CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 03 luglio 2018, n. 19845

Reati tributari – Utilizzo in compensazione di crediti inesistenti – Superamento della soglia di punibilità – Decreto di sequestro preventivo per equivalente nei confronti del legale rappresentante – Istanza di riesame – Giurisdizione competente – Giudice del luogo dell’accertamento

Ritenuto in fatto

Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano ha declinato la competenza a provvedere in ordine alla richiesta di decreto di sequestro preventivo per equivalente nel procedimento nei confronti di F.D.P., indagato per il reato di cui agli articoli 81 cpv. c.p. e 10-quater, comma 2, d. lgs. n. 74 del 2000, per avere, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, omesso di versare, in qualità di legale rappresentante della società H. srl con sede legale in Milano e sede operativa in Sanremo, le somme dovute in compensazione ai sensi dell’articolo 17 d. lgs. n. 241 del 1997 in relazione a crediti inesistenti, per un importo superiore ad euro cinquantamila.

Il decreto di sequestro è stato già emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Imperia ma il Tribunale di Imperia, pronunciandosi in funzione di giudice del riesame, ha dichiarato l’incompetenza territoriale del primo ed ha comunque provveduto all’esame nel merito, in ragione dell’urgenza a provvedere.

La dichiarazione di incompetenza pronunciata dal Tribunale di Imperia è seguita alla presa d’atto che la società H. srl ha sede legale in Milano e che mancano elementi per affermare, nonostante essa eserciti attività alberghiera in Sanremo, che l’attività di organizzazione e direzione dell’impresa si svolga in luogo diverso da quello della sede legale. Da qui l’indicazione del giudice competente per territorio nel giudice di Milano.

Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano ha di contro rilevato che la H. srl, pur avendo sede legale in Milano, ha sede operativa nei luoghi dove l’attività alberghiera viene svolta, cioè in Sanremo. Ha quindi aggiunto che il Tribunale di Imperia si è limitato ad un’apodittica affermazione circa l’assenza di elementi sufficienti a dimostrare che la sede effettiva sia in quel circondario, senza porre in evidenza, tuttavia, quali indici positivi facciano ritenere che la sede effettiva dell’azienda, nel senso di centro dell’attività amministrativa e direttiva dell’impresa, sia a Milano.

Per tale ragione la competenza a decidere spetta al giudice di Imperia. Alla stessa conclusione si perviene considerando che il locus commissi delicti non può essere determinato con certezza a norma dell’articolo 8 c.p.p., sicché deve farsi comunque ricorso alla disposizione dell’articolo 18, comma 1, d. lgs. n. 74 del 2000, in forza del quale competente è il giudice del luogo di accertamento del reato.

Ha quindi sollevato conflitto negativo di competenza.

Successivamente il difensore di F.D.P. ha depositato memoria affermando la competenza territoriale dell’autorità giudiziaria milanese.

Considerato in diritto

Il conflitto affidato alla risoluzione di questa Corte sussiste, in quanto due giudici contemporaneamente ricusano la cognizione del medesimo fatto loro deferito dando così luogo alla situazione prevista dall’art. 28 c.p.p. La dichiarazione di incompetenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Imperia è stata pronunciata dal Tribunale in sede di riesame del sequestro preventivo adottato dal primo, ben potendo il tribunale, investito nel corso delle indagini del riesame di un provvedimento cautelare, “… sindacare la competenza territoriale del giudice che ha emesso la misura stessa…” – Sez. VI, 25 giugno 2014, n. 28161, P.M. in proc. Ricciotti, C.E.D. Cass., n. 260621.

Il conflitto, ammissibile in rito, va risolto con la dichiarazione di competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Imperia.

Il criterio principale di determinazione della competenza territoriale nei procedimenti per i reati tributari, fatta eccezione per i delitti in materia di dichiarazione (a cui è estraneo quello ora in rilievo), è contenuto nell’articolo 8 c.p.p., secondo quanto espressamente previsto dall’articolo 18 d. lgs. n. 74 del 2000. Se il luogo di consumazione non è però individuabile con la necessaria certezza, trova applicazione, ancora una volta per espressa previsione di legge, il criterio del luogo dell’accertamento del reato.

Nel caso in esame il luogo in cui si è, in ipotesi, consumato il reato va individuato in quello ove l’omesso versamento del dovuto fu formalmente giustificato “da una illegittima compensazione, ex art. 17 D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, operata tra le somme spettanti all’erario e i crediti vantati dal contribuente, in realtà non spettanti o inesistenti”, e quindi in quello di presentazione del mod. F24 contenente l’indicazione del credito, inesistente o non spettante, da portare in compensazione – Sez. III, 16 gennaio 2015, n. 15236, Chiarolla, C.E.D. Cass., n. 263051 Ma, sul punto, è condivisibile l’affermazione fatta dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano, che ha osservato come il versamento possa essere fatto in modalità telematiche senza obbligo di recarsi presso un’agenzia del luogo ove si svolge l’attività.

In assenza di una prova in ordine al luogo del versamento, e quindi nell’impossibilità di individuare il giudice territorialmente competente in forza del criterio principale che guarda al luogo di consumazione, occorre aver riguardo al luogo dell’accertamento del fatto, e questo è pacificamente ricadente nel circondario del Tribunale di Imperia, ove l’attività alberghiera è svolta.

Il luogo ove è ubicata la sede legale della società, invece, non assume rilievo, sia perché non sono emersi dati oggettivi che facciano ritenere che ivi sia stato presentato il modello di versamento contenente i crediti invero non spettanti o inesistenti e che quindi coincida con il luogo di consumazione, sia perché più di una considerazione di fatto potrebbe di contro indurre a ritenere che la sede effettiva sia quella del luogo di esercizio dell’attività di impresa, secondo le opportune osservazioni contenute nell’ordinanza di proposizione del conflitto (fl. 3-4).

Il conflitto negativo di competenza deve allora essere risolto a favore del Tribunale di Imperia, Ufficio G.I.P. Seguono le comunicazioni di cui all’articolo 32, comma 2, c.p.p.

P.Q.M.

Dichiara la competenza del Tribunale di Imperia, Ufficio G.I.P., cui dispone trasmettersi gli atti.