CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 03 luglio 2018, n. 17360
Cassa di previdenza Geometri – Attività di mediatore immobiliare – Pagamento contribuzione – Non sussiste – Mediatore può essere chiamato ad attività di stima, ma le valutazioni non necessariamente coincidono con quelle del geometra – Finalità diverse, mirati alla concreta conclusione di affari e non alla determinazione assoluta di valori di estimo – Espressione di specificità professionale non confondibile con quella puramente tecnica del geometra
Fatti di causa
1. La Corte d’Appello di Bologna ha respinto, con sentenza n. 868/2012, il gravame avverso la decisione del Tribunale di Modena con cui era stata ritenuta infondata la pretesa della Cassa Italiana di Previdenza dei Geometri Liberi Professionisti di pagamento della contribuzione, per l’attività svolta quale mediatore immobiliare, negli anni 2004 e 2005, da parte di S.F., iscritto all’Albo dei Geometri.
La Corte evidenziava come la normativa inerente la professione di mediatore, di cui alla L. 39/1989, non menzionasse in alcun modo le attività, valorizzate dalla Cassa quali elementi propri dell’attività del geometra, inerenti la misurazione, la stima o i rilievi topografici, mentre l’abilitazione a perizie per le pubbliche amministrazioni o in ambito giudiziario, pur prevista dalla L. 39/1989, era irrilevante, perché non risultava che il F. avesse svolto tale tipo di attività. Il fatto poi che il mediatore immobiliare pacificamente non avesse alcun obbligo di iscrizione all’Albo dei Geometri dimostrava a dire della Corte la netta separazione in realtà esistente tra i due tipi di professionalità.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Cassa di Previdenza, sulla base di tre motivi, poi illustrati da memoria. Il F. e Uniriscossioni Sicilia sono rimasti intimati.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo la Cassa adduce la violazione art. 5 del proprio Statuto, in relazione all’art. 1 d. Igs. 509/1994, per avere la sentenza impugnata valorizzato le autocertificazioni del F., pur previste per gli iscritti che non esercitino attività professionale, le quali non esimevano l’interessato dalla dimostrazione che, nonostante l’iscrizione all’albo dei mediatori ed a quello dei geometri, non vi fosse stato svolgimento di quest’ultima professione.
Con il secondo motivo si afferma la violazione dell’art. 3 L. 39/1989, per non essersi correttamente apprezzato il fatto che le attitudini tecniche del geometra sono coinvolte da vari punti di vista nell’attività del mediatore e quindi, per quanto sia ammissibile lo svolgimento della doppia professione, non può dirsi che chi opera come mediatore non svolga anche compiti tipici della professione del geometra.
Con il terzo motivo si denuncia l’omessa motivazione su un punto decisivo, per non avere la Corte territoriale considerato i profili evolutivi che caratterizzano anche l’attività del geometra, in progressiva estensione dell’ambito della professione.
2. Il primo motivo è inammissibile.
Secondo l’art. 5 dello Statuto “l’esercizio della libera professione si presume per tutti gli iscritti all’Albo salvo prova contraria che l’iscritto può dare secondo le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione” ed è pacifico che, nel caso di specie, il F. fornì a tal fine autocertificazioni conformi alle modalità prefissate.
Ciò posto, vi è tuttavia da osservare che la Corte territoriale, pur menzionandola e prendendo atto che vi era stato rispetto delle forme richieste dalla Cassa, non ha in realtà posto a fondamento della propria decisione l’autodichiarazione del F. di non esercitare l’attività professionale, quanto una concreta valutazione in ordine al necessario rientrare o meno dell’attività di mediazione immobiliare svolta nell’ambito della professionalità del geometra.
Il motivo, con cui si censura il fatto di avere attribuito rilievo a quell’autodichiarazione, non coglie quindi la reale ratio decidendi.
