CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 03 maggio 2019, n. 11655
Tributi – IVA – Credito maturato – Omessa indicazione nella dichiarazione annuale – Detrazione nelle liquidazioni periodiche – Diritto – Requisiti sostanziali – Prova
Esposizione dei fatti di causa
1. CO.E.RI. Compagnia Europea Riscossioni S.r.l. proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento emessa a seguito di disconoscimento del credito di imposta inerente l’esercizio 2001. La CTP di Torino accoglieva il ricorso. Proposto appello da parte dell’Agenzia delle Entrate, la CTR del Piemonte lo rigettava con sentenza n. 1/1/2010 depositata il 21.1.2010.
2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate affidato a due motivi. CO.E.RI. Compagnia Europea Riscossioni s.r.l. si è costituita in giudizio con controricorso ed ha svolto ricorso incidentale affidato a due motivi. Il Procuratore Generale ha depositato memoria.
Esposizione delle ragioni della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., in relazione all’art. 30 d.P.R. 633/72. Sostiene che la sentenza impugnata va riformata in quanto il credito di imposta IVA non poteva essere riconosciuto non avendo la contribuente esposto il credito stesso nella dichiarazione annuale.
2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., in quanto erroneamente la CTR ha affermato che l’agenzia non aveva contestato nei giudizi di merito l’esistenza del credito.
3. Con il primo motivo di ricorso incidentale la contribuente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e 5, cod. proc. civ.. Sostiene che il procedimento di secondo grado è nullo in quanto è mancata la notifica del ricorso in appello proposto dall’Agenzia delle entrate.
4. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e 5, cod. proc. civ.. Sostiene che la CTR non ha tenuto conto del fatto che la detrazione del credito Iva spetta sia nel caso in cui esso sia indicato nella dichiarazione annuale sia in quello in cui sia indicato per i mesi di competenza. Ragione per cui è sufficiente la mera indicazione del credito stesso nelle dichiarazioni periodiche.
5. Osserva la Corte che va esaminato prioritariamente per ragioni logiche il primo motivo di ricorso incidentale svolto da CO.E.RI. Compagnia Europea Riscossioni s.r.l.. Sostiene la ricorrente incidentale che il procedimento di secondo grado è nullo in quanto è mancata la notifica del ricorso in appello proposto dall’Agenzia delle entrate. Questa Corte, con ordinanza interlocutoria del 5 giugno 2018, ha disposto l’acquisizione del fascicolo d’ufficio del giudizio di appello ed ha potuto, così, accertare che l’atto di appello, ritualmente depositato presso la segreteria della CTR, risulta essere stato notificato a CO.E.RI. Compagnia Europea Riscossioni s.r.l. in data 22 luglio 2008 presso lo studio del difensore rag. C.D.R., come da avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario.
6. I primi due motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, sono infondati. Ciò in quanto questa Corte ha già affermato il principio secondo cui, in tema di detrazione del credito IVA, maturato con riferimento ad un anno di imposta in cui il contribuente abbia omesso di presentare la dichiarazione, la prova dei relativi requisiti sostanziali del diritto può essere fornita mediante la produzione delle fatture o di altra documentazione contabile ( Cass. Sez. U, n. 17757 del 08/09/2016; Cass. n. 6921 del 17/03/2017; Cass. n. 22747 del 09/11/2016). Nel caso che occupa la CTR ha accertato che la contribuente aveva rispettato le condizioni che consentivano di ritenere correttamente esposto il credito Iva e la contestazione dell’Ufficio era basata sulla sola circostanza della non spettanza del credito in quanto non era stata presentata la dichiarazione annuale, senza contestazione in ordine al fatto che esso emergesse da altri documenti contabili indicati dalla contribuente stessa nel ricorso.
7. Il secondo motivo di ricorso rimane assorbito.
8. Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso principale, rigetta il primo motivo di ricorso incidentale e dichiara assorbito il secondo motivo di ricorso incidentale.
Condanna l’agenzia delle entrate a rifondere alla contribuente le spese processuali che liquida in euro 2.200,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre agli accessori di legge.