CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 04 agosto 2021, n. 22267
Previdenza – Fondo pensioni – Liquidazione della posizione individuale – Esclusione
Fatti di causa
Con sentenza del 4.8.15 il tribunale di Milano rigettava l’opposizione allo stato passivo del fondo pensioni per il personale BCI in liquidazione, in relazione all’istanza di ammissione del 25.6.13 presentata da 23 lavoratori.
In particolare, la corte territoriale ha ritenuto che l’articolo 27 dello statuto (che prevede l’attribuzione a lavoratori con dati requisiti delle plusvalenze nel comparto immobiliare del fondo pensioni BCI) sia applicabile solo al normale esercizio dell’attività del fondo e non anche alla fase finalizzata alla sua cessazione, in quanto con accordo sindacale 10.12.04 l’articolo 27 era stato abrogato implicitamente, essendosi deciso di destinare il ricavato della liquidazione dell’intero patrimonio del fondo (e non più delle sole plusvalenze) a date categorie di pensionati e pensionabili. La corte ha altresì ritenuto infondate le pretese dei lavoratori cosiddetti “non aderenti”, ossia di quei lavoratori che non avevano aderito alla riforma del fondo del 1999 ed avevano chiesto la liquidazione della loro posizione individuale, ritenendo che proprio per tale liquidazione essi erano nell’impossibilità di dolersi della successiva spartizione del fondo senza la loro partecipazione; del pari e per le stesse ragioni infondate erano le domande di coloro che erano comunque andati in pensione, conseguendo la prestazione previdenziale in forma di capitale, o che comunque avevano chiesto ed ottenuto l’anticipazione di una parte della pensione.
Avverso tale sentenza ricorrono 23 lavoratori per sei motivi, cui resiste con controricorso il Fondo; intervengono 20 pensionati con controricorso.
Motivi della decisione
Con il primo motivo si deduce – ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. – violazione degli articoli 1321, 1362, 1372 c.c. e 101 co. 2 e 183 co. 4 c.p.c., per avere la sentenza impugnata ritenuto d’ufficio l’abrogazione implicita delle norme dello statuto, senza sollecitare il contraddittorio delle parti sul punto, e per avere trascurato la non coincidenza dei firmatari degli accordi del 1999 e del 2004.
Con il secondo motivo si deduce violazione dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 124 del 1993 e dell’articolo 19 I. 252 del 2005, per avere la sentenza impugnata trascurato l’assenza dell’approvazione del COVIP per le modifiche dello statuto.
Con il terzo motivo si deduce violazione degli articoli 1321, 1353, 1358, 1362 e ss., 1372 c.c. nonché 101 co. 2 e 183 co. 4 c.p.c., per avere la sentenza impugnata trascurato che i lavoratori avevano un vero e proprio diritto, seppure condizionato, e non una mera aspettativa in ordine alla ripartizione del fondo, e per aver trascurato che nell’accordo del 2004 non vi era alcun riferimento all’articolo 27 dello statuto.
Con i motivi 4 e 5 si deduce violazione degli articoli 1321 e 1362 e ss. c.c., per avere la sentenza impugnata trascurato che l’accordo del 1999 e lo statuto attribuivano benefici a tutti i soggetti indicati, inclusi coloro che non avevano aderito alla riforma del fondo o coloro che erano strati liquidati con capitale determinato.
Con il sesto motivo si deduce violazione degli articoli 7 del decreto legislativo n. 124 del 1993, nonché 1362 e ss. e 1372 c.c., per avere trascurato che la fruizione dell’anticipazione dei benefici non esclude la partecipazione ai futuri benefici sulle quote del fondo.
Motivi della decisione
Il primo motivo è inammissibile nella parte in cui si deduce la violazione del contraddittorio delle parti.
I ricorrenti lamentano infatti un error in procedendo che andava fatto valere con il motivo ex art. 360 co.l n. 4 c.p.c., per consentire alla Corte di valutare sulla base di un esame diretto degli atti la configurabilità della violazione ella norma processuale asserita.
