altresì soggiunto che “Nel rito del lavoro, la proposizione in giudizio di una domanda relativa a un contratto già impugnato con un precedente ricorso, fondata tuttavia su una diversa “causa petendi”, non costituisce abuso del processo per ingiustificato e arbitrario frazionamento della domanda, in quanto non mira a realizzare una esclusiva utilità dell’attore e non determina un inutile aggravamento della posizione della controparte” (Cass. n. 3236/2018)
Sulla base dei precedenti sopra riportati deve evincersi che il concetto di infrazionabilità della domanda e dei crediti relativi, ha come presupposto l’unicità della fonte dell’obbligazione che non è esattamente sovrapponibile con il rapporto di lavoro nella sua integralità, ma con le diverse obbligazioni da questo scaturenti. In concreto non può parlarsi di unicità del credito in caso di retribuzioni maturate per il mancato adempimento del ripristino del rapporto di lavoro, di restituzione di quote di contributive e di danni da illegittimo trasferimento, in quanto i fatti generatori di tali pretese, se pur radicate nel medesimo rapporto di lavorarono differenti e differenti quindi le obbligazioni collegate. Alcun credito frazionato è quindi in concreto rinvenibile ed alcun abuso è conseguentemente ipotizzabile.
Il motivo deve essere rigettato.
2) – Con il secondo motivo la società lamenta la violazione dell’art. 32, l. n. 283/2010, nonché dell’art. 252 disp. Att. C.c., in relazione all’art. 360, n. 3 e 360, n. 5 e l’indebito richiamo all’art. 11 delle Disp. alla Legge in generale. Ritiene parte ricorrente che l’impugnativa di trasferimento in questione sia assoggettata al termine di decadenza di cui all’art. 32 l. n. 183/2010.
Deve premettersi che il trasferimento è stato disposto in data 9.10.2009 e quindi precedentemente alla entrata in vigore dell’art. 32 richiamato ( 23 novembre 2010), e che il comma 1 bis, della stessa disposizione, introdotto dal d.l. n. 225 del 2010, conv. con modif. dalia I. n. 10 del 2011, nel prevedere “in sede di prima applicazione” il differimento al 31 dicembre 2011 dell’entrata in vigore delle disposizioni relative al termine di sessanta giorni per l’impugnazione del licenziamento, riguarda tutti gli ambiti di novità di cui al novellato articolo 6 della I. n. 604 del 1966, e, dunque anche le ipotesi in cui non era previsto in precedenza alcun termine decadenziale.
A tal riguardo questa Corte ha infatti chiarito che “L’art. 32, comma 1 bis, della I. n. 183 del 2010, introdotto dal d.l. n. 225 del 2010, conv. con modif. dalla I. n. 10 del 2011, “ratione temporis” operante, nel prevedere “in sede di prima applicazione” il differimento al 31 dicembre 2011 dell’entrata in vigore delle disposizioni relative al termine di sessanta giorni per l’impugnazione del licenziamento, riguarda tutti gli ambiti di novità di cui al novellato articolo 6 della I. n. 604 del 1966, e, dunque, non solo l’estensione dell’onere di impugnativa stragiudiziale ad ipotesi in precedenza non contemplate, ma anche l’inefficacia di tale impugnativa, prevista dallo stesso art. 6, comma 2, anche per le ipotesi già in precedenza soggette al relativo onere, per l’omesso deposito, nel termine di decadenza stabilito, del ricorso giudiziale o della richiesta del tentativo di conciliazione o arbitrato” (Cass. n. 23865/2016; Cass. n. 16757/2015).
Chiarita dunque la decorrenza del termine impugnatorio, deve ritenersi che comunque la decadenza non si sia prodotta poiché il C. ha depositato il ricorso nel marzo del 2012 e dunque nei tempi previsti (ratione temporis 270 giorni). Il motivo risulta infondato.
Il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso,condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E. 4.000,00 per compensi professionali ed E. 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 14 febbraio 2020, n. 3821 - Nel rito cd. Fornero, il giudizio di primo grado è unico a composizione bifasica, con una prima fase ad istruttoria sommaria, diretta ad assicurare una più rapida tutela del lavoratore, ed una…
- Corte di Cassazione sentenza n. 834 depositata il 15 gennaio 2019 - Si ha "mutatio libelli" quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un "petitum" diverso e più ampio oppure una "causa petendi"…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 24 dicembre 2020, n. 29552 - Nel giudizio tributario di appello, si ha domanda nuova, come tale improponibile a norma dell'art. 57, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, quando il contribuente, nel ricorso in appello,…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 14 settembre 2021, n. 24670 - Nel giudizio tributario di appello, si ha domanda nuova, come tale improponibile a norma dell'art. 57, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, quando il contribuente, nel ricorso in appello,…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 23 settembre 2022, n. 27966 - Nel ricorso in cassazione la ricorrente deve specificare i contenuti del ricorso introduttivo del giudizio dai quali evincere che la domanda subordinata di ingiustificato arricchimento era…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 21169 deposita il 5 luglio 2022 - Nell'ambito del processo tributario, la proposizione di motivi di revocazione ordinaria ex art.395 comma 1 nn.4) e 5) cod. proc. civ. avverso le sentenze delle Commissioni Tributarie…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Le liberalità diverse dalle donazioni non sono sog
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 7442 depositata…
- Notifica nulla se il messo notificatore o l’
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5818 deposi…
- Le clausole vessatorie sono valide solo se vi è ap
La Corte di Cassazione, sezione II, con l’ordinanza n. 32731 depositata il…
- Il dipendente dimissionario non ha diritto all’ind
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 6782 depositata…
- L’indennità sostitutiva della mensa, non avendo na
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 7181 depositata…