CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 03 marzo 2021, n. 5823
Credito iscritto a ruolo – Perdurante riferibilità, al destinatario della cartella, del luogo di notificazione della cartella – Onere della prova – Termine quinquennale di prescrizione dei contributi IVS per lavoratori dipendenti – Decorrenza dalla scadenza del termine per il pagamento dei contributi
Fatti di causa
1. La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza del 31 luglio 2014, in accoglimento del gravame svolto da V.C. ha riformato la sentenza di primo grado e dichiarato inefficace la cartella opposta e inesistente il credito iscritto a ruolo.
2. La Corte territoriale ha ritenuto non assolto, dall’INPS e da Equitalia, l’onere di provare la perdurante riferibilità, al destinatario della cartella, del luogo di notificazione della cartella a fondamento dell’intimazione di pagamento oggetto di contestazione, e decorso il termine quinquennale di prescrizione dei contributi IVS per lavoratori dipendenti relativi all’anno 2005, in considerazione dell’unico valido atto interruttivo, costituito dall’intimazione di pagamento in data 31 marzo 2011.
3. Avverso tale sentenza ricorre l’INPS, anche quale procuratore speciale della S.C.C.I. s.p.a. , con ricorso affidato ad un motivo, cui resistono, con controricorso, V.C. e, con controricorso adesivo Equitalia SUD.
Considerato che
4. L’INPS, deducendo violazione dell’art. 1. commi 9 e 10, legge n.335 del 1995 e dell’art. 2953 cod.civ., censura la decorrenza della prescrizione come ritenuta dalla Corte e richiama il meccanismo di liquidazione e pagamento dei contributi agricoli (entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento per l’invio della denuncia trimestrale DMAG Unico con indicazione dei lavoratori impiegati…numero giornate retribuite; Inps provvede quantificazione contributi per il trimestre e invia F24 con l’importo da versare; pagamento entro il 16 marzo per il primo trimestre dell’anno precedente…) ed osserva che alla notifica dell’intimazione di pagamento il termine di prescrizione non era ancora decorso.
5. Il motivo è fondato per non avere la Corte di merito correttamente applicato la regola per cui la prescrizione comincia a decorrere solo alla scadenza del termine, fissato dalla legge, per il pagamento dei contributi da parte del datore di lavoro.
6. L’art. 2935 cod.civ., disponendo che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, si riferisce alla possibilità legale di esercizio del diritto ed alla possibilità, per il creditore, di azionare la relativa tutela, negata se non richiesta tempestivamente.
7. La previsione di un termine, entro il quale il datore di lavoro è tenuto ad effettuare il pagamento, è all’evidenza posta in favore del debitore dell’obbligazione contributiva, consentendogli di non adempiere la prestazione immediatamente ma di rinviarne l’adempimento ad un tempo successivo, nel qual caso è dunque precluso, al creditore, pretendere il pagamento prima della scadenza.
8. L’ente previdenziale, fino a quando l’azienda può effettuare il pagamento, non può esercitare un’azione di adempimento, semplicemente perché la condotta inadempiente del datore di lavoro può darsi solo alla scadenza del termine fissato per l’adempimento, allorché il credito dell’ente gestore diventa esigibile e il relativo diritto può essere fatto valere, in applicazione, anche per le obbligazioni contributive, del criterio generale dell’art. 2935 del codice civile.
9. Il modello DMAG altro non è che la denuncia, da parte del datore di lavoro, dei dati occupazionali (giornate, numero dei lavoratori) e retributivi, dei codici di individuazione delle zone tariffarie, del tipo di contratto, della sua posizione assicurativa, alla presentazione del quale non sorge un diritto azionabile «alla determinazione dei contributi dovuti in forza dei rapporti di lavoro intercorsi nei trimestre, già sorto per effetto di detti rapporti», come asserisce la parte ricorrente, atteso che solo in un momento successivo, con l’invio al datore di lavoro del modello F24, l’onere economico, corrispondente all’obbligazione contributiva, viene quantificato e, dunque, solo da quel momento il debitore dell’obbligazione contributiva conosce la misura dei contributi dovuti e può adoperarsi per l’adempimento, nei termini di scadenza fissati per legge.
10. In particolare, per gli operai agricoli, il d.l. 30 dicembre 1987, n. 536, art. 6, comma 14, convertito in L. 29 febbraio 1988, n. 48, disponeva: «le denunce relative agli operai a tempo determinato ed ai compartecipanti individuali…, devono essere presentate… entro il giorno 25 del mese successivo a quello di scadenza di ciascun trimestre. Entro gli stessi termini devono essere presentate… le denunce relative agli operai a tempo indeterminato… La riscossione dei premi e dei contributi previdenziali ed assistenziali relativa ai dati dichiarati od accertati d’ufficio per ciascun trimestre dell’anno avviene mediante versamento con bollettini di conto corrente postale… alle scadenze rispettive del 10 settembre, 10 dicembre dell’anno in corso e 10 marzo e 10 giugno dell’anno successivo».
11. I termini per il versamento sono stati, poi, fissati al giorno 15 del mese di scadenza (d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, ex art. 18, comma 1, vigente dal 12 agosto 1997), nuovamente modificati, fissandoli al giorno 16 del mese di scadenza (d.lgs. 12 novembre 1998, n. 422, ex art. 2, comma 1 lett. b), vigente dal 24 dicembre 1998).
12. Il favor debitoris, costituente la ratio di tali previsioni, comporta, in definitiva, che prima delle predette scadenze l’INPS non possa pretendere l’adempimento dell’obbligazione contributiva e, conseguentemente, che il termine prescrizionale decorre solo alla scadenza dei predetti termini (V., da ultimo, Cass. nn. 3798 e 6868 del 2019).
13. Conseguentemente, alla data della notifica dell’intimazione di pagamento il termine quinquennale di prescrizione non era ancora decorso.
14. Va anche ricordato in linea generale, in tema di riscossione di contributi previdenziali, che l’opposizione contro l’avviso di mora (ora intimazione ad adempiere) con cui si faccia valere l’omessa notifica della cartella esattoriale e si deducano fatti estintivi del credito ha la funzione di recuperare l’impugnazione non potuta esercitare contro la cartella non notificata, che costituisce presupposto indefettibile dell’avviso, sicché l’opposizione va qualificata come all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. e non agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 28583 del 2018; Cass. n.594 del 2016; Cass. n.24215 del 2009; Cass. n. 6119 del 2004).
15. A sua volta, l’opposizione all’esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239 del 2007) e la doglianza incentrata sulla mancata notifica delle cartelle di pagamento sono funzionali esclusivamente al recupero della tempestività dell’opposizione (come segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), altrimenti tardiva perché esercitata a distanza di anni dalle date di asserita notifica delle cartelle medesime; ed è altresì funzionale all’eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l’interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria.
16. Ebbene, il thema decidendum è la stessa Corte di merito a delimitarlo (iscrizione a ruolo concernente contributi IVS per lavoratori dipendenti relativi all’anno 2005) e la ratio decidendi, adeguatamente censurata dall’INPS ha investito, come spiegato nei paragrafi che precedono, l’interruzione della prescrizione sopraggiunta, diversamente da quanto affermato dalla Corte territoriale, quando il termine quinquennale non era ancora spirato.
17. La sentenza va, pertanto, cassata e, per essere necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va rinviata alla Corte d’appello di Reggio Calabria perché proceda a nuovo esame e alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Reggio Calabria.
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