CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 04 aprile 2018, n. 8284
Albi e registri camerali – Diritto annuale – Accertamento – Riscossione – Cartella esattoriale – Notificazione
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 17.7.2001 la F. s.p.a. conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Caltanissetta la Camera di Commercio I.A.A. di Caltanissetta per sentire ritenere e dichiarare la prescrizione del diritto annuale di iscrizione agli albi e registri camerali per l’anno 1992 richiesto con la cartella esattoriale n. 29220010017549173 notificata il 8.6.2001. Il Giudice di Pace adito, con ordinanza del 27.11.2001, dichiarava la propria incompetenza per materia rimettendo le parti innanzi al Tribunale di Caltanissetta.
Riassunto il giudizio con ricorso notificato il 20.3.2002, istruito il processo nel contraddittorio con la Camera di Commercio I.A.A., con sentenza n. 665 del 13/16 dicembre 2005 il Tribunale di Caltanissetta rigettava la domanda.
Con atto di appello notificato il 30.1.2007 la F. s.p.a impugnava la sentenza.
Con sentenza n. 155/2010 del 10.6.2010, pubblicata il 22.10.2010 la Corte di appello di Caltanissetta accoglieva l’appello sul rilievo che il credito era prescritto per decorso di termine quinquennale.
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta la Camera di Commercio I.A.A. di Caltanissetta ha proposto ricorso per Cassazione, notificato in data 18.7.2010, affidato a due motivi, illustrati con memoria.
F. s.p.a ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione
1. Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità dei ricorso ai sensi dell’art. 360 bis n. 1 c.p.c.
Ai fini della verifica della condizione di ammissibilità del motivo di ricorso per cassazione, indicata dall’art. 360 bis n. 1 c.p.c., l’onere di individuare decisioni e argomenti sui quali l’orientamento contestato si fonda, senza limitarsi a dichiarare la propria posizione di contrasto con la giurisprudenza di legittimità, sussiste solo nell’ipotesi di un orientamento di legittimità consolidato nella materia oggetto di controversia, contrario alla tesi di parte ricorrente (Cass. 19190/2017), nella specie non sussistente.
Osserva la Corte, a miglior comprensione della questione di ammissibilità del ricorso, che la controversia concernente il pagamento del diritto annuale di iscrizione in albi e registri delle Camere di commercio – dovuto ai sensi dell’art. 34 del d.l. 22 dicembre 1981, n. 786, come convertito dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successivamente regolato dall’art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 – è devoluta alla giurisdizione tributaria ai sensi del sopravvenuto art. 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, avendo quest’ultima norma – che ha novellato, con effetto dal primo gennaio 2002, l’art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – comportato la sostituzione dell’originario criterio di collegamento per singoli tributi, tassativamente elencati, con quello, generalizzato, per i “tributi di ogni genere e specie”.
Ciò premesso il ricorrente ha adeguatamente illustrato la questione che intende sottoporre alla Corte.
2. Con il primo motivo di ricorso lamenta la ricorrente violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 1 e 3 legge 7.10.1969 n. 742 e dell’art. 92 RD 30 gennaio 1941 n. 12 in riferimento all’art. 360 n.3 c.p.c. nonché l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio in riferimento all’art. 360, n.5 c.p.c. per non avere il giudice ritenuto che l’azione proposta fosse correttamente da ritenere un procedimento di opposizione all’esecuzione e, in quanto tale non sottoposto alla sospensione dei termini processuali in periodo feriale.
Il motivo non è fondato.
3. Il giudice di appello ha ritenuto, motivando sul punto, che la controversia, avente ad oggetto il merito della pretesa creditoria, dovesse qualificarsi come giudizio ordinario di cognizione e non di opposizione all’esecuzione.
L’impugnazione di un provvedimento giurisdizionale deve essere proposta nelle forme ed entro i termini previsti dalla legge rispetto alla domanda così come qualificata dal giudice, anche nell’ipotesi in cui l’impugnante intenda allegare l’erroneità di tale qualificazione (Cass. 475/2009) Nella specie il giudice di appello ha ritenuto che il giudizio non potesse qualificarsi come opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. sicché il termine per appellare la relativa sentenza era soggetto alla sospensione feriale di cui alla legge 7 ottobre 1969 n. 742.
Osserva, inoltre, la Corte che, in materia tributaria, al ricorso avverso la cartella esattoriale non si estende l’esclusione della sospensione feriale dei termini, stabilita dall’art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 per l’opposizione all’esecuzione, atteso il carattere eccezionale di tale norma, non suscettibile di interpretazione analogica e l’esistenza di una specifica disciplina per l’esecuzione forzata tributaria, la cui tutela giudiziaria è affidata alle Commissioni tributarie (Cass. n. 15643/2014).
La doglianza relativa al mancato rispetto della sospensione dei termini deve essere respinta.
4. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 20 D.Igs.vo 18.12.1997 n. 472 e dell’art. 112 c.p.c. in riferimento all’art. 360 n. 3 c.p.c., nonché I’ omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio in riferimento all’art. 360 n. 5 c.p.c. per avere ritenuto il giudice di appello che la sanzione per ritardato pagamento del diritto annuale dovuto alla CCIAA ai sensi dell’art. 34 del DL 22.12.1981 n. 786 fosse soggetto alla prescrizione quinquennale.
