CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 03 ottobre 2018, n. 24019
Accertamento – Dichiarazione dei redditi – Rettifica – Operazioni di leasing – Versamento canoni
Rilevato che
– l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, depositata il 1° febbraio 2011, di accoglimento dell’appello proposto dalla I. s.p.a. avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso della contribuente per l’annullamento di un avviso di accertamento con cui, relativamente all’anno 2003, era stata rettificata la dichiarazione a seguito del disconoscimento della deducibilità dal reddito degli interessi corrisposti ad istituti di credito in relazione ad un’operazione di leasing;
– dall’esame della sentenza impugnata si evince che, in relazione a tale operazione, consistente nella cessione da parte della contribuente alla L. s.p.a. del diritto di superficie su terreni e nell’impegno assunto da quest’ultima di costruire sugli stessi edifici di varia natura, a loro volta ceduti in leasing alla contribuente, l’Ufficio aveva contestato che per il versamento dei canoni di leasing erano state pattuite modalità “anomale”, in quanto era previsto un maxicanone di lire 12 mld., da pagarsi immediatamente e tale da compensare il prezzo di acquisto, idonee a determinare una carenza di liquidità della contribuente medesima coperta con operazioni bancarie i cui costi dovevano considerarsi “elusivamente” dedotti dal reddito;
– il giudice di appello, in riforma della decisione della Commissione provinciale, ha accolto il gravame, ritenendo che non sussisteva “la necessaria prova, anche indiziaria, della natura oggettivamente e esclusivamente o anche solo prevalentemente elusiva dell’operazione economica”;
– il ricorso è affidato a tre motivi;
– resistite con controricorso la I. s.p.a.;
– il pubblico ministero conclude chiedendo il rigetto del ricorso;
– la I. s.p.a. ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.;
Considerato che
– occorre preliminarmente rilevare che con la memoria depositata la società contribuente ha allegato la sopravvenuta formazione di un giudicato esterno, costituito dalla sentenza della Commissione tributaria provinciale di Firenze, depositata il 10 novembre 2011, con cui, in relazione all’avviso di accertamento emesso per il recupero a tassazione, relativamente all’anno 2004, (anche) degli interessi passivi corrisposti in relazione alla medesima operazioni di leasing sul presupposto della loro indebita deduzione, avrebbe accolto il ricorso della contribuente;
-aggiunge che l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso tale pronuncia non avrebbe interessato il capo della sentenza relativa alla ripresa in oggetto, per cui la statuizione avrebbe acquisito autorità di cosa giudicata;
– la documentazione prodotta a sostegno dell’allegazione offre pieno riscontro di quanto affermato dalla parte, evidenziando, in particolare, da un lato, che la ripresa a tassazione interessata dalla richiamata pronuncia investe la medesima operazione oggetto del presente giudizio, dall’altro, che con il menzionato atto di appello l’Agenzia delle Entrate dichiara espressamente, in premessa ai motivi articolati, che “non intende appellare il capo della sentenza concernente il recupero di cui al punto l.c dell’avviso di accertamento, relativo a interessi passivi non inerenti su cessione di diritto di superficie per euro 188.420,00”;
– l’effetto vincolante del giudicato formatosi sulla statuizione di infondatezza del recupero a tassazione degli interessi passivi dedotti dall’impresa per l’anno 2004 si estende anche al presente giudizio, relativo ad atto impositivo emesso per l’annualità precedente, non trovando ostacolo nell’autonomia dei periodi d’imposta, in quanto l’indifferenza della fattispecie costitutiva dell’obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, come nel caso in esame, estendendosi ad una pluralità di periodi d’imposta, assumono carattere tendenzialmente permanente (cfr. Cass. 1° luglio 2015, n. 13489; Cass. 8 aprile 2015, n. 6953);
– pertanto, per le suesposte considerazioni, il ricorso non può essere accolto;
– in considerazione della complessità della vicenda, appare opportuno disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità
P.Q.M.
Respinge il ricorso; compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
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