La seconda parte del primo motivo, nonché il secondo ed il terzo motivo possono essere esaminati insieme per la loro connessione: essi sono infondati.
La Corte territoriale ha affermato che con accordo sindacale 10.12.04 le parti sociali avevano disciplinato la destinazione del ricavato della liquidazione dell’intero patrimonio del fondo (e non più delle sole plusvalenze) ed in favore dei soli pensionati successivi al 2000 e dei lavoratori in attività al 2004, così derogando alla precedente disciplina (che prevedeva tra l’altro le plusvalenze in favore solo di coloro che erano già in servizio al 1993 ed erano rimasti tali anche dopo il 1999).
Non si tratta a ben vedere dell’abrogazione dell’art. 27 dello Statuto e della precedente disciplina, ma solo di una deroga alle vecchie previsioni in relazione alla liquidazione dell’intero fondo, sicché non colgono nel segno i motivi di ricorso (primo motivo, seconda parte, secondo e terzo motivo) che fanno riferimento alla non abrograzione delle norme pregresse: in altri termini, le vecchie norme non si applicano non in quanto abraogate, ma in quanto non si riferiscono alla liquidazione del fondo, disciplinato solo dalle norme successive. Resta il problema, posto sempre dal terzo motivo, della legittimità delle nuove norme, per avere le stesse carattere peggiorativo rispetto alle pregresse.
In ordine a tale profilo, però, questa Corte ha già avuto modo di precisare (Cass. Sez. L, Sentenza n. 13960 del 19/06/2014, Rv. 631647 – 01) che, nell’ipotesi di successione tra contratti collettivi, le modificazioni “in peius” per il lavoratore sono ammissibili con il solo limite dei diritti quesiti, dovendosi escludere che il lavoratore possa pretendere di mantenere come definitivamente acquisito al suo patrimonio un diritto derivante da una norma collettiva non più esistente, in quanto le disposizioni dei contratti collettivi non si incorporano nel contenuto dei contratti individuali, ma operano dall’esterno come fonte eteronoma di regolamento, concorrente con la fonte individuale, sicché le precedenti disposizioni non sono suscettibili di essere conservate secondo il criterio del trattamento più favorevole (art. 2077 cod. civ.), che riguarda il rapporto fra contratto collettivo ed individuale.
Nella specie, l’accordo collettivo su richiamato, in quanto non ha inciso sui soggetti che avevano già acquisito il diritto al trattamento pensionistico (come appunto coloro che erano andati in pensione, ed avevano perciò già ricevuto il trattamento pieno, così facendo affidamento anche per il futuro su tali importi), appare ragionevole e rispettoso del dettato normativo di cui al D.Lgs. n. 124 del 1993, che ammette che, in presenza di squilibri finanziari nella gestione di fondi di previdenza complementare costituiti per contratto collettivo, la stessa contrattazione può rideterminare la disciplina delle prestazioni.
È peraltro affermazione ricorrente di questa Corte che il lavoratore non può pretendere di mantenere come definitivamente acquisito al suo patrimonio un diritto derivante da una norma collettiva che più non esiste perché caducata o sostituita da altra successiva. Le disposizioni dei contratti collettivi non si incorporano nel contenuto dei contratti individuali, dando luogo a diritti quesiti sottratti al potere dispositivo delle organizzazioni sindacali, ma operano dall’esterno come fonte eteronoma di regolamento, concorrente con la fonte individuale, sicché, nell’ipotesi di successione di contratti collettivi, le precedenti disposizioni non sono suscettibili di essere conservate secondo il criterio del trattamento più favorevole (ex art. 2077 cod. civ.), che riguarda il rapporto fra contratto collettivo e individuale (in tal senso, Cass., 10 ottobre 2007, n. 21234, che richiama Cass., 28 novembre 1992, n. 12751; Cass., 5 novembre 2003, n. 16635).
