CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 04 agosto 2020, n. 16660 – In tema di Iva, la sovvenzione erogata da un terzo acquista rilevanza ai fini dell’Iva che deve assolvere chi l’ha ricevuta quando sia ravvisabile un nesso immediato e diretto tra operazioni a monte e operazioni a valle, che può essere inteso anche come correlazione diretta ed esclusiva all’attività economica del sovvenzionante, purché il prezzo che l’acquirente o il destinatario della prestazione devono pagare sia fissato in modo tale da diminuire proporzionalmente alla sovvenzione concessa al venditore del bene o al prestatore del servizio