CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 03 marzo 2020, n. 5897
Licenziamento disciplinare – Arresto disposto per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti – Fatti storici accertati con sentenza penale di cui all’art. 444 c.p.p. – Idoneità ad acquisire rilevanza in sede disciplinare – Natura e qualità del singolo rapporto, della posizione delle parti, dell’oggetto delle mansioni e del grado di affidamento che queste richiedono – Potenzialità del fatto di porre in dubbio la futura correttezza dell’adempimento
Fatti di causa
La Corte d’Appello di Roma, in riforma della pronuncia di prime cure, annullava il licenziamento disciplinare intimato in data 13/11/2015 da A. s.p.a. nei confronti di R.D. a seguito dell’arresto disposto per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e condannava la società a reintegrare il D. nel posto di lavoro nonché alla corresponsione dell’indennità risarcitoria prevista dall’art. 18 c. 4 l. 300/70 pro tempore vigente.
A fondamento del decisum la Corte di merito argomentava, per quanto qui rileva, che il lavoratore era stato licenziato ai sensi dell’art. 6 del codice disciplinare, in base al quale è sancita la destituzione del dipendente nel caso in cui abbia subito condanne penali in conseguenza di delitti che non consentono la prosecuzione del rapporto di lavoro in ragione della loro specifica gravità.
La Corte negava, tuttavia, che i fatti in relazione ai quali il D. era stato tratto a giudizio, con procedimento conclusosi ex art. 444 e segg. c.p.p., fossero suscettibili di essere qualificati in termini di specifica gravità secondo la previsione codicistica.
Riteneva innanzitutto non applicabile alla fattispecie il disposto di cui all’art. 653 c.1 bis c.p.p. secondo cui la sentenza penale irrevocabile, e quindi, quella di patteggiamento ad essa equiparata, ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità; ciò in quanto non si verteva in tema di rapporto di lavoro di pubblico impiego o di rapporto ad esso equiparato. Pur muovendo, poi, dalla considerazione che – come emerso dai dati istruttori acquisiti in giudizio – il ricorrente era abituale consumatore di stupefacenti, osservava come tale dato non potesse costituire presupposto logico-giuridico su cui fondare l’accusa di detenzione a fini di spaccio, ostando a tale conclusione una serie di elementi fattuali di natura indiziaria; escludeva, quindi che, sotto il profilo soggettivo, la pur esecrabile condotta ascrivibile al reclamante – limitata all’uso abituale di sostanze stupefacenti senza finalità di spaccio – fosse connotata da peculiare intensità.
Avverso tale decisione la società A. interpone ricorso per cassazione sostenuto da tre motivi, illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c.
Resiste con controricorso la parte intimata.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 445 c. 1 bis, 653 c. 1 bis e 654 c.p.p.in relazione all’art. 360 comma primo n.3 c.p.c.
Si critica la statuizione con la quale è stato escluso che la sentenza di patteggiamento faccia stato nel presente giudizio, non vertendosi in tema di rapporto di pubblico impiego. Si sostiene per contro, che in forza del combinato disposto di cui agli artt. 445 c. 1 bis, 653 c. 1 bis c.p.p.- secondo cui la sentenza di patteggiamento ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e della affermazione che l’imputato lo ha commesso – la sentenza di patteggiamento emessa nei confronti del D., passata in giudicato, fa stato anche nel presente giudizio, quanto alla realizzazione della condotta di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, che non può, pertanto essere oggetto di ulteriore valutazione in sede di giudizio civile; ciò tenendo conto anche del requisito di specialità che connota il rapporto degli autoferrotranvieri più volte rimarcato dalla giurisprudenza di legittimità che si è espressa nel senso della sussunzione di detto rapporto nell’ambito della disciplina del pubblico impiego.
2. Il secondo motivo prospetta violazione e falsa applicazione dell’art. 2119 c.c. nonché dell’art. 18 c. 4 I. 300 del 1970 in relazione all’art. 360 comma primo n.3 c.p.c.