Mentre i primi tre motivi riguardano il tema dell’applicabilità (o meno) dell’art. 27 dello Statuto e della disciplina collettiva del 1999 alla fase liquidatoria del fondo regolata poi dall’accordo sindacale del 2004, il secondo gruppo di motivi (quarto, quinto e sesto, che possono essere esaminati congiuntamente) riguarda l’esclusione dei ricorrenti dalla liquidazione immobiliare del fondo anche ai sensi delle disposizioni del 2004, esclusione affermata dal tribunale in per motivo legato all’avvenuta liquidazione della loro posizione in capitale prima del 2004: i ricorrenti, infatti, vorrebbero beneficiare della liquidazione immobiliare del fondo in ogni caso, al pari dei “pensionati” (coloro che dopo il 2000 avevano cessato il rapporto percependo pensione) e dei c.d. “attivi” (coloro che erano in attività all’entrata in vigore delle nuove disposizioni del 2004).
I ricorrenti sono soggetti diversi: 4 sono non aderenti alla riforma del fondo del 1999, 18 sono aderenti alla riforma del 1999 ma sono andati in pensione prima del 2004, conseguendo però la prestazione in forma di capitale; 1 era un c.d. anticipato, ossia aveva fruito dell’anticipazione del trattamento (ricorrendo i motivi per i quali detta anticipazione era possibile prima della scadenza). Nonostante la diversità delle figure, i ricorrenti sono però accomunati in quanto nessuno di essi ha diritto alla prestazioni invocate (le plusvalenze immmobiliari), avendo tutti ottenuto la liquidazione della quota in capitale ed essendo cessata la relativa iscrizione al fondo: in altri termini, i lavoratori sono cessati dal fondo incassando il proprio “zainetto” (ossia la propria quota capitalizzata individuale da erogare in caso di cessazione dell’iscrizione al fondo: cfr. Cass. Sez. L, sentenza n. 21224 del 10.10.2007), in toto o prò quota mediante riscossione di una anticipazione a valere sullo “zainetto” medesimo.
In altri termini, i partecipanti al fondo, sino a quando hanno mantenuto la loro partecipazione al fondo, hanno beneficiato, in ragione della quota detenuta, dei rendimenti annuali del fondo, mediante attribuzione proporzionale ai loro “zainetti! “individuali, Nel momento i cui i predetti hanno riscosso lo “zainetto” (potendolo poi investire liberamente in altri impieghi disponibili e ponendosi al riparo dei rischi connessi con il futuro andamento del fondo, inclusa la sua insolvenza) o chiesto un’anticipazione, essi hanno sciolto ogni rapporto con il fondo.
Ciò è coerente con la natura del fondo, che è a contribuzione definita, seguendo un regime nel quale è fissato il livello di contribuzione (sulle caratteristiche di detti fondi, v. Cass. Sez. L, sentenza n. 9042 del 5/6/12), restando le prestazioni fluttuanti e variabili in relazione ai rendimenti del patrimonio. I fondi di tale natura, infatti, operano come i fondi comuni di investimento, sicché chi ritira in tutto o in parte il proprio investimento, quale che sia il relativo motivo, da quel momento in poi ha diritto solo al rendimento del fondo per la sola eventuale parte dell’investimento residuo.
La posizione dei ricorrente è dunque diversa da quella dei “pensionati” e degli “attivi”, il che spiega le previsioni della liquidazione solo in favore di questi ultimi da parte della disciplina del 2004, correttamente letta dalla sentenza impugnata, nel pieno rispetto dei criteri ermeneutici codificati (nello stesso senso, in fattispecie analoga, Cass. Sez. L, sentenza n. 23416 del 23/10/2017).
Anche per tali osservazioni la sentenza impugnata merita dunque conferma.
Ne deriva il rigetto del ricorso.
Spese secondo soccombenza.
Sussistono i requisiti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5000 per competenze professionali ed Euro 200 per esborsi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
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