4.1 Il motivo non è fondato.
È incontestato che l’oggetto del giudizio fosse solo la sanzione per tardivo versamento del diritto camerale afferente l’anno 1993 avendo il giudice di primo grado accertato che il diritto camerale era stato pagato già in data 12.12.1995.
In caso di mancato pagamento, nei tempi e nei modi prescritti, del diritto annuo dovuto alla Camera di commercio, non è prevista la corresponsione di interessi, in quanto l’art. 34, ultimo comma, del D.L. 22/12/1981 n. 786, convertito in legge 26/02/1982 n. 51 prevede esclusivamente, in via assorbente, il pagamento di una soprattassa, la quale, oltre a rivestire un carattere repressivo – punitivo, assolve anche ad una funzione risarcitoria.(Cass. nn. 3711/2011, 8525/01, 9505/01, 9506/01, 9529/01, 9634/01).
Vertendosi in tema di sanzioni per violazione di norme tributarie, il giudice di appello ha ritenuto che nella specie fosse applicabile l’art. 20 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, come modificato, con effetto dal 1° aprile 1998, dal d.lgs. 5 giugno 1998, n. 203 e successivamente dal d.lgs. 30 marzo 2000, n. 99, il quale stabilisce che la contestazione debba essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione “o nel diverso termine previsto per l’accertamento dei singoli tributi”, termine, nella specie non espressamente previsto e che il termine di prescrizione per la sanzione non potesse essere che quinquennale in coerenza con quello previsto per l’obbligazione tributaria principale.
Secondo l’insegnamento di questa Corte, l’individuazione della norma applicabile rientra tra i poteri-doveri del giudice, indipendentemente dalle tesi propugnate, in diritto, dalle parti.
Nel caso di specie, stante la conformità della qualificazione del rapporto ritenuta dal giudice rispetto a quella sostenuta dal contribuente, si trattava appunto di un problema di mera individuazione ed applicazione normativa, non già di accoglimento di una domanda sulla base di una diversa ratio rispetto a quella dedotta in giudizio. Va dunque riaffermato che nel procedimento civile – così come in quello tributario, non sussistendo sul punto preclusione di compatibilità – l’applicazione del principio di cui all’art. 113, comma primo, cod. proc. civ., fa salva la possibilità-doverosità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonché all’azione esercitata in causa. Ricercando, a tal fine, le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, e ponendo a fondamento della sua decisione disposizioni e principi di diritto eventualmente anche diversi da quelli (erroneamente) richiamati dalle parti. Con il solo limite di occuparsi della qualificazione giuridica del rapporto, e non della immutazione della fattispecie con conseguente violazione del principio di correlazione tra il chiesto ed il pronunciato ex art. 112 cod.proc.civ. (Cass. 25140/10; Cass. 12943/12).
La ricorrente ha lamentato che il Giudice di appello avrebbe disatteso le difese delle parti su un punto decisivo del giudizio ovvero l’applicabilità o meno dell’art. 2948 c.c., senza invece censurare che il giudice abbia ad una fattispecie di prescrizione applicato una norma afferente la decadenza, ritenendole evidentemente sovrapponibili.
Su tale aspetto, non essendo stata sollevata alcuna doglianza, nessuna pronuncia deve essere assunta.
5.Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 510,00 oltre accessori.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 6135 depositata il 7 marzo 2024 - La cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata, priva la società stessa della…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 21601 depositata il 7 luglio 2022 - In base ai principi contabili sia gli interessi corrispettivi che gli interessi moratori , la cui automatica maturazione, indipendentemente da impulsi volontaristici, impone, in virtù…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 11 gennaio 2022, n. 483 - Anche in materia di IRAP, il mancato versamento dell'imposta che sia diretta conseguenza dell'omessa indicazione nella dichiarazione dell'importo effettivamente dovuto, integra solo ed unicamente…
- Corte di Cassazione, ordinanza n. 27840 depositata il 4 ottobre 2022 - Gli interessi di mora dovuti per il ritardato pagamento del debito tributario non sono deducibili poiché l'art.109, comma V, del TUIR esclude espressamente la deducibilità degli…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 20 maggio 2021, n. 13825 - L'incidenza sul processo degli eventi previsti dall'art. 299 c.p.c., (morte o perdita di capacità della parte) è disciplinata, in ipotesi di costituzione in giudizio a mezzo di difensore, dalla…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 02 settembre 2020, n. 18250 - Qualora, durante la pendenza del giudizio, sopraggiunga la morte della parte costituita ed il suo procuratore ometta di dichiarare o notificare l'evento nei modi e nei tempi di cui…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Il potere di disapplicazione delle sanzioni per vi
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 2604 deposi…
- Legittimo il licenziamento per frasi o commenti of
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 12142 depositat…
- E’ possibile esercitare l’opzione, da
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 12395 depositata…
- Il legale rappresentante indagato del reato presup
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 13003 depositata il 2…
- Ammissibile l’impugnazione incidentale tardi
La Corte di Cassazione, sezioni unite, con la sentenza n. 8486 depositata il 28…