Si stigmatizzano gli approdi ai quali è pervenuto il giudice del gravame in relazione alla accertata insussistenza della specifica gravità del fatto, tale da non consentire la continuazione, neanche in via provvisoria, del rapporto.
Si deduce che la Corte di merito, nell’esaminare gli stessi fatti, sia pure nella autonomia di giudizio ad essa spettante, “riconosciuti dal Tribunale penale”, non abbia fatto “corretta applicazione delle norme poste a base del recesso, non considerando che la condotta posta in essere dal D. era tale da aver irrimediabilmente leso il vincolo di fiducia con la società convenuta”, stante l’obiettivo disvalore del fatto contestato, alla stregua degli standards valutativi invalsi nella realtà sociale.
3. Con la terza censura si denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti ex art. 360 comma primo n.5 c.p.c.
Ci si duole che il giudice del gravame, nel valutare il requisito della specifica gravità del fatto, abbia tralasciato di considerare un fatto decisivo, costituito dalla detenzione da parte del dipendente, di sostanze stupefacenti a fini di spaccio, nonostante ciò risultasse dal procedimento penale e fosse stato evidenziato negli atti difensivi del giudizio di appello.
4. Avuto riguardo alla ratio decidendi della sentenza impugnata, il secondo motivo di ricorso va esaminato in via preliminare perché potenzialmente decisivo. Tanto in applicazione del principio della ragione più liquida, che, imponendo un nuovo approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo, piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell’ordine di trattazione delle questioni cui all’art. 276 cod. proc. civ., con una soluzione pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzata (ex multis, vedi Cass. 9/1/2019 n. 363, Cass. 30/3/2016 n. 6165).
5. Esso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
Deve premettersi che la giusta causa di licenziamento, così come il giustificato motivo, costituiscono una nozione che la legge – allo scopo di un adeguamento delle norme alla realtà da disciplinare, articolata e mutevole nel tempo – configura con disposizioni (ascrivibili alla tipologia delle cosiddette clausole generali) di limitato contenuto, delineanti un modulo generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa, mediante la valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla coscienza generale, sia di principi che la stessa disposizione tacitamente richiama.
Tali specificazioni del parametro normativo hanno natura di norma giuridica e la loro disapplicazione è quindi deducibile in sede di legittimità come violazione di legge.
L’accertamento della concreta ricorrenza, nel fatto dedotto in giudizio, degli elementi che integrano il parametro normativo e le sue specificazioni e della loro concreta attitudine a costituire giusta causa o giustificato motivo di licenziamento, è quindi sindacabile in cassazione, a condizione che la contestazione non si limiti ad una censura generica e meramente contrappositiva, ma contenga, invece, una specifica denuncia di incoerenza rispetto agli standards, conformi ai valori dell’ordinamento, esistenti nella realtà sociale ( vedi ex aliis, Cass. 20/5/2019 n. 13534; Cass. 23/9/2016 n. 18715).
Nell’approccio che è stato definito dalla dottrina «multifattoriale», secondo il quale la condotta disciplinarmente rilevante dev’essere collocata nel contesto complessivo in cui è avvenuta, possono poi emergere una serie di circostanze, soggettive od oggettive, che consentano al giudice di valutare, in concreto, la portata della condotta ascritta al lavoratore, definendone i profili di conformità al modello legale.
Infatti, come questa Corte insegna (per tutte: Cass. 15/4/2005 n. 7838, Cass. 12/8/2009 n. 18247), il modulo generico che identifica la struttura aperta delle disposizioni di limitato contenuto ascrivibili alla tipologia delle cd. clausole generali richiede di essere specificato in via interpretativa, allo scopo di adeguare le norme alla realtà articolata e mutevole nel tempo.
La specificazione può avvenire mediante la valorizzazione o di principi che la stessa disposizione richiama o di fattori esterni relativi alla coscienza generale ovvero di criteri desumibili dall’ordinamento generale, a cominciare dai principi costituzionali ma anche dalla disciplina particolare, collettiva.