3. In punto di fatto è rimasta in sé incontestata l’affermazione della Corte territoriale secondo cui esulava dall’ambito del decidere la questione in ordine alla possibilità che il mediatore svolga incarichi per “perizie e consulenze tecniche in materia immobiliare da parte di enti pubblici” o sia iscritto ai ruoli degli esperti della C.C.I.A. o negli elenchi dei consulenti tecnici presso i Tribunali (art. 3, commi 3 e 4 L. 39/1989) e ciò sul presupposto che appunto non risultava esservi stato né lo svolgimento di tali perizie, né l’iscrizione ai predetti ruoli o elenchi.
Non è messo invece in dubbio nella sentenza impugnata che i redditi rivendicati a contribuzione derivino da attività mediatore immobiliare svolte per la conclusione di affari tra terzi (artt. 1754 ss. c.c.) ed è quindi rispetto a tale specifica figura professionale che deve qui ragionarsi, nell’affrontare congiuntamente il secondo ed il terzo motivo di ricorso.
4. In proposito, ovverosia rispetto alle attività finalizzate a determinare la conclusione di affari tra terzi, quella del mediatore si manifesta come una professionalità autonoma.
Non vi è dubbio che il mediatore possa essere chiamato ad attività di stima, ma si tratta di valutazioni che non necessariamente coincidono con quelle del geometra, avendo fini diversi, mirati alla concreta conclusione di affari e non alla determinazione assoluta di valori di estimo; potendo quindi, tale stima, risentire di fattori diversi, quali ad es. possono derivare da strategie commerciali o da esigenze del cliente, in espressione di una specificità professionale non confondibile con quella puramente tecnica del geometra.
Può ancora essere che, nel mirare alla conclusione dell’affare, ci si spinga a consigli su profili tecnici, come quelli catastali o urbanistici, ma se anche ciò avvenga, si tratta pur sempre di aspetti marginali, che, qualora non giungano fino alla cura diretta di pratiche in tal senso, appartengono al completo dispiegarsi della diversa professionalità del mediatore, finalizzata al buon fine dell’affare. E non a caso l’art. 3, co. 1, della L. 39/1989 afferma che l’iscrizione nel Ruolo abilita allo svolgimento della mediazione, nonché ad ogni “attività complementare o necessaria per la conclusione dell’affare”.
Si delinea quindi, nel caso di svolgimento dell’attività mediatoria, una posizione professionale munita di spiccata autonomia, il cui esercizio secondo le modalità di cui si è detto, per quanto siano possibili talune sovrapposizioni, non trasmoda nell’esercizio dell’attività di geometra e resta connotato da tratti caratterizzanti ed unificanti, costituiti dal fine di condurre parti tra loro estranee alla conclusione di un affare.
Il tutto nel quadro di un regime complessivo comunque connotato dall’iscrizione ad un apposito Ruolo (art. 1 L. 39/1989 cit.), con efficacia abilitante all’esercizio dell’attività (art. 3) e condizionante rispetto al diritto alle provvigioni (art. 6), oltre che completato di norma da copertura previdenziale nell’ambito della c.d. Gestione Commercianti (Cass. 4 aprile 2007, n. 8477).
Una valutazione di tale attività mediatoria nel suo complesso e non attraverso l’estrapolazione di singoli profili, non consente quindi di riportare la stessa alla diversa professionalità propria del geometra.
Né può ciò derivare, così rispondendosi anche a taluni argomenti del terzo motivo di ricorso, dalla valorizzazione dell’attività mediatoria quale espressione di una modalità evolutiva di esercizio di taluni compiti propri del geometra, ciò risultando impedito dalle specificità sopra evidenziate, quali caratteristiche proprie di un distinto tratto professionale, quale è appunto quello di chi operi al fine di reperire coloro che siano interessati alla conclusione di determinati affari, curando altresì ogni assistenza propria ed utile.
Ne resta pertanto escluso, nonostante l’iscrizione anche all’albo dei Geometri, il sorgere di obblighi di contribuzione presso la relativa Cassa.
5. Il ricorso va in definitiva rigettato.
6. Nulla sulle spese del giudizio di legittimità, in quanto le controparti della Cassa sono rimaste intimate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 – bis, dello stesso articolo 13.
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