Dette specificazioni del parametro normativo hanno natura giuridica e la loro errata individuazione è deducibile in sede di legittimità come violazione di legge (tra le innumerevoli: Cass. 8/4/2016 n. 6901); non si sottrae, dunque, al controllo di questa Corte il profilo della correttezza del metodo seguito nell’individuazione dei parametri integrativi, perché, pur essendo necessario compiere opzioni di valore su regole o criteri etici o di costume o propri di discipline e/o di ambiti anche extragiuridici, “tali regole sono tuttavia recepite dalle norme giuridiche che, utilizzando concetti indeterminati, fanno appunto ad esse riferimento” (per tutte v. Cass. 18/1/1999 n. 434), traducendosi in un’attività di interpretazione giuridica e non meramente fattuale della norma.
E’ stato poi evidenziato che l’attività di integrazione del precetto normativo di cui all’art. 2119 c.c. compiuta dal giudice di merito è sindacabile in cassazione a condizione, però, che la contestazione del giudizio valutativo operato in sede di merito non si limiti ad una censura generica e meramente contrappositiva, ma contenga, invece, una specifica denuncia di non coerenza del predetto giudizio rispetto agli standards, conformi ai valori dell’ordinamento, esistenti nella realtà sociale (cfr. Cass. 20/5/2019 n. 13534, Cass. 17/1/2017 n. 985); solo l’integrazione a livello generale e astratto della clausola generale si colloca, infatti, sul piano normativo e consente una censura per violazione di legge. Poiché poi gli elementi da valutare ai fini dell’integrazione della giusta causa di recesso sono, per consolidata giurisprudenza, molteplici (gravità dei fatti addebitati, portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, circostanze in cui sono state commessi, intensità dell’elemento intenzionale, etc.) occorre guardare, nel sindacato di legittimità, alla rilevanza dei singoli parametri ed al peso specifico attribuito a ciascuno di essi dal giudice del merito, onde verificarne il giudizio complessivo che ne è scaturito dalla loro combinazione e saggiarne la coerenza e la ragionevolezza della sussunzione nell’ambito della clausola generale (vedi Cass. S.U. n. 23287 del 2010).
6. Orbene, nello specifico, l’attività valutativa svolta dalla Corte di merito, si è articolata muovendo dalla individuazione della disposizione di legge in base alla quale è stata irrogata la massima sanzione disciplinare.
L’art. 6 del codice disciplinare commina infatti la destituzione del dipendente “in relazione a condanne penali subite in conseguenza di delitti che non consentano la prosecuzione del rapporto in ragione della loro specifica gravità”.
Il giudice del gravame ha tuttavia ritenuto che non potesse ricondursi la condotta posta in essere dal D., all’archetipo normativo della giusta causa di licenziamento, ritenendo i fatti oggetto di condanna in sede penale, non assistiti dalla connotazione di specifica gravità del fatto.
E’ pervenuto a tale convincimento sul preliminare rilievo della inidoneità della sentenza di patteggiamento, – equiparata ad una pronuncia di condanna ai sensi dell’art. 445 c.p.p. c. 1 bis – ad estendere gli effetti del giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale ed all’affermazione che l’imputato lo ha commesso ai sensi dell’art. 653 c. 1 bis c.p.p.; ciò in quanto non si verteva in tema di rapporto di lavoro di pubblico impiego o ad esso equiparato.
Ha quindi osservato, nello scrutinio della condotta posta in essere dal lavoratore, che “non era stato visto nell’atto concreto di spacciare”, “non era stato reperito materiale alcuno atto al confezionamento di dosi singole”…apparendo insufficiente “il rinvenimento di un coltellino intriso di diversa sostanza stupefacente” ed “insignificante il possesso sulla propria persona…della somma di euro 105…”; non vi era prova di commistione fra lavoro e tossicodipendenza perché la circostanza (pur riferita da un sottufficiale dei carabinieri) che egli aveva ricevuto una busta verosimilmente contenente marjuana da uno sconosciuto mentre si trovava a bordo della autovettura aziendale dal medesimo condotta ” non poteva ritenersi provata ai sensi dell’art. 203 c.p.p. in quanto riferita da un informatore non esaminato come teste in sede penale”.
7. Al riguardo, non può tralasciarsi di considerare che – diversamente da quanto opinato dai giudici del gravame – questa Corte ha affermato il principio alla cui stregua la sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. ben può essere utilizzata come prova nel corrispondente giudizio di responsabilità in sede civile, atteso che in tal caso l’imputato non nega la propria responsabilità e accetta una determinata condanna, chiedendone o consentendone l’applicazione, il che sta univocamente a significare che il medesimo ha ritenuto di non contestare il fatto e la propria responsabilità (vedi ex multis, Cass. 18/12/2017 n. 30328, Cass. 5/5/2005 n. 9358).
La sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l’imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione; detto riconoscimento, pertanto, pur non essendo oggetto di statuizione assistita dall’efficacia del giudicato, ben può essere utilizzato come prova nel corrispondente giudizio di responsabilità in sede civile (vedi Cass. cit. n. 30328/2017).
Nell’ottica descritta ed in applicazione del ricordato insegnamento, devono ritenersi dimostrati i fatti storici accertati con la sentenza penale di cui all’art. 444 c.p.p. e la loro idoneità ad acquisire rilevanza in sede disciplinare e, di conseguenza, lo svolgimento della attività di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio (in concorso con il collega Centra) oggetto della sentenza di condanna penale.
Incongruo, alla luce delle summenzionate considerazioni, è, dunque, da ritenersi il successivo giudizio espresso dalla Corte di merito sul tema della specifica gravità del delitto per il quale era stata subita condanna, perché muove da una premessa giuridica non corretta, e si dipana con ragionamento valutativo conseguentemente errato.
La condotta posta in essere dal D., come definita in sede penale nel giudizio concluso con sentenza di patteggiamento, deve essere oggetto di valutazione, con specifico riferimento al giudizio di sussunzione del fatto concreto, siccome accertato, nella norma generale; la società ha infatti correttamente formulato specifica denuncia di non coerenza del predetto giudizio espresso dalla Corte di merito rispetto agli standard, conformi ai valori dell’ordinamento ed esistenti nella realtà sociale, in base ai quali l’uso e la detenzione, anche a fini di spaccio, di sostanze stupefacenti, non sono consoni allo svolgimento di una prestazione lavorativa implicante contatto con gli utenti da parte di un dipendente (esplicante mansioni di operatore della mobilità addetto alla verifica del pagamento parcheggio per le vetture in sosta) inserito in un ufficio di rilevanza pubblica.
In tal senso appaiono significativi anche i recenti approdi ai quali è pervenuta questa Corte di legittimità in ordine a fattispecie non dissimile da quella in questa sede scrutinata, laddove ha affermato il principio alla cui stregua, viola certamente il “minimo etico” la condotta extralavorativa di consumo di sostanze stupefacenti ad opera di un lavoratore adibito a mansioni di conducente di autobus, definite “a rischio”, a prescindere dal mancato riferimento, nell’ambito del r.d. n. 148 del 1931, alla descritta condotta (vedi Cass. 24/5/2018 n. 12994).
7. Alla luce delle sinora esposte considerazioni le doglianze formulate dalla società A. col secondo motivo vanno accolte entro i termini descritti (restando logicamente assorbite le censure formulate con il primo e terzo motivo di ricorso).
La sentenza va pertanto cassata con rinvio, ex art. 384 comma 2 c.p.c., alla Corte distrettuale indicata in dispositivo che provvederà a scrutinare compiutamente la vicenda considerata, attenendosi ai principi di diritto innanzi enunciati e tenendo presente che nella operazione di sussunzione del fatto nell’ipotesi normativa, è differenziata l’intensità della fiducia richiesta, a seconda della natura e della qualità del singolo rapporto, della posizione delle parti, dell’oggetto delle mansioni e del grado di affidamento che queste richiedono; che la valutazione del fatto concreto deve investire la sua portata oggettiva e soggettiva; che deve essere conferito rilievo determinante, ai fini in esame, alla potenzialità del medesimo di porre in dubbio la futura correttezza dell’adempimento.
Al giudice del rinvio è demandato infine di provvedere anche in ordine alle spese inerenti al presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